Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35789 del 18/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 35789 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
AYED RAFIH N. IL 12/08/1954
avverso la sentenza n. 1658/2005 CORTE APPELLO di CATANIA, del
27/11/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Maiériw..0
che ha concluso per 2.! wuk,u)2(242.».-u-wL–kvetm.4.41-1A0A-xt— J,321JJAu2e
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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 18/06/2015

RITENUTO IN FATTO
Ayed Rafeh propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di
Catania il 27.11.2014 che, in parziale riforma della sentenza del 23.11.2004 del Tribunale di
Ragusa, applicate le attenuanti generiche equivalenti alle contestate aggravanti, rideterminava
la pena in anni quattro di reclusione ed euro 700,00 di multa per i reati a lui ascritti di
concorso in rapina aggravata e lesioni.
Chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, deduce con un unico motivo di

penale e carenza motivazionale in relazione agli artt.81 e 133 c.p.
La difesa osserva in primo luogo che, a fronte dell’evidente resipiscenza dell’imputato, la Corte
distrettuale avrebbe ben potuto ritenere prevalenti le attenuanti generiche rispetto alle
contestate aggravanti.
In secondo luogo, la difesa ravvisa un’illogicità della sentenza nella parte in cui commina
all’imputato un anno di continuazione, dato che non risulta comprensibile quale sia il
fondamento di tale ponderoso aumento né a quale reato sia stata applicata la disciplina della
continuazione, posto che il capo M) è stato ritenuto prescritto.
P.Q.M.
1. Il ricorso è fondato nei limiti e sensi più oltre chiariti.
2. Osserva la Corte che il presente procedimento è rimasto sospeso in primo grado per un
impedimento del difensore dal 6 luglio al 25 ottobre 2004 e in grado di appello per un
impedimento del difensore dall’Il maggio 2006 all’il dicembre 2006 quando è stato rinviato a
nuovo ruolo per motivi di salute del prevenuto; rifissato per l’udienza del 27 settembre 2013
ha subito altri quattro rinvii per motivi di salute dell’imputato sino all’udienza del 27 novembre
2014. Il provvedimento con cui il processo è stato rinviato a nuovo ruolo non consente
comunque di ritenere che l’impedimento dovuto a motivi di salute sia stato presente in modo
permanente per circa sei anni dall’Il dicembre 2006 al 27 settembre 2013. Anzi la rifissazione
del processo lascia ritenere che la patologia iniziale, peraltro non indicata, e di cui agli atti non
vi è alcuna certificazione, si fosse risolta. Rimane il fatto che non vi è la possibilità agli atti, a
tutto concedere, di calcolare il tempo trascorso dall’il dicembre 2006 al 27 settembre 2013

ricorso la violazione dell’art.606 lett. b) ed e) c.p.p. per erronea applicazione della legge

per un periodo superiore a 60 giorni ai fini della prescrizione, in assenza di elementi che
dimostrino la permanenza dell’impossibilità a partecipare al giudizio prima della data del 27
settembre 2013, con la conseguenza che il reato di lesioni aggravate, vista la concessione in
appello delle attenuanti generiche in termini di equivalenza con le contestate aggravanti, e
quindi anche con la recidiva, portano a ritenere che il termine prescrizionale per il reato di
lesioni sia maturato al più tardi I’l /07/2010.
Erroneamente quindi il giudice d’appello non ha dichiarato l’avvenuta prescrizione per il reato
de quo, pur dichiarando correttamente che doveva essere applicato il regime preesistente alla

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legge c.d. Cirielli, 5 dicembre 2005, n.251, perché più favorevole in ordine al calcolo della

recidiva in presenza di un giudizio di equivalenza con le circostanze attenuanti, ed essendo
stata pronunciata la sentenza di primo grado in data 23 novembre 2004.
Nel resto il ricorso è infondato avendo i giudici di merito correttamente motivato in ordine ai
criteri di dosimetria della pena e al concesso giudizio di equivalenza tra circostanze attenuanti
e aggravanti; lo stesso deve pertanto essere rigettato nel resto.
3. Alla luce delle suesposte considerazioni la sentenza impugnata deve essere annullata senza

rinvio limitatamente al reato di lesioni di cui al capo M) ed eliminata la relativa pena di anni
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unole confermata nel resto.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di lesioni di cui al capo M)
ed elimina la relativa pena di anni uno; rigetta nel resto il ricorso.
Roma 18 giugno 2015
Il Con

re estensore

Giova

iot levi

Il Presidente
anco Fif danese

P.Q.M.

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