Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35776 del 05/07/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35776 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul conflitto di competenza sollevato da:
GUP TRIBUNALE TRIESTE nei confronti di:
TRIBUNALE TRENTO
con l’ordinanza n. 3373/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di
TRIESTE, del 12/02/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Doti. MARCELLO
ROMBOLA’;
1e/sentite le conclusioni del PG Dott.
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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 05/07/2013

Con sentenza 24/9/12 il Tribunale di Trento, su eccezione della difesa, dichiarava la propria
incompetenza ex art. 11 cpp in favore del Tribunale di Trieste (cui disponeva trasmettersi gli
atti) in ordine al reato contestato a Mirco Costa (in Belluno, Pedavena e Feltre tra il gennaio e il
febbraio 2010) che nella sua veste di consigliere provinciale di Belluno si rendeva disponibile a
dichiarare autentiche 915 firme apposte sulla presentazione della lista del Partito Nasional
Veneto che si presentava alle elezioni amministrative e regionali di quel 2010. Ciò in quanto
tra le firme falsamente autenticate vi era quella di Massaro lacopo, figlio del magistrato dott.
Massaro Raffaele (che per primo aveva rilevato la possibile falsità della sottoscrizione relativa
al figlio quale Presidente dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale), di recente trasferitosi a svolgere
le proprie funzioni presso la Corte di Appello di Trento.
Con ordinanza 12/2/13 il Gup del Tribunale di Trieste, osservato per incidens che tra le firme in
questione vi era anche quella del dott. Edoardo Ciriotto, in servizio presso la Corte di Appello di
Trieste, riteneva comunque che la competenza fosse del Tribunale di Trento, danneggiato dal
reato non essendo il dotte Massaro, bensì il figlio (il primo, in servizio presso la Corte di Appello
di Trento, al più diverrebbe incompatibile, ove il processo giungesse in secondo grado, come
denunciante ex art. 34.3. cpp o prossimo congiunto di una delle parti con obbligo di astensione
ex art. 36.1. lett. e cpp se parte offesa il figlio). Sollevava pertanto conflitto di competenza ex
art. 30 cpp e disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte di Cassazione per la decisione.
All’udienza camerate fissata per la discussione il PG chiedeva dichiararsi la competenza del
Tribunale di Trento. Nessuno compariva per l’imputato.
Considerato in diritto
Va dichiarata la competenza del Tribunale di Trento. L’art. 11 cpp determina lo spostamento di
competenza del processo faddove un magistrato in servizio nel distretto di corte di appello
dove il processo dovrebbe essere celebrato assuma (o abbia assunto al momento del fatto) la
qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata
dal reato. Nessuna di queste qualità riveste o rivestiva il dott. Raffaele Massaro (che il 1°/3/10
componeva l’Ufficio Centrale Circoscrizionale costituito presso il Tribunale di Belluno), bensì il
figlio Jacopo Massaro, la cui firma è stata falsificata. E’ questi il soggetto passivo del reato, così
come Io è la dott.ssa Roberta Gallego, che figura anch’ella tra le persone le cui firme risultano
falsificate e la cui presenza, trattandosi di sostituto procuratore della Procura di Belluno, ha
correttamente determinato il trasferimento di competenza da Belluno (distretto di Venezia) a
Trento ai sensi, appunto, dell’art. 11 cpp. Come correttamente osservato dal giudice remittente
di Trieste, il denunciante non è per ciò solo danneggiato dal reato che denuncia e non lo è nella
specie il dott. Raffaele Massaro, che (nella qualità all’epoca rivestita) ha denunciato un reato in
danno del figlio Jacopo Massaro. Per l’individuazione dei soggetti passivi privati nei reati contro
la fede pubblica v. anche Cass., S.U., sent. n. 46982 del 25/10/07, rv. 237855, imp. Pasquini.
Va disposto di conseguenza.
Pqm
dichiara la competenza del Tribunale di Trento, cui dispone trasmettersi gli atti.
Roma, 5/7/13

IMPOSIT AT A
IN CANCELLA

Ritenuto in fatto

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