Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35779 del 25/08/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. F Num. 35779 Anno 2015
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Abramovic David, alias Jovanovic David, nato a Fresnes (Francia) il 22/12/1977
avverso la sentenza del 22/07/2015 della Corte d’appello di Milano
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo
Canevelli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 22/07/2015, ha disposto
la consegna di Abramovic David, alias Jovanovic David, all’autorità giudiziaria
olandese che ne ha fatto richiesta per l’esecuzione del mandato di arresto
europeo n. 13665741-13 emesso dalla Disctric Court di Amsterdam il
04/03/2014 in relazione alle accuse di ricettazione, rapina e truffa, fatti
commessi tra il 01/09/2013 ed il 20/10/2013.
2. La difesa di Abramovic ha proposto ricorso con il quale rileva nella
decisione impugnata violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc.
pen. in quanto la richiesta di consegna è intervenuta malgrado la mancanza dei
requisiti fissati dall’art. 6 I. 22 aprile 2005 n. 69 nel provvedimento dell’autorità
giudiziaria estera. In particolare, dopo aver lamentato la mancata indicazione di
esistenza di un provvedimento cautelare, si rileva che, con riferimento alla
contestata rapina, mancano l’indicazione della data e del luogo in cui l’azione si
sarebbe svolta, la specificazione della condotta attribuita all’interessato e del
modus operandi, l’individuazione degli elementi indiziari acquisiti al riguardo, e
della pena minima prevista per quel reato.

Data Udienza: 25/08/2015

I.

Analoghe carenze vengono Individuate In relazione al reato di truffa,
rispetto al quale manca l’indicazione della data di consumazione del reato,
sostituita con Il richiamo ad un arco temporale ampio che non si giustifica in
ragione della natura istantanea del reato, e non viene specificato il grado di
partecipazione dell’interessato ai fatti, né, anche in questo caso, viene indicata la
pena minima del reato, mentre sono allegate alla richiesta tre fotografie, non

essenziali della richiesta.
Si lamenta che, malgrado l’incertezza su tali punti, la Corte abbia respinto
le istanze di approfondimento proposte in quella sede.
3. Si deduce inoltre vizio di motivazione con riferimento all’accertamento
della stabile dimora dell’interessato in Italia, per verificare la quale deve operarsi
un’analisi complessiva, che coinvolge la stabilità dei legami socio affettivi,
mancata nel caso concreto.
Si lamenta in particolare che non sia stata considerata la presenza stabile
della moglie e dei figli dell’interessato in Italia, a Milano, in via Mabretti, luogo
dove questi è stato arrestato, e si richiama la documentazione depositata,
riguardante un contratto di locazione relativo ad uno stabile per il quale risultano
corrisposti i canoni dall’agosto 2014; la presenza di un’attività lavorativa svolta
dal ricorrente dal febbraio 2015, preceduta da un contratto part time risalente al
dicembre antecedente. Si lamenta inoltre la mancata considerazione della qualità
di genitore di due figli minori rivestita dal ricorrente, in condizioni di disagio in
quanto la moglie non è in grado di accudire i minori per il suo stato di malattia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. In ordine al profilo di completezza degli elementi indicati nel mandato
di arresto, e dell’eccepita non conformità alla legge della pronuncia impugnata si
deve osservare che dagli elementi valorizzati in sentenza devono escludersi tutti
gli elementi di incertezza focalizzati in ricorso, con riferimento sia ai profili di
fatto delle accuse formulate, che in relazione agli elementi in diritto.
Si rileva preliminarmente che il mandato di arresto europeo opera una
specifico richiamo

al provvedimento coercitivo emesso il 24/02/2014 dal

Procuratore del Re, autorità competente al riguardo secondo le norme di quel
paese, condizione che esclude la fondatezza del rilievo formulato sul punto, che
peraltro non considera la natura surrogatoria del mandato di arresto europeo
processuale rispetto all’atto interno, già chiarita da precedenti pronunce

2

di

Cassazione sezione VI, rg. 34019/2015

idonee ad integrare gli elementi di prova evocati dall’art. 6 I.cit. quali dati

questa Corte sul punto (Sez. 6, n. 54 del 30/12/2014 – dep. 05/01/2015, Van
Der Horst, Rv. 262030).
L’esame della sentenza impugnata consente di chiarire che la sottrazione
con destrezza e violenza dei gioielli è stata consumata in Amsterdam il
19/09/2013, in danno di persona determinata, che ha potuto fornire una
descrizione delle persone coinvolte, tra cui una corrispondente alla struttura

Né alcun profilo di genericità della contestazione può trarsi dalla mancata
indicazione del luogo specifico ove l’illecito si è consumato, atteso che tale dato,
pienamente ricostruibile sulla base di specificazioni fornite dalla parte
denunciante, non deve necessariamente essere contenuto nell’imputazione che
evoca il luogo per qualificarne la natura -la pubblica via-, al fine di circostanziare
il reato, sulla base dei criteri di fatto ritenuti rilevanti rispetto alla fattispecie
prevista nello Stato richiedente.
Per contro, risultano specificate le modalità della condotta, sulla base di
quanto dichiarato dal denunciante, che, contrariamente a quanto illustrato in
ricorso, ha descritto l’azione realizzata anche con riguardo a quanto
direttamente attribuito all’interessato, riconosciuto fotograficamente dal
denunciante ed individuato tra le persone riprese dalle telecamere nel luogo e
nel tempo dell’azione, in conformità alla ricostruzione della parte lesa, che ha
individuato un albergo locale quale luogo di incontro preliminare tra le parti, poi
sfociato nell’aggressione sulla pubblica via, a seguito dell’allontanamento di parte
dei contraddittori.
Nello stesso senso deve concludersi anche con riferimento all’imputazione
di truffa, atteso che gli atti pervenuti identificano un arco temporale ampio e
differente anche dal punto di vista spaziale con azione iniziata con contatto
diretto in Bruxelles, poi sviluppatasi con contatti via mai!, e successivamente
concretizzata con incontri a Bruxelles prima e ad Amsterdam nei momento di
apprensione dell’utilità illecita da parte degli autori. Tali elementi di fatto
emergono con chiarezza dagli atti, ed in relazione ad essi non può che escludersi
la contestata genericità.
Quanto alla valutazione indiziaria deve ricordarsi che in sede di
applicazione del mandato di arresto europeo non è rimessa all’autorità richiesta
una considerazione autonoma degli indizi, né la ricerca di una argomentazione,
da parte dell’autorità straniera, strutturata in maniera analoga alla motivazione
prevista nei nostro ordinamento, che altri sistemi europei non conoscono, ma
esclusivamente la verifica della presenza negli atti di tali indicazioni, che nella
specie è possibile desumere, per i due episodi dalle dichiarazioni dei denuncianti,
Cessazione sezione VI, rg. 34019/2015

fisica dell’interessato, che la parte lesa risulta aver riconosciuto.

é,

corroborate dai riconoscimenti fotografici, che, anche alla luce delle osservazioni
dirette della Corte territoriale, risultano perfettamente sovrapponibili alle
sembianze dell’odierno ricorrente, circostanza che esclude ogni difficoltà di
individuazione personale.
Allo stesso tempo, come già osservato da questa Corte in argomento
(Sez. 6, n. 45364 del 01/12/2011, Piatek, Rv. 251187), non risulta ostativa alla
consegna la mancata indicazione nel provvedimento della pena minima
applicabile in relazione ai reati contestati, risultando essenziale solo l’indicazione

,

della pena detentiva edittale massima, rilevante ai fini della decisione sulla
consegna nella decisione quadro 2002/584/GAI del 13 giugno 2002, poiché il
riferimento contenuto nella legge italiana alla doppia indicazione risulta frutto di
una non corretta traduzione della disciplina comunitaria di cui costituisce
attuazione : che con il richiamo alla “scala di pene” (traduzione letterale di “scale
of penalties”

o

“échelle de peines”

ndr) intende riferirsi agli elementi

circostanziali, mente, al fine di valutare l’applicabilità della disciplina, anche per
la legge Italiana, rileva solo la pena edittale massima, rispetto alla quale va
operata la valutazione di applicabilità della richiesta di consegna, secondo quanto
richiamato dall’art. 7 commi 2 e 3 I. cit. che solo a tale parametro quantitativo
condizionano l’esecuzione della consegna, particolare che, nel caso concreto, non
si contesta che sia stato indicato.
Tale interpretazione è avvalorata dall’allegato alla decisione quadro,
sezione C, che opera il suo riferimento solo alla pena massima.
3. Risulta infondata anche la richiesta di applicazione in favore
dell’interessato della disciplina di consegna subordinata all’espiazione della pena
in Italia per il caso di condanna, secondo quanto previsto dall’art. 19 comma 1
lett. c) I. in esame.
Si deve ricordare che, con decisioni univoche, questa Corte ha
interpretato il requisito della residenza nel territorio, quale presupposto
dimostrativo del radicamento dello Stato che giustifica il trattamento sollecitato,
come condizione non meramente formale, ma sostanziale, indicativa di una
presenza che sia integrata sul piano lavorativo, familiare ed affettivo che si
traduca nel collocamento stabile nel territorio per un periodo rilevante, valutato
anche in relazione alle circostanze del reato contestato ed all’epoca della sua
consumazione, alla presenza di una costante attività lavorativa in tale arco
temporale, dimostrata dalla corresponsione di oneri contributivi e fiscali, e del
nucleo familiare, anch’essa dimostrabile attraverso la frequenza scolastica dei
minori, o altri indicatori di stabilità, elementi tutti superabili solo con la
dimostrazione dell’acquisito diritto di permanenza sul territorio, a seguito della
4

Cassazione sezione VI, rg. 39019/2015

.4=.

sua costante presenza per cinque anni (da ultimo sul punto Sez. 6, n. 43011 del
06/11/2012, Vaduva, Rv. 253794), situazione di fatto quest’ultima neppure
prospettata dall’interessato.
Nel caso di specie, sulla base delle medesime allegazioni dell’interessato,
che si presentano difformi nella fase della convalida rispetto a quelle esposte nel
corso dell’udienza dinanzi alla Corte territoriale, non è dato rinvenire tali

dichiarata nei pressi di una sede di lavoro, attività quest’ultima che indica come
iniziata da pochi mesi e priva dei caratteri della regolarità, dimostrata solo con
l’esibizione di un contratto privo di data.
Sul punto, come si è ampiamente dato Conto nella sentenza impugnata,
tra le allegazioni in sede di convalida e prospettazioni difensive nel corso del
procedimento vi è massima confusione, essendo giunto l’interessato ad indicare
ben tre indirizzi differenti, confusione sulla quale non viene fatta chiarezza
neppure con l’odierno ricorso e con la documentazione ad esso allegata.
Anche riguardo al radicamento del nucleo familiare si indicano dati
contraddittori che vedono la moglie dell’interessato, della cui presenza in epoca
pregressa in Italia non vi è traccia documentale, nel luglio 2015, sottoposta a
cura in altro Stato, mentre, a seguito di un intervento di pronto soccorso in
favore del figlio minore dell’interessato, eseguito nel luglio del corrente anno in
una struttura ospedaliera milanese, questi risulta essersi allontanato su
disposizione di chi poteva validamente decidere al riguardo, senza fornire
indicazioni sul luogo della sua stabile dimora in Italia.
Se questa è la situazione di fatto tratteggiata nella sentenza impugnata,
la documentazione allegata al ricorso, sulla base della quale si sollecita una
diversa determinazione in questa sede, sottolineando l’erroneità delle deduzioni
di merito, non supera nessuna delle riscontrate carenze, poiché, come già
osservato dal giudice di merito, il contratto di lavoro prodotto, al di là della
mancata dimostrazione della sua regolarizzazione presso gli enti competenti,
risulta addirittura privo di data, mentre la presenza di un contratto di affitto
relativo alla pretesa abitazione familiare viene dimostrata solo con la
dichiarazione di ricezione dei canoni da parte di persona diversa dal proprietario
del bene, sulla base della quale emerge una decorrenza temporale dell’accordo
successiva a quella prospettata nelle allegazioni difensive (agosto 2014 in luogo
di gennaio dello stesso anno).
4. Per completezza si rileva che, al di là della genericità della deduzione di
merito, nessuna rilevanza può assumere la condizione di salute della moglie del
ricorrente, e la correlata sua impossibilità di attendere ai bisogni dei figli minori,
5

Cassazione sezione VI, rg. 3401912015

elementi concreti, poiché egli indica una residenza diversa da quella poi

poiché, non risultando dimostrata la presenza del nucleo familiare nello stesso
territorio, non può desumersi l’indefettibilità dell’intervento paterno nella
gestione della famiglia.
5. Al rigetto del ricorso consegue, in applicazione dell’art. 616 cod. proc.
pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
La Cancelleria è tenuta agli adempimenti di cui all’art. 22 comma 5 I.n.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22 comma 5 I.n.
69 del 2005.
Così deciso il 25/08/2015

60/2005.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA