Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35783 del 25/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35783 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’ALESSANDRO ANTONINO N. IL 20/04/1961
avverso la sentenza n. 4600/2013 TRIBUNALE di PALERMO, del
24/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 25/06/2014
47875/13 RG 1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza di applicazione della pena, deliberata dal
Tribunale di Palermo in data 24/9/13 del reato di evasione, ricorre
personalmente l’imputato Antonino d’Alessandro enunciando vizi di motivazione
2. Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è diverso da quelli
consentiti.
Infatti, in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti, ai
sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della
prova e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da
considerare sufficientemente motivata con una succinta descrizione del fatto
(anche deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza
della sua qualificazione giuridica, con il richiamo all’art. 129 c.p.p. per escludere
la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità
della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.
34494 del 13.7-17.10.2006).
(Sez. 4, sent.
Né il giudice può pronunciare sentenza di
proscioglimento o di assoluzione per mancanza, insufficienza o contraddittorietà
delle prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità tra quelle
esplicitamente indicate dall’art. 129, comma primo, cod. proc. pen. (Sez.6, sent.
15700 del 25.3-14.4.2009).
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende, equa al caso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1500 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 25.6.2014
per la mancata applicazione dell’art. 129 c.p.p..