Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35785 del 18/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 35785 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DELOGU SALVATORE N. IL 07/09/1982
avverso la sentenza n. 495/2011 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
SASSARI, del 18/12/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI
Udito il Procuratore Gqnerale in persona del Dott.
(AAJD•t
che ha concluso per p) Q
Acumi

u-k-A414-2–k

Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 18/06/2015

RITENUTO IN FATTO
1. Delogu Salvatore propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello
di Cagliari-Sezione distaccata di Sassari, n. 860/13, pronunciata in data 18 dicembre 2013 e
depositata il 14 febbraio 2014.
La decisione censurata ha confermato la condanna dell’odierno ricorrente per il delitto di
ricettazione di un fucile automatico con matricola abrasa e di cartucce calibro 16 e calibro 12,
oggetti tutti ritrovati all’interno di un ovile; tuttavia, in riforma della pronuncia di primo grado,
è stato riconosciuto il concorso formale tra i fatti oggetto del presente procedimento ed i fatti

in giudicato, con conseguente rideterminazione della pena.
2. Il ricorso si articola in quattro motivi, preceduti dalla riproduzione dei verbali delle
deposizioni testimoniali di alcuni militari intervenuti al momento del ritrovamento delle armi e
dei proiettili, nonché dalla riproduzione dei motivi di appello.
2.1. Con il primo motivo, si lamenta, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., l’utilizzo
di materiale istruttorio vietato ai sensi degli artt. 526 e 191 c.p.p.
Nello specifico, si sostiene che il giudice del gravame, al fine di superare la questione, sollevata
con l’atto di appello, relativa all’effettiva disponibilità, da parte dell’imputato, del terreno in cui
è avvenuto il ritrovamento, avrebbe fatto ricorso ad una deposizione testimoniale resa
dall’operatore Sitzia Enrico anteriormente al provvedimento di rinnovazione dell’istruttoria,
intervenuto in data 24 novembre 2010, nel corso del giudizio di prime cure, provvedimento
disposto a seguito dell’avvicendamento tra due diversi giudici e a seguito del mancato
consenso della difesa alla lettura delle prove raccolte nella precedente fase istruttoria;
conseguentemente, la deposizione de qua risulterebbe inutilizzabile e tale da viziare l’intero
ragionamento svolto nella sentenza impugnata.
2.2. Con il secondo motivo, si contesta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 606,
comma 1, lett. b), c.p.p., per l’erronea applicazione degli artt. 648 e 49 c.p.
Più precisamente, si rileva che il fatto ascrivibile al Delogu non sarebbe riconducibile alla
fattispecie del delitto di ricettazione, in quanto i beni in questione non sarebbero mai entrati
nel suo possesso e, comunque, trattandosi di armi la cui origine delittuosa deriverebbe
unicamente dalla loro clandestinità, non sarebbe configurabile l’elemento costitutivo della
provenienza da altro delitto, la quale presupporrebbe che le cose in discorso fossero il
prodotto, prezzo o profitto di altro delitto.
Si evidenziano poi una serie di fatti non considerati dal giudice dell’appello, tra cui, in
particolare, la detenzione dell’immobile in cui si trovavano l’arma e i proiettili da parte del solo
Delogu Antonio, padre di Delogu Salvatore e la circostanza che il fucile che sarebbe stato
ricettato dall’imputato era stato lanciato al di fuori dell’ovile prima dell’arrivo dello stesso
Delogu Salvatore. A fronte di questi elementi, si sostiene che il fatto commesso dal Delogu
sarebbe eventualmente derubricabile a favoreggiamento personale.

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di detenzione delle medesime armi, per cui è intervenuta sentenza di patteggiamento passata

2.3. Con il terzo motivo, si deduce la nullità della sentenza impugnata, ex art. 606, comma 1,
lett. b), c.p.p., per erronea applicazione degli artt. 648 e 43 c.p.
Nel dettaglio, si argomenta che la Corte territoriale non avrebbe rilevato l’evidenza della
direzione della condotta posta in essere dall’odierno ricorrente, che sarebbe apparsa come
chiaramente volta ad aiutare il padre a disfarsi delle armi da questi detenute. Questa
considerazione toglierebbe poi valenza probatoria alla sentenza di patteggiamento per
detenzione delle armi precedentemente passata in giudicato.

2.4. Con il quarto motivo, si chiede di dichiarare l’estinzione del reato per intervenuta

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti e sensi di seguito chiariti.
2. Osserva la Corte che è sicuramente fondato il quarto motivo concernente la maturazione del
termine prescrizionale in ordine al reato di ricettazione contestato.
Nel caso in esame deve essere applicato il regime prescrizionale introdotto dalla legge 5
dicembre 2005, n. 251, sicuramente più favorevole rispetto al regime previgente. Il termine
massimo da applicare in questo caso k.quello decennale decorrente dalla data di commissione
del fatto (15 novembre 2013), che viene a scadere il 15 novembre 2013. Conseguentemente ,
già prima della pronuncia della sentenza d’appello erano maturate le condizioni per una
declaratoria di prescrizione del reato

de quo.

Non vi sono peraltro elementi per la pronuncia di una sentenza di cui all’art. 129 cod. proc.
pen. L’esistenza di una doppia conforme nel merito e la sussistenza di una consoilidata
giurisprudenza in base alla quale il possesso di un’ arma clandestina integra di per sé la prova
del delitto di ricettazione, poiché l’abrasione della matricola, che priva l’ arma medesima di
numero e dei contrassegni di cui all’art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramente
finalizzata ad impedirne l’identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il
proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell’
arma ( Cass., Sez. I, Sent. n. 39223 del 26/02/2014 Ud. (dep. 24/09/2014 ) Rv. 260347);
inoltre il concorso di reati tra il delitto di detenzione di arma clandestina e quello di ricettazione
è stato ritenuto sussistente pur quando il delitto presupposto della ricettazione sia quello di
alterazione dell’ arma medesima (Cass.,

Sez.

6, Sent. n. 45903 del 16/10/2013

Ud. (dep. 14/11/2013 ) Rv. 257387).
Nel merito peraltro deve aggiungersi che in apparenza si deducono vizi della motivazione ma,
in realtà, si prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole alla ricorrente, ciò
che non è consentito nel giudizio di legittimità; si prospettano, cioè, questioni di mero fatto che
implicano una valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione
esaustiva, immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte,
come quella del provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio di legittimità. (Cass.
sez. 4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n° 12/2000, Jakani, rv 216260).

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prescrizione, ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.

3. Alla luce delle suesposte considerazioni la sentenza impugnata deve essere annullata senza
rinvio per essere il reato di ricettazione estinto per prescrizione ed anche con riferimento alla
rideterminazione della pena per i reati ritenuti in concorso formale di cui alla sentenza del
Tribunale di Nuoro in data 28 novembre 2005, emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. e
passata in giudicato. Per i reati oggetto di quest’ultima sentenza e la cui pena è stata
rideterminata in appello a seguito del concorso formale riconosciuto con il reato di ricettazione,
in considerazione dell’intervenuta declaratoria di prescrizione per quest’ultimo reato e la
conseguente eliminazione della pena posta a base per la determinazione di quella finale a

sentenza del Tribunale di Nuoro del 28 novembre 2005, relative alla detenzione di armi con
matricola abrasa, e determinata nella misura di un anno e otto mesi di reclusione ed euro
600,00 di multa.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato di ricettazione è estinto per
prescrizione ed anche con riferimento alla rideterminazione della pena per i reati emessi in
concorso formale di cui alla sentenza del Tribunale di Nuoro in data 28 /11/2003.
Roma, 18 giugno 2015
Il C Ogliere estensore
Gio 9

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otallevi

—4

Il Presidente
ranco Fiandanese

seguito del riconosciuto concorso formale, rivivono le originarie pene applicate all’esito della

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