Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35784 del 18/06/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 35784 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: DIOTALLEVI GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
CORTINOVIS FAUSTO N. IL 22/03/1954
avverso la sentenza n. 3429/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
08/05/2013
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. GIOVANNI DIOTALLEVI
e
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
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che ha concluso per y.,k

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Udito, per la parte civile, l’Avv
Udit i difensor Avv.

Data Udienza: 18/06/2015

RITENUTO IN FATTO

Cortinovis Fausto propone ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di
Brescia del 08.05.2013 con la quale è stata confermata la sentenza emessa dal Tribunale di
Brescia che lo condannava alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed euro 900,00 di
multa per il reato di cui all’art. 648 c.p. cosi derubricato il capo A), del reato di cui al capo B)
ex art.648 c.p., e del reato di cui all’art.489 c.p. così derubricato il capo C), reati uniti dal
vincolo della continuazione ex art.81 c.p., ritenuto più grave il reato di cui al capo a)
Chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, deduce:

nullità in relazione all’art.8 c.p.p.
Il ricorrente ribadisce in questa sede la eccezione di incompetenza del Tribunale di Bergamo a
favore del Tribunale di Brescia. Secondo il ricorrente, infatti, il reato di riciclaggio contestato
all’imputato deve essere configurato come un reato istantaneo ad effetti permanenti; in questo
modo, sebbene esso si consumi con il compimento della prima condotta posta in essere dal
soggetto agente, è comunque necessario distinguere tra condotte successive al reato ed aventi
l’unico intento di godere del profitto illecito conseguito, da quelle finalizzate ad ostacolare la
individuazione della provenienza delittuosa del bene. Orbene, secondo la difesa alla luce di tale
orientamento giurisprudenziale, il /ocus commissi delicti deve essere individuato nel luogo in
cui si è compiuta l’ultima operazione posta in essere con la specifica volontà di ostacolare le
indagini; e nel caso di specie tale ultima operazione è stata compiuta nei pressi del casello sito
nella provincia di Brescia dove, al momento del controllo da parte della p.g., l’imputato ha
sicuramente posto in essere delle operazioni caratterizzanti il reato di riciclaggio proprio perchè
finalizzate ad ostacolare la individuazione della provenienza delittuosa dell’autovettura.
B) Ai sensi dell’art. 606 lett. e) c.p.p la mancanza ed illogicità della motivazione.
Il ricorrente sottolinea che, al momento di valutare la sussistenza dei requisiti soggettivi ed
oggettivi del delitto contestato, la Corte distrettuale avrebbe attribuito all’imputato l’onere di
provare la sua buona fede circa la conoscenza della provenienza illecita dell’autovettura
mentre, invece, gli artt. 648 e 43 c.p. impongono alla Pubblica Accusa di provare tale
conoscenza al di là di ogni ragionevole dubbio. Peraltro il ricorrente si duole del fatto che la
Corte distrettuale avrebbe dedotto dalla sua scelta di rimanere contumace e di avvalersi del
diritto al silenzio un dato negativo da cui desumere la sussistenza dell’elemento psicologico del
reato.
C) Ai sensi dell’art. 606 lett. e) c.p.p., la omessa motivazione in ordine alla richiesta di
assoluzione ex art.530 c0.2. c.p.p. avanzata con i motivi di appello.
La difesa ritiene che, a fronte di una oggettiva difficoltà nell’individuare gli elementi idonei a
dimostrare il cd. “taroccarmento” della vettura, il quadro probatorio non poteva dirsi
sufficientemente solido da far ritenere l’imputato responsabile al di là di ogni ragionevole
dubbio.
CONSIDERATO IN DIRITTO

A) Ai sensi dell’art.606 lett. c) c.p.p. l’inosservanza di norme processuali stabilite a pena di

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Con il ricorso, in apparenza si deducono vizi della motivazione ma, in realtà, si prospetta
una valutazione delle prove diversa e più favorevole al ricorrente, ciò che non è consentito nel
giudizio di legittimità; si prospettano, cioè, questioni di mero fatto che implicano una
valutazione di merito preclusa in sede di legittimità, a fronte di una motivazione esaustiva,
immune da vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte, come
quella del provvedimento impugnato che, pertanto, supera il vaglio di legittimità. (Cass. sez.
4, 2.12.2003, Elia ed altri, 229369; SU n° 12/2000, Jakani, rv 216260). La questione della

legata a elementi oggettivi. Su questo punto il ricorso pecca di aspecificità , in quanto il
prevenuto non ha minimamente confutato le valutazioni operate dai giudici di merito.
Deve sottolinearsi ancora in particolare che la Corte di merito ha vagliato criticamente tutti i
punti in base ai quali è stata ritenuta l’attendibilità della ricostruzione già effettuata in primo
grado,II ragionamento operato dai giudici di merito appare saldamente ancorato alle risultanze
processuali (si vedano i riferimenti alla provenienza delittuosa del bene, all’evidente
contraffazione dei dati di riconoscimenti, ai documenti falsi presenti sul mezzo, al
comportamento processuale del prevenuto che fornisce fondamento fattuale e giuridico
all’ipotesi accusatoria). Nel ricorso pertanto si prospettano esclusivamente valutazioni di
elementi di fatto, divergenti da quelle cui è pervenuto il giudice d’appello con motivazioni
congrue ed esaustive, previo specifico esame degli argomenti difensivi attualmente riproposti.
Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso deve dichiararsi inammissibile e il
ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della
somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende, visti i profili di colpa emergenti dal ricorso.
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 1 giugno 2015
Il C
Gio

a ere estensore

Il Presidente
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competenza territoriale era stata già dedotta in appello e rigettata con articolata motivazione

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