Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35782 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35782 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OLIVEIRA E SILVA EDIVALDO N. IL 14/10/1963
avverso la sentenza n. 13471/2008 CORTE APPELLO di TORINO, del
16/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 25/06/2014

9

c.c.: 25-6-2014

FATTO E DIRITTO
1 .-. OLIVEIRA E SILVA EDOARDO ricorre per cassazione avverso la
sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata la condanna
pronunciata nei suoi confronti in primo grado per i reati di cui agli artt. 337 e
582-585-61 n.2 c.p., commessi in Torino il 7-5-2006.
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla
ritenuta sussistenza della aggravante di cui all’art. 61 n.2 c.p., a lui contestata
al capo C) della rubrica.
2 .-. Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, atteso che la censura è
formulata in modo asserivo, astratto e stereotipato, senza alcuna illustrazione
concreta delle reali doglianze a cui la motivazione della sentenza impugnata
avrebbe omesso di rispondere.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille, determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
così deciso in ‘oma, all’udienza del 25-6-2014.

R.G. 47868-14

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