Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3578 del 30/09/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3578 Anno 2015
Presidente: BEVERE ANTONIO
Relatore: BRUNO PAOLO ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

FLAMINI Dario, nato a Nettuno il 16/08/1971

avverso l’ordinanza del 9 maggio 2014 del Tribunale di Roma, quale giudice di
appello de libertate;

Visti gli atti, l’ordinanza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione del consigliere Paolo Antonio BRUNO;
sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Mario M.
Stefano Pinelli, che ha chiesto l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Roma, in funzione di
giudice di appello de libertate, rigettava l’appello proposto da Dario Flamini avverso
l’ordinanza con la quale la Corte d’appello di questa stessa città aveva rigettato la
richiesta difensiva volta ad ottenere la revoca o la sostituzione della custodia
cautelare in carcere con la misura meno afflittiva degli arresti domiciliari.

Data Udienza: 30/09/2014

Il Flamini era stato ritenuto colpevole, dal Tribunale di Latina, del reato di
concorso esterno in associazione camorristica contigua al

dan dei casalesi e dei

reati di detenzione e porto illegali di arma da sparo, e condannato alla pena di anni
sette e mesi sei di reclusione; la Corte d’appello di Roma aveva confermato la
statuizione di colpevolezza, riducendo la pena nella misura di anni cinque e mesi sei
di reclusione.
Avverso l’anzidetta pronuncia, l’imputato, personalmente, ha proposto ricorso

Con il primo motivo si denuncia difetto di motivazione, ai sensi dell’art. 606
lett. e) cod. proc. pen. e violazione di legge, ai sensi dello stesso art. 606 lett. b), in
riferimento all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. sul rilievo dell’inadeguatezza
della motivazione e della errata interpretazione della menzionata disposizione
processuale che, anche alla luce di recenti pronunce del Giudice delle leggi, avrebbe
dovuto essere intesa nel senso che la presunzione di adeguatezza della più grave
misura custodiate doveva cedere di fronte ad elementi specifici dai quali poter
desumere l’insussistenza delle esigenze cautelari, con riferimento alla particolarità
del fatto ed alla personalità del soggetto e, nel caso specifico, del tempo trascorso
dall’inizio della detenzione (in applicazione di ordinanza di custodia cautelare del 10
maggio 2010).
Con il secondo motivo si denuncia inosservanza od erronea applicazione della
legge penale con riferimento all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in relazione alla
fattispecie criminosa del concorso esterno in associazione mafiosa di cui agli artt.
110 e 416 bis cod. pen. sul rilievo che, erroneamente, il giudice di appello aveva
ritenuto applicabile alla fattispecie del concorso esterno, ontologicamente diversa
da quella della partecipazione organica, regole interpretative dettate per
quest’ultima fattispecie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è privo di fondamento e non può, pertanto, essere accolto. Ed
invero, la ratio decidendi del provvedimento impugnato, che chiaramente risiede nel
rilievo dalla mancata deduzione di nuovi elementi specifici tali da superare la
presunzione relativa di adeguatezza della misura carceraria, é certamente corretta,
siccome in linea con pacifica regola di giudizio vigente in materia di appello de
libertate, in ordine all’applicabilità soltanto di elementi di giudizio sopravvenuti o
non valutati in precedenza.
La correttezza del decisum resiste anche al rilievo delle evidenti incongruenze
del provvedimento impugnato che, dopo aver richiamato in premessa il titolo di
reato _per il quale il Flamini è stato condannato, sia in primo e secondo grado
(concorso esterno in associazione per delinquere di stampo camorristico), ha poi

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per cassazione, affidato alle ragioni di censura di seguito indicate.

contraddittoriamente fatto riferimento nell’ordinanza agli effetti del vincolo
associativo” o ad altri elementi evocativi della diversa fattispecie della
partecipazione organica. Ed infatti, per consolidato orientamento giurisprudenziale
di legittimità la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari opera anche nel
caso in cui sia contestata la fattispecie per concorso esterno in associazione di tipo
mafioso (Sez. 6, n. 9748 del 29/01/2014, Rv. 258809; Sez. 2, n. 14773 del
17/01/2014, Rv. 258976; Sez. 1, n. 2946 del 17/10/2013 dep. 2014, Rv. 257774

Ineccepibile risulta, poi, il rilievo d’ininfluenza, allo stato degli atti, del periodo
di carcerazione sofferta, mentre l’argomento difensivo relativo all’incensuratezza
era stato già considerato in precedenti provvedimenti in materia, che avevano dato
luogo, sul punto, al giudicato cautelare.

2. Per quanto precede, il ricorso deve essere rigettato con le consequenziali
statuizioni dettate il dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria di provvedere alle comunicazioni di cui all’art. 94 dsp.att.
cod. proc. pen.
Così deciso il 30 settembre 2014

Il Consigliere estensore

Sez. 6, n. 42922 del 21/10/2010. Rv. 248801).

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