Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35781 del 22/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 35781 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

Data Udienza: 22/05/2015

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Palermo
Lima Mirella in proprio e quale A.U. della Medi Immobil srl
Nei confronti di
Palermo Stefania , nata il 29.03.1979
Palermo Giovanni Luca nato il 17.06.1977
Ventimiglia Luigia nata il 19.09.1953
avverso la sentenza n.4976/2013 della Corte d’appello di Palermo, I sezione penale,
del 17.10.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;

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)1

udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Ciro
Angelillis, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito per le parti civili ricorrenti l’avvocato Domenico La Blasca che ha insistito per
l’accoglimento del ricorso
udito per gli imputati, l’avv. Giuseppe Di Peri, che ha insistito per la conferma della
sentenza.
MOTIVI della DECISIONE

Blasca, difensore delle parti civili Mirella Lima e Medi Immobil Srl, ricorrono avverso
la sentenza indicata in epigrafe , che ha confermato per Palermo Stefania, Palermo
Giovanni Luca e Ventimiglia Luigia la sentenza di assoluzione perché il fatto non
costituisce reato dalle imputazioni di seguito riportate :
A) Per il reato di cui all’art.lo 646 del codice penale perché, allo scopo di procurarsene un
ingiusto profitto, si impossessavano dei mobili e delle suppellettili (dettagliatamente descritti
nell’elenco allegato alla querela che qui si intende integralmente riportato e facente parte del
presente atto) contenuti all’interno della villa sita in Palermo in località Giusino – Pallavicino,
alla via Paolo Giaccone nr. 3, della quale avevano il possesso, ivi compreso mobilio e
suppellettili, in virtù dei contratti preliminari di acquisto siglati da Palermo
Michele,rispettivamente padre
e marito degli imputati e poi defunto, con l’Amministratore
Unico della ditta Medi Immobili Sri, Lima Mirella ,in data 15.01.2004 e 23.03.2004, contratti
successivamente non onorati.
B) Per il reato di cui agli art.li 635 e 61 nr 2 del codice penale, perché danneggiavano
l’immobile di cui al superiore capo di imputazione asportando e divellendo mobili, suppellettili
ed infissi posti a corredo dell’abitazione in oggetto. Con l’aggravante di avere agito per porre in
essere la condotta di cui al capo d’accusa A) e conseguirne il profitto.Accertati in Palermo in
data 04.08.2009.

1.1 Entrambi i ricorrenti, con motivazioni concordanti, deducono le tre declinazioni
tipiche del vizio di motivazione: dopo aver premesso che gli imputati erano stati
assolti solo in punto di mancanza di dolo, essendo stata pacificamente accertata
l’oggettività dell’illecito ovvero l’illegittima asportazione e appropriazione di infissi,
suppellettili e arredi dalla villa appartenente alla società Medi Immobil srl , che essi
occupavano abusivamente, beni che avevano comunque trattenuto uti dominus,
collocandoli a corredo della loro dimora ( così come accertato dalla Polizia Giudiziaria
in sede di perquisizione domiciliare e sequestro probatorio), lamentavano che la
Corte si era limitata a riprodurre pedissequamente la motivazione illogica e
contraddittoria del primo giudice che pur ritenendo pienamente integrata la condotta
materiale dei reati ,ne aveva escluso il dolo ritenendo che gli imputati avessero agito
nella convinzione di essere stati a ciò autorizzati dalla Angala Invest, che, in sede
transattiva per il rilascio dell’immobile, li aveva genericamente autorizzati a portar via

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LH Procuratore Generale della Repubblica di Palermo e l’avvocato Domenico La

ciò che ritenevano opportuno.
1.2 La tesi della buona fede era ,però, palesemente in contrasto con l’appurata
conoscenza che gli imputati avevano dell’effettivo contenuto del contratto di
vendita intercorso tra la Medi Immobil e la Angala Invest, riguardante
esclusivamente il terreno a corredo dell’immobile e, soprattutto, con la circostanza di
fatto che da tempo era pendente tra la predetta Medi Immobil egY gli imputati un
giudizio civile, avente per oggetto, proprio la richiesta di rilascio di tutti gli arredi e
confronti dei Palermo. Tali circostanze, certamente decisive per una compiuta
motivazione, sono state pretermesse dalla Corte che aveva modulato la propria
decisione esclusivamente sul generico contenuto dell’accordo intervenuto fra gli
imputati e la Angala Invest e sulle dichiarazioni difensive della imputata
Ventimiglia Luigia, che ha affermato che la Angala Invest non aveva alcun
interesse a recuperare i beni preesistenti nell’immobile.
2. I ricorsi sono fondati e la sentenza,pertanto, deve essere annullata con rinvio.
2.1 La motivazione della Corte di merito presenta profili di inammissibile carenza e
sostanziale illogicità nella parte in cui avvalora la valutazione del primo giudice circa
una buona fede o meglio una assenza di dolo appropriativo e di danneggiamento dei
tre imputati pur dando atto che gli imputati erano perfettamente a conoscenza ,
perché chiarito nella premessa della convenzione da loro sottoscritta il 7 agosto
2008, che la Angala Invest s.r.l. aveva acquistato la sola proprietà del lotto di
terreno su cui insisteva la villa e che la Medi Immobil aveva mantenuto la
proprietà della villa da loro occupata, con l’evidente conseguenza, in via di pura
logica, che l’autorizzazione a loro riconosciuta dalla Angala Invest srl

ad

“asportare ” dalla villa tutto quanto avessero ritenuto opportuno” sicuramente non
poteva,in alcun modo , riguardare i beni di esclusiva proprietà della Medi Immobil
srl e che quest’ultima formalmente rivendicava .
2.2 Proprio la Corte ,infatti, aveva disposto di riaprire l’istruzione dibattimentale per
acquisire copia della comparsa di costituzione e risposta, con domanda
riconvenzionale del 27 febbraio 2007 ,regolarmente depositata nell’ambito del
procedimento civile,ancora pendente tra gli eredi di Palermo Michele e la legale
rappresentante della Medi Immobil s.r.1., con la quale la società aveva chiesto la
restituzione di tutti gli arredi, corredi, mobili e suppellettili di pregio di sua
proprietà che si trovavano all’interno della villa nel momento in cui Palermo
Michele e i suoi familiari ne avevano preso possesso.

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corredi sopraindicati, avanzata, in via riconvenzionale , dalla società proprietaria nei

2.3 Acquisita, pertanto, al procedimento decisionale la non opinabile certezza
delle situazioni giuridiche in campo , non può prescindersi dalle stesse nella
valutazione degli stati d’animo soggettivi che hanno ispirato la condotta dei
tre imputati,né può omettersi una compiuta descrizione di tali situazioni
soggettive e del percorso valutativo delle stesse.
3. La sentenza va pertanto annullata, con rinvio ad altra sezione della Corte di
appello di Palermo ,che provveda, attenendosi ai rilievi che precedono, a

P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di
Palermo.
Così dec

R

Il Consig
( M.

, il 22 maggio 2015
sore

Ta dei)

Il Presidente
( F. Fianc,ljnese

formulare una nuova valutazione dei fatti.

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