Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35785 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35785 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LAFLEUR MANUEL N. IL 15/12/1969
avverso la sentenza n. 2118/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del
27/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 25/06/2014

FATTO E DIRITTO
1 .-. Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza in epigrafe, che ha
confermato la condanna a lui inflitta in primo grado per i reati a lui ascritti.
Deduce vizio di motivazione in riferimento alla pena inflitta, considerata
eccessiva, nonché in ordine al diniego delle attenuanti generiche in termini di
prevalenza sulle aggravanti.
2 .-. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto censura un punto
della decisione, quale la commisurazione della pena, che è rimesso alla valutazione
discrezionale del giudice di merito, come tale sottratta al sindacato di legittimità, ove
—come appunto nel caso di specie— corredata di una motivazione riconducibile ai
canoni di cui all’art. 133 cp. e idonea a far emergere la ragione della concreta scelta
operata. Alle medesime conclusioni deve pervenirsi in riferimento alla comparazione
delle circostanze, anch’essa rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di
merito e nel caso in esame adeguatamente argomentata.
A parte il fatto che entrambi i motivi sono formulati in modo astratto e
stereotipato, senza alcuna illustrazione concreta delle doglianze a cui la motivazione
della sentenza impugnata avrebbe omesso di rispondere.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
cassa delle ammende che, in ragione della causa di inammissibilità e delle questioni
dedotte, si stima equo determinare in euro mille, non ravvisandosi ragioni per
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma il 25-6-14.

R.G. n. 47879-13

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