Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35786 del 18/06/2015
Penale Sent. Sez. 2 Num. 35786 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LIBERTI MASSIMO N. IL 27/05/1978
avverso la sentenza n. 3006/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/01/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Nyelduao
che ha concluso per j2) Qiutjujujaat~,,y/i~ MA)1A45 etk
Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.
Data Udienza: 18/06/2015
RITENUTO IN FATTO
1. Liberti Massimo propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di
Napoli, n. 158/14, pronunciata il 10 gennaio 2014 e depositata il 7 febbraio 2014.
La decisione impugnata ha confermato la condanna dell’odierno ricorrente per il riciclaggio di
un ciclomotore Piaggio Liberty, rideterminando però la pena comminata dalla sentenza di
primo grado, a seguito del riconoscimento della speciale tenuità di cui all’art. 648, cpv.
2. Il ricorso si articola in due distinti motivi.
2.1. Con il primo motivo, si contesta violazione di legge e difetto di motivazione in relazione
Nello specifico, si evidenzia che, con l’atto di appello, l’odierno ricorrente aveva contestato la
nullità del giudizio di primo grado, essendo stato lo stesso celebrato con le forme del rito
abbreviato, su richiesta di un difensore non munito della procura speciale richiesta dall’art.
438, comma 3, c.p.p. A questa doglianza la Corte territoriale rispondeva che, non essendo
stata la nomina del difensore di fiducia rinvenuta tra gli atti di causa, sarebbe stato onere
dell’appellante produrre la stessa, onde far constare l’inesistenza della detta procura.
Ex
adverso, il ricorrente sostiene che all’acquisizione dell’atto de quo avrebbe dovuto provvedere
l’autorità giudiziaria, nelle forme prescritte dall’art. 112 c.p.p. o, in caso di impossibilità della
surrogazione, ex art. 113 c.p.p.
Inoltre, si ravvisa l’illogicità e l’apoditticità della motivazione della Corte d’appello, nella parte
in cui ha rilevato che la procura doveva esservi, vista la necessaria verifica che il giudice di
prime cure era chiamato a compiere.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta violazione di legge e difetto di motivazione, in ordine
alla capacità del sostituto processuale del difensore di fiducia di proporre la richiesta di rito
alternativo, così come accaduto nel caso di specie.
In particolare, si afferma che il potere di chiedere i riti anzidetti, essendo la sua delega al
difensore fondata
sull’intuitus personae,
non ammetterebbe ipotesi di sostituzione. In
subordine, si argomenta che anche laddove una simile sostituzione dovesse ritenersi
ammissibile, essa necessiterebbe comunque di un espresso conferimento da parte del
difensore sostituito, mancante nel caso di specie.
CONSIDERATO IN DIRITO
1. Il ricorso è fondato.
2. Osserva la Corte che il problema del mancato rinvenimento della nomina del difensore di
fiducia, avv.to Scarlata, depositata dal sostituto per delega avv.to Nicola Maiatico può essere
superata in ragione dell’attestazione del deposito della stessa nel verbale d’udienza del 10
dicembre 2007, che deve ritenersi fare fede, a tal fine, fino a querela di falso.
A diversa conclusione porta la mancata attestazione a favore del delegato, della delega a
proporre la richiesta
di giudizio abbreviato formulata, a questo punto, dal sostituto
processuale munito solo di delega ai sensi dell’art. 102 cod. proc. pen., come pure attestato
nello stesso verbale, ma che non vi è prova che contenga in modo specifico la facoltà di farsi
1
alla mancata applicazione degli artt. 112 e 113 c.p.p.
sostituire nelle specifiche funzioni di richiesta di riti alternativi. Orbene, in questo caso, la
giurisprudenza è pacifica nel ritenere che il sostituto del difensore di fiducia, a cui sia stata
rilasciata procura speciale per la richiesta di riti alternativi senza indicazione della facoltà di
farsi sostituire per tali specifici incombenti, non è legittimato a formulare istanza di giudizio
abbreviato e qualora ciò, comunque faccia, si determina la nullità del procedimento che, se
pure assoluta, è di ordine generale e deve, quindi, essere eccepita nei motivi di appello o,
comunque, essere rilevata, anche di ufficio, nel corso del giudizio di secondo grado (Cass.,
Sez. 2, Sent. n. 45328 del 01/10/2013 Ud. (dep. 11/11/2013 ) Rv. 257497). Infatti,
alle liti e nella rappresentanza processuale ma non comporta la possibilità di sostituzione di
quest’ultimo nell’esercizio di quei poteri che, per la natura del particolarissimo atto dispositivo
in vista del quale sono conferiti, si caratterizzano per rintuitus personae” ed esulano da quelli
tipici inerenti allo svolgimento del mandato difensivo (Cass., Sez. 5, Sent. n. 3703 del
17/11/2011 Ud. (dep. 30/01/2012) Rv. 252943).
L’eccezione, nel caso di specie, è stata sollevata tempestivamente con l’atto d’appello, ed
erroneamente il Collegio ha ritenuto, sulla base della documentazione in atti , di non poterla
rilevare d’ufficio. La sentenza impugnata pertanto per tale motivo dovrebbe essere annullata
con rinvio al primo giudice per il giudizio. Tuttavia, nelle more del procedimento, anche
considerando la sospensione di mesi cinque e giorni sedici in primo grado (termine finale di
prescrizione 16 febbo 2015), è maturato il termine massimo di prescrizione. Poiché non vi
sono elementi per pronunciare un giudizio ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen. appare
assolutamente inutile rinviare il processo in appello per un nuovo giudizio, in quanto la
declaratoria per estinzione del reato per prescrizione può essere dichiarata anche in questa
fase alla luce degli elementi processuali acquisiti agli atti.
Alla luce delle suesposte considerazioni la sentenza impugnata deve essere annullata senza
rinvio perché il reato è estinto per intervenuta prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per intervenuta
prescrizione.
Roma, 18 ugno 2015
Il Con
Giovan
estensore
i tallevi
Il Presidente
ranco Fi\aranese
l’applicazione dell’art. 102 cod. proc. pen. concerne la sostituzione del difensore nel mandato