Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35787 del 18/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 35787 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZUNCITEDDU PASQUALE N. IL 09/02/1983
avverso la sentenza n. 4015/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del
23/10/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. M dUeviril,GO Ceg2(22
che ha concluso per ft.) cu»…itegu~t)Z AtrutAra,_ frt,uldte 4tk
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Udito, per la parte civile, l’Avv
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Data Udienza: 18/06/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Zuncheddu Paquale propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte
d’appello di Roma, n. 7872/13, pronunciata il 23 ottobre 2013 e depositata il 4 novembre
2013.
La decisione censurata ha confermato la condanna dell’odierno ricorrente per la ricettazione di
un ciclomotore Aprilia.
2. Il ricorso presenta un unico motivo, con cui si lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
b), c.p.p., la violazione degli artt. 157 e 159 c.p., nonché dell’art. 420-ter, comma 5, c.p.p.

reato previo computo di mesi 9 giorni 2 di sospensione, legata a due richieste di rinvio
presentate dal difensore per concomitante impegno professionale ed accolte dal giudice di
primo grado. Secondo il ricorrente, nel calcolare il detto periodo di sospensione, il giudice del
gravame avrebbe erroneamente computato per intero i periodi intercorsi tra le udienze in cui è
stato disposto il rinvio e le udienze successive, con ciò contravvenendo al dettato delle
disposizioni prima citate che, secondo l’ormai prevalente giurisprudenza di legittimità
imporrebbero di considerare soltanto 60 giorni di sospensione, decorrenti dalla cessazione della
causa di impedimento, anche in presenza di un rinvio chiesto dal difensore per concomitanti
impegni professionali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Osserva la Corte che il contrasto giurisprudenziale sulla durata del termine di sospensione
della prescrizione in caso di legittimo impedimento da parte del difensore è stato risolto dalle
Sezioni Unite che hanno stabilito che il rinvio dell’udienza per impedimento legittimo del
difensore per contemporaneo impegno professionale determina la sospensione del corso della
prescrizione fino ad un termine massimo di sessanta giorni a far capo dalla cessazione
dell’impedimento stesso, dovendosi applicare in tal caso la disposizione di cui all’art. 159,
comma primo, n. 3, cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 6 della legge 5 dicembre 2005, n.
251. (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014 – dep. 02/02/2015, Torchio, Rv. 262913).
Alla luce del principio di diritto sopra richiamato il termine prescrizionale deve ritenersi essere
decorso in data 30 luglio 2013, con la conseguenza che erroneamente non è stato rilevato dai
giudici di merito, pur essendo stata tale censura tempestivamente sollevata.
Alla luce delle suesposte considerazioni la sentenza impugnata deve essere annullata senza
rinvio perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla s za rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Roma,
Il consi

• ugno 2015
estensore

Il Presidente

Nello specifico, si rileva che la Corte territoriale avrebbe escluso l’intervenuta prescrizione del

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