Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35778 del 27/08/2015


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Penale Sent. Sez. F Num. 35778 Anno 2015
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: PELLEGRINO ANDREA

SENTENZA
Sul ricorso proposto nell’interesse di Klein Patryk Krzystof, n. in
Polonia il 24.10.1986, rappresentato ed assistito dall’avv. Sergio
Olivieri, di fiducia, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma
in data 29.07.2015;
Visti

gli atti,

il

provvedimento

impugnato ed

il

ricorso;

Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea Pellegrino;
Sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, nella persona del
Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Paola Filippi, che ha concluso
chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 29.07.2015, la Corte d’appello di Roma
disponeva la consegna alle autorità polacche di Klein Patryk Krzystof,

Data Udienza: 27/08/2015

in quanto colpito da mandato di arresto europeo emesso dalla Corte
regionale di Slupsk (Polonia) il 23.09.2014 per l’esecuzione della pena
di:
– mesi sei di reclusione, comminata con sentenza del 18.05.2010 per
reati contro la libertà;
-anni due e mesi quattro di reclusione, comminata con sentenza del
29.08.2011 per reati contro il patrimonio;

reati contro la fede pubblica e contro il patrimonio.
2. Avverso il provvedimento in parola che respingeva la richiesta
difensiva di rifiutare la consegna per consentire al Klein di espiare la
suddetta pena in Italia, viene proposto, nell’interesse del medesimo,
ricorso per cassazione lamentandosi, quale motivo unico,
l’inosservanza o l’erronea applicazione dell’art. 18 lett. r) I. n.
69/2005 in relazione all’art. 606, comma 1 lett. c) ed e) cod. proc.
pen..
2.1. Assume il ricorrente di aver ampiamente dimostrato e
documentato di essere assolutamente radicato nel territorio dello
Stato italiano ove convive con la propria compagna Mainetti Gloria
presso l’abitazione familiare sita in Campodolcino (SO). In particolare,
si assume che la dichiarazione di disponibilità ad accogliere il Klein
presso il loro domicilio sottoscritta da entrambi i genitori della
Mainetti, unitamente al suo rientro in Italia dalla Scozia al fine di
contrarre matrimonio con il Klein, consentono di ritenere integrate le
condizioni sancite dall’art. 18 I. n. 69/2005.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e, come tale, immeritevole di accoglimento.
2. La Corte territoriale, nel provvedimento impugnato, dopo aver
premesso che “il rifiuto alla consegna previsto dall’art. 18 lett. r) I. n.
69/2005, deve trovare la sua ragione in una situazione che abbia
connotati di stabilità tali che, se rimossa, avrebbe come conseguenza
quella di annullare le opportunità in atto di reinserimento sociale della
persona da consegnare”, ha rilevato come il Klein fosse stato
arrestato per aver esibito presso l’aeroporto di Ciampino un
documento di identità falso e risulta privo di stabile residenza e

– anni uno di reclusione, comminata con sentenza del 30.01.2012 per

radicamento in Italia, dal momento che l’asserita presenza di una
“compagna” che lavora, peraltro, in Scozia, non costituisce sintomo
del radicamento sul territorio: da qui la conclusione secondo cui “…
non può ritenersi che la sede principale e consolidata degli interessi
lavorativi e familiari del Klein sia nello Stato italiano e, quindi, che
esista una situazione che faciliti il reinserimento del predetto nel
contesto sociale”.

(cfr.,

ex multis, Sez. 6, sent. n. 50386 del 25/11/2014, dep.

02/11/2014, Batanas, Rv. 261375), in tema di mandato di arresto
europeo, la nozione di “residenza” che viene in considerazione per
l’applicazione dei diversi regimi di consegna previsti dalla L. n. 69 del
2005, presuppone l’esistenza di un radicamento reale e non
estemporaneo dello straniero nello Stato, tra i cui indici concorrenti
vanno indicati la legalità della sua presenza in Italia, l’apprezzabile
continuità temporale e stabilità della stessa, la distanza temporale tra
quest’ultima e la commissione del reato e la condanna conseguita
all’estero, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non
esclusiva, e consolidata degli interessi lavorativi, familiari ed affettivi,
il pagamento eventuale di oneri contributivi e fiscali (v., tra gli altri,
Sez. 6, n. 9767, del 26/02/2014, dep. 27/02/2014, Rv. 259118; Sez.
6, n. 46494 del 20/11/2013, dep. 21/11/2013, Rv. 258414; Sez. 6,
n. 43011 del 06/11/2012, dep. 07/11/2012, Rv. 253794).
3.1. La disposizione di cui alla L. n. 69 del 2005, art. 18, comma 1,
lett. r), stabilisce infatti, a seguito della interpretazione che ne ha
dato la sentenza additiva della Corte costituzionale n. 227/2010, che
la richiesta di consegna contenuta in un mandato di arresto esecutivo
deve essere rifiutata laddove la stessa riguardi un cittadino italiano, o
un cittadino di altro Paese membro dell’UE residente, ovvero anche
solo dimorante in Italia, nel qual caso la pena va eseguita in Italia
conformemente al diritto interno del nostro Paese.
3.2. Siffatta disposizione, che trova il suo pendant, con riferimento al
mandato di arresto processuale, nell’art. 19, comma 1, lett. c),
impone tuttavia di verificare in maniera sostanziale, e non formale,
l’esistenza, per il cittadino di un altro Stato membro dell’UE, dei
requisiti di collegamento con il territorio del nostro Paese, nel senso
di rilevare l’obiettiva presenza di uno più indici concretamente

4(

3. Rileva il Collegio come per consolidata giurisprudenza di legittimità

sintomatici di un reale e non estemporaneo radicamento
dell’interessato con lo Stato italiano, nel quale ha inteso stabilire la
sede principale dei propri interessi affettivi ed economici, in maniera
tale da assimilarne la posizione a quella del cittadino italiano.
4. Di tale quadro di principi, la Corte d’appello di Roma ha fatto
corretta applicazione, allorquando ha escluso – sulla base degli atti
disponibili e dell’esito degli ulteriori accertamenti effettuati dai

Italia, ponendo in evidenza come in data 25.07.2015 i coniugi
Mainetti-Mosca non abbiano acconsentito ad accogliere il Klein agli
arresti domiciliari, a causa delle precarie condizioni di salute di
Mainetti Giulio, essendosi soltanto dichiarati disponibili a cercare
un’altra abitazione per la figlia una volta che quest’ultima fosse
rientrata dalla Scozia. Peraltro, la successiva indicazione, fornita dai
coniugi Mainetti-Mosca di altra abitazione in cui ospitare la figlia ed il
futuro genero non ha consentito alla Corte territoriale di “superare” la
valutata assenza di radicamento sul territorio da parte del Klein che,
al di là dei gravi precedenti e della personalità delinquenziale
palesata, risulta essere stato sorpreso in aeroporto in possesso di un
documento d’identità falso a comprova altresì della mancanza di uno
stabile collegamento con il territorio italiano, collegamento – peraltro
– del tutto inesistente anche nei confronti della sua compagna, unica
persona vicina allo stesso, a ragione dell’attività lavorativa svolta
all’estero da parte della stessa.
5. Alla pronuncia di rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
La Cancelleria curerà l’espletamento degli adempimenti di cui alla L.
n. 69 del 2005, art. 22, comma 5
PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 22, comma 5
L. n. 69 del 2005.
Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 27.8.2015

Carabinieri – l’esistenza di un effettivo radicamento del ricorrente in

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