Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35780 del 22/05/2015


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 35780 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Ruttano Vincenzo nato il 19.10.1980
Galasso Agostino nato il 02.12.1981
avverso la sentenza n.67/2014 della Corte d’appello di Napoli, VI sezione penale,
del 13. 06.2014;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Ciro
Angelillis, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
MOTIVI della DECISIONE

1

Data Udienza: 22/05/2015

L’avvocato Giuseppe Forni, nell’interesse di Ruffano Vincenzo e Galasso Agostino,
personalmente, ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe , che ha
riformato solo in punto di pena la sentenza del Gup del Tribunale di Noia di
condanna di Galasso e Ruffano, alla pena di giustizia per i reati di seguito

Ruiiano v incen2
A) Del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110 e 629 comma 2 c.p., perché con più azioni esecutive del
medesimo disegno criminoso. agendo anche in concorso e riunione con GALASSO
costringeva ANTIGNANI Salvatore e FUMMO Brigida, con l’implicita minaccia della perdita
definitiva dei beni di seguito indicati, a consegnargli, ricavandone correlativo ingiusto profitto:
la somma di € 600 per ottenere la restituzione dell’autovettura Fiat Panda tg. EK 149 AZ rubata
loro il 29.5.13 (consegna dell denaro avvenuta in Pomigliano d’Arco la sera del 31.5.13)La
somma di 200 per ottenere la restituzione di un curriculum vitae di FUMMO Brigida e di un
paio di pattini rollerblade che erano stati sottratti alle persone offese con l’auto di cui sopra
(consegna dei denaro avvenuta in Pomigliano d’Arco la sera del 6.6.13 e caduta sotto la diretta
percezione dei Carabinieri, che interveniv tuo arrestando il RUFFANO).
In Pomigliano d’Arco nelle date sopra indicate.Con la recidiva specifica, reiterata e
infraquinquennale ex art. 99 commi 2, 4 e 5 c.p.
Galasso Agostino
del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 110 e 629 comma 2 c.p., perché con più azioni esecutive del
medesimo del medesimo disegno criminoso, agendo in concorso e riunione con RUFFANO
Vincenzo, costringeva ANTIGNANI Salvatore e FUMMO Brigida, con l’implicita minaccia
della perdita definitiva dei beni di seguito indicati, a consegnare, ricavandone
correlativo ingiusto profitto, la somma di € 200 per ottenere la restituzione di un ‘curriculum
vitae di FUMMO Brigida e di un paio di pattini mllerblade che erano stati sottratti alle persone offese
unitamente alla Fiat Panda tg. EK 149 AZ (già restituita dal RUFFANO il 31.5.13 dietro
pagamento della somma di 600 euro). In particolare il GALASSO:
verso le 17,05 del 6.6.13, alla guida della Fiat Punto tg. AC 206 VE, si portava con il
RUFFANO presso il luogo di lavoro di FUMMO Brigida e le rappresentava che c’era la possibilità di
riconsegnarle, previo pagamento, i pattini e i documenti presenti nell’autovettura in precedenza
rubatale in quanto “li avevano conservati”,verso le 18,10 successive, sempre alla guida della Punto
tg. AC 206 VE, si portava con il RUFFANO presso la villa comunale di Pomigliano d’Arco,
dove il RUFFANO aveva concordato con L’ANTIGNANI la consegna del denaro e si dava
alla fuga allorquando il RUFFANO, sceso dall’auto e ricevuta dall’ANTIGNANI la somma
di 200 curo, veniva arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri.In Pomigliano d’Arco il 6
giugno 2013.Con la recidiva infraquinquennale ex art. 99 comma 2 n. 2 c.p.

1.1 Deduce Ruffano che la qualificazione giuridica data ai fatti dalla Corte di
merito ,in termini di estorsione, non è corretta perché non si è tenuto conto che
Ruffano ha agito come intermediario, col solo intendimento di far rientrare le
vittime in possesso dei propri beni e pertanto senza alcun dolo estorsivo.
Illegittimamente non è stata accolta la richiesta di abbreviato condizionato
all’escussione delle persone offese,che avrebbero sicuramente confermato che
Ruffano aveva agito al solo scopo di far ritrovare l’autovettura;non sono state
indicate le prove che giustificano l’affermazione di responsabilità del Ruffano;
immotivata è anche la valutazione di equivalenza delle attenuanti e l’esclusione
dell’attenuante di cui all’art.114 cod.pen.
2

indicati:

1.2 Galasso lamenta il mancato riconoscimento dell’attenuante del risarcimento del
danno nonostante l’offerta della somma ad una delle vittime come da quest’ultima
richiesta e la mancata riduzione della pena.
2.Entrambi i ricorsi sono manifestamente infondati e perciò devono essere
dichiarati inammissibili.
2.1 I motivi di ricorso sono inammissibili perché mera reiterazione di quelli già
prospettati in appello, già valutati e rigettati dalla Corte di merito con una

2.2 Quanto al ricorso Ruffano, La Corte di merito ha evidenziato, che correttamente
il GUP , secondo la qualificata giurisprudenza di questa Corte, aveva rigettato la
richiesta di abbreviato ,condizionato ad un nuovo esame delle persone offese,già
escusse in fase di indagini preliminari, atteso il carattere integrativo e non
sostitutivo che l’art. 438, comma quinto, cod. proc. pen., attribuisce all’attività
istruttoria nel contraddittorio delle parti.
2.3 11 ruolo di intermediario di Ruffano, nella vicenda estorsiva, è stato escluso,nei
fatti, dalla Corte e del tutto correttamente posto che ,secondo la giurisprudenza,
non controversa ,di legittimità ai fini dell’integrazione del concorso di persone nel
reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, con il proprio
comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la
pretesa illecita; ne consegue che anche l’intermediario, nelle trattative per la
determinazione della somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione,
salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l’interesse della
vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana.
2.4 Proprio tale aspetto è stato escluso dalla Corte che, richiamando la decisione del
primo giudice, ha evidenziato come i tabulati telefonici attestano le chiamate fatte
dal Ruffano alle vittime e non il contrario, a riprova di un interessamento
sicuramente dell’imputato al contatto con le vittime e comunque la Corte ,dopo
aver riepilogato tutta la vicenda estorsiva e i ripetuti contatti sempre avuti dalle
vittime con il Ruffano, ha categoricamente escluso per il Ruffano il ruolo di
intermediario “alla luce del suo pieno coinvolgimento sia nell’incipit sia nell’iter delle

richieste estorsive»( pag.6) , circostanze di fatto che hanno indotto la Corte anche ad
escludere ogni possibilità di riconoscere un attenuato concorso nella vicenda.
2.5 La Corte di merito ha già valutato anche la possibilità di riconoscere
l’attenuante del risarcimento del danno , escludendola sulla base di un giudizio di
merito ,che questa Corte non può rivedere e di principi giurisprudenziali di

3

motivazione congrua ed esaustiva priva,comunque idi vizi evidenti.

legittimità ,non controversi e consolidati, che questo collegio condivide.
2.6 La Corte napoletana ha respinto la doglianza dell’appellante, affermando
che ”

…come già espresso dal giudice di primo grado, al somma offerta

quale risarcimento del danno non appare assolutamente un adeguato ristoro
per i danni morali e materiali subiti dalla Fummo ed in ogni caso si concorda con il
giudizio espresso in primo grado di ambigua modalità di documentazione della
avvenuta consegna della somma peraltro ad una sola persona offesa…”.
adeguatamente provata la consegna della somma ed,infme, ha rilevato che il
risarcimento del danno non era stato integrale perché non ha riguardato solo i
danni cagionati alla Fummo. Riguardo quest’ultimo aspetto va subito precisato
che, diversamente da quanto afferma il ricorrente, egli è stato giudicato e
condannato, in concorso con Ruffano anche per estorsione relativa alla
restituzione dell’autovettura, come all’evidenza emerge dalla lettura dei
puntualissimi capi di accusa.
2.8 Ciò posto, secondo il dettato dell’art.62 n.6 cod.pen.,

per beneficiare

dell’attenuante , è necessario che il risarcimento sia volontario , effettuato
prima del giudizio di primo grado e che la riparazione del danno sia integrale (
vale a dire compendiante risarcimento e, se possibile, restituzione) ed effettiva.
Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è annosa e consolidata nel ritenere
che ai fini della configurabilità della circostanza attenuante , il risarcimento del
danno deve essere integrale, comprensivo, quindi, della totale riparazione di ogni
effetto dannoso, ivi compreso il danno morale cagionato alla parte lesa dal reo
per ciascuno dei reati commessi, e la valutazione in ordine alla corrispondenza
fra transazione e danno spetta al giudice, che può anche disattendere, con
adeguata motivazione, ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa. (n.702
del 2000 rv 217887; n.6479 del 2011 rv 249391; n.34380 del 2011 Rv. 251508)
tanto che questa Corte, proprio a conferma della necessità dell’integralità della
riparazione ha anche deciso che il Giudice del merito deve esaminare la realtà
della solutio in rapporto alla consistenza del debito, senza assegnare valore
satisfattivo alle formule apposte in sede di conclusione di una transazione, che
non esplica effetti preclusivi sull’indagine del giudice di merito. (cfr. Cass. sent.
n. 5484/1991 e n. 11207/1994) .
3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, i ricorsi devono essere
dichiarati inammissibili: ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il

4

2.7 11 giudice di merito ha ritenuto pertanto inadeguato il quantum offerto; non

provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha
proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento,
nonché – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di
inammissibilità – al versamento a favore della Cassa delle ammende dì una
somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza n. 186
del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in curo 1.000,00
(mille! 00).
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille,ciascuno, alla Cassa delle
ammende.
Così d cis in Roma il 22 maggio 2015
Il Cons glie i e. nsore
( M B.

n Presidente
F. Fiandanese

P.Q.M.

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