Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35789 del 25/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35789 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASCIARO SALVATORE N. IL 22/09/1984
avverso la sentenza n. 3604/2012 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 21/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 25/06/2014
48048/13 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna in data
21/6/13 del reato di evasione, ricorre per cassazione l’imputato Salvatore
legge penale.
2. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo prospetta deduzioni del
tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni
svolte nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l’ammissibilità
dell’impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della
critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, sent.
20377 dell’11.3 14.5.2009 e Sez.6, sent. 22445 dell’8
–
–
28.5.2009).
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 25.6.14
Casciaro, enunciando motivo di erronea applicazione di interpretazione della