Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35784 del 25/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35784 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TUDOR PETRICA N. IL 05/09/1977
avverso la sentenza n. 726/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
09/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 25/06/2014
c.c.: 25-6-14
FATTO E DIRITTO
1
Tudor Petrica ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
epigrafe, deducendo vizio di motivazione in punto di affermazione della sua
responsabilità.
2 .-. Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, atteso che la censure
sono formulate in modo astratto e stereotipato, senza alcuna illustrazione
concreta delle doglianze a cui la motivazione della sentenza impugnata
avrebbe omesso di rispondere.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
così deciso i Roma, all’udienza del 25-6-14.
R.G. 47876-13