Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35782 del 22/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 35782 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Mbaye Bassamba, nato il 14.10.1955
avverso la sentenza n.2656/2014 della Corte d’appello di Genova, I sezione
penale, del 17.07.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,
Ciro Angelillis , che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
ricorso;

Data Udienza: 22/05/2015

MOTIVI della DECISIONE

art. 474 cp perché deteneva per la vendita portafogli e borse a marchi contraffatti “Prada Gucci – Vuitton – Dolce e Gabbana ;
art. 648 cp. perché, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, acquistava o comunque
riceveva gli oggetti di cui al capo A in condizioni tali da rendere evidente la provenienza
illecita.Commesso in Sestri Levante in data 18-08-2007

1.1 Avverso tale sentenza propone ricorso il difensore dell’imputato
,chiedendo l’annullamento della sentenza e deducendo :
a) La violazione degli articoli 53 e 57 Legge 689/1981 e vizio di
motivazione ai sensi dell’art. 606 comma 1 lettere b) ed e) c.p.p. circa la
mancata sostituzione della pena detentiva con la libertà controllata.
Lamenta che il giudice ha frainteso il motivo di appello pronunciandosi
sulla conversione della pena in pena pecuniaria mentre era stata
richiesta la libertà controllata;
b) La violazione dell’art. 606 cod.proc.pen, comma 1, lettera b), attesa
l’erronea applicazione dell’art. 36 cod.pen. circa la pubblicazione della
sentenza, non essendo stata applicata la modifica della pena accessoria
,introdotta dal D.L. n.98 del 2011 che prevede la pubblicazione della
sentenza sul sito internet del Ministero della Giustizia.
2.Sono fondati entrambi i motivi di ricorso.
2.111 primo motivo di ricorso é fondato perché la Corte d’appello , ha
omesso di pronunciarsi in ordine alla richiesta di sostituzione della
pena detentiva in libertà controllata, chiesta con l’atto di appello.
2.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, riguardante le modalità di
pubblicità della sentenza, va detto che le modifiche apportate all’art. 36
cod. pen. ed alla sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza,
da ultimo con la novella di cui all’art. 37, comma diciottesimo, D.L. n. 98
del 2011 (conv. in 1. n. 111 del 2011) – nel prevedere che essa sia
eseguita non più sui giornali ma esclusivamente in via telematica
attraverso il sito del Ministero della Giustizia – attengono alla definizione
del contenuto della sanzione in quanto incidono sulle relative funzioni,
sicchè possono essere applicate retroattivamente entro i limiti di cui
2

1. Con la sentenza indicata in epigrafe dan , la Corte di appello di Genova
, confermava la sentenza del Tribunale di Chiavari , in data 18.08.2007,
che aveva condannato Mbaye Bassamba alla pena di giustizia per i reati
di seguito indicati:

all’art. 2 cod. pen.( n.12924 del 2012 Rv. 252357; n 26900 del 2012 Rv.
253085 ; n. 38935 del 2013 Rv. 256413).
2.3 La sentenza impugnata va pertanto annullata sui due punti dedotti
in ricorso con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Genova.
Trattandosi di un annullamento parziale , che non ha ad oggetto
l’accertamento del fatto reato e la responsabilità dell’imputato, la
pronuncia di condanna diviene irrevocabile, per il principio di formazione

di responsabilità, con preclusione,per il giudice del rinvio, di intervenire
su tale punto.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con riferimento alla applicabilità della
sanzione sostitutiva della libertà controllata e della pena accessoria della
pubblicazione della sentenza, con rinvio ad altra sezione della Corte
d’appello di Genova.
Dichiara irrevocabile la sentenza con riferimento al punto relativo alla
responsabilità penale.
Così de so i

il 22 maggio 2015

Il ConsiIiereJ ste sre
( M. T

Il Presidente
Fiandanese )

progressiva del giudicato, a norma dell’art. 624 cod.proc.pen., in punto

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