Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35772 del 27/04/2018

Penale Sent. Sez. 5 Num. 35772 Anno 2018
Presidente: BRUNO PAOLO ANTONIO
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
A.A.

avverso la sentenza del 22/02/2017 della CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI
NARDO
che ha concluso per

Il Proc. Gen. articola così le sue conclusioni:
– l’annullamento senza rinvio, quanto al capo B) in quanto estinto per remissione
di querela
– l’annullamento senza rinvio, quanto riguarda le statuizioni civili.
– Inammissibilita’ nel resto.
– Rideterminazione della pena.
Udito il difensore
il difensore presente si associa, quanto al capo A, alle conclusioni del pg.
Conclude, altresì, per l’estinzione del reato alla luce della remissione di querela.

Data Udienza: 27/04/2018

FATTO E DIRITTO
1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Lecce,
riformava in senso favorevole al reo, limitatamente all’entità del
trattamento sanzionatorio, la sentenza con cui il tribunale di Lecce, in
data 4.7.2014, aveva condannato A.A. alla pena
ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni derivanti da reato in

582, 583, c.p. (capo A) e 582, c.p. (capo B), commessi in tempi diversi
in danno di Irene Parlangeli, confermando nel resto la sentenza
impugnata.
2.

Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede

l’annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione
l’imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, eccependo: 1)
l’estinzione del reato di cui al capo B), per intervenuta remissione di
querela; 2) violazione di legge e vizio di motivazione, posto che la corte
territoriale non si è pronunciata sulla censura, sollevata nei motivi di
appello, con cui la difesa dell’imputato aveva rilevato la mancanza
dell’elemento psicologico con riferimento all’aggravante di cui all’art.583
c.p. (lesioni personali gravissime), in considerazione della mancanza di
prevedibilità da parte dell’imputato della gravità delle lesioni in concreto
patite dalla persona offesa.
Deduce, in particolare, il ricorrente che, con riferimento alla sussistenza
della circostanza aggravante delle lesioni “gravissime”, si è concretizzato
il vizio della mancanza assoluta di motivazione con riguardo all’elemento
soggettivo, il quale, alla luce della regola dell’imputazione soggettiva
delle circostanze aggravanti, deve essere rappresentato perlomeno dalla
colpa.
Al contrario, i giudici di primo e secondo grado si sono limitati a dar atto
che la condotta del prevenuto è consistita in un solo colpo, in quanto
tale, ad avviso del ricorrente, idoneo a integrare il solo delitto di
percosse ovvero di lesioni lievi o di lesioni gravi, laddove, per ritenere
consumato il delitto di lesioni gravissime, sarebbe stato necessario una
motivazione che desse conto della idoneità della condotta del reo e della

favore della costituita parte civile, in relazione ai reati di cui agli artt.

prevedibilità delle conseguenze gravissime, che ne sono derivate; 3)
violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla mancata
concessione delle attenuanti generiche, negate per l’asserita “assenza di
elementi evincibili dagli atti ovvero allegati dalla difesa suscettibili di
valutazione positiva”, mentre, rileva il ricorrente, la difesa dell’imputato
ritiene di aver allegato elementi valutabili in senso favorevole per la

corte territoriale; 4) violazione di legge e vizio di motivazione, con
riferimento alla conferma delle statuizioni civili, in quanto, preso atto
della ritualità della revoca della costituzione di parte civile effettuata in
sede di appello, la corte territoriale avrebbe dovuto revocare la
condanna pronunciata al riguardo dal giudice di primo grado.
3. Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto nei seguenti termini.
4. Fondato appare il primo motivo di ricorso.
Ed invero va rilevato che nelle more si è verificata una causa estintiva
del reato ex art. 582, c.p., di cui al capo B) dell’imputazione,
rappresentata dalla remissione della querela originariamente proposta.
Come emerge dagli atti acquisiti al procedimento, la persona offesa dal
reato, Parlangeli Irene, in data 31.3.2017, a mezzo del suo procuratore
speciale all’uopo nominato, avv. Andrea Sambati, presso gli uffici della
sezione di polizia giudiziaria della procura della Repubblica di Lecce, ha
provveduto a rimettere formalmente la querela presentata nei confronti
del ricorrente in relazione al reato innanzi indicato; remissione cui ha
fatto seguito, contestualmente, nella stessa sede, formale accettazione
da parte del A.A..
Rilevato, pertanto, che sono state puntualmente rispettate le formalità
previste dall’art. 340, c.p.p., in tema di remissione della querela e di
accettazione, risulta essersi verificata la causa di estinzione del reato di
cui all’art. 152, c.p. (applicabile nel caso in esame trattandosi di reato
perseguibile a querela di parte), che va rilevata e dichiarata in sede di
legittimità, (cfr. Cass., sez. un., 25.2.-27.5.2004, n. 24246), non
risultando, peraltro, evidente l’insussistenza di responsabilità del
prevenuto per il reato innanzi indicato.

2

concessione delle suddette attenuanti, non presi in considerazione dalla

Come chiarito, infatti, dalla Suprema Corte, È ammissibile il ricorso per
cassazione proposto anche al solo fine di introdurre nel processo la
remissione della querela, ritualmente accettata, intervenuta, come nel
caso in esame, dopo la sentenza impugnata e prima della scadenza del
termine per la presentazione dell’impugnazione, con la conseguenza che
la remissione della querela estingue il reato (cfr., ex plurimis, Cass., sez.

L’impugnata sentenza deve essere, dunque, annullata senza rinvio, per
estinzione del reato di cui al capo B), con conseguente eliminazione della
relativa porzione di pena, determinata nella misura di tre mesi di
reclusione, in applicazione della disciplina della continuazione, a titolo di
aumento sulla pena-base irrogata per il più grave delitto di cui al capo
A).
5. Fondato appare anche il quarto motivo di ricorso.
Ed invero, come si evince dalla lettura degli atti, consentita in questa
sede di legittimità, essendo stato dedotto un

error in procedendo,

all’udienza del 22.2.2017, in sede di appello, veniva depositata revoca
della costituzione di parte civile a firma dell’avv. Andrea Sambati, nella
sua qualità di procuratore speciale della Parlangeli.
Ne consegue che, trattandosi di rinuncia alla costituzione di parte civile
illimitata ed incondizionata (prescindendo dal soddisfacimento delle
pretese risarcitorie del danno azionate con l’originaria costituzione), il
giudice di appello avrebbe dovuto revocare la condanna pronunciata al
riguardo dal giudice di primo grado alle spese ed ai danni in favore della
stessa parte civile (cfr. Cass., sez. VI, 1.4.2015, n. 24725, rv. 264129).
La sentenza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio sul punto,
con riferimento alle statuizioni in favore della costituita parte civile, che
vanno revocate.
6. Nel resto il ricorso va dichiarato inammissibile.
6.1. Con riferimento al terzo motivo di impugnazione, va rilevato che
esso costituisce un motivo nuovo, prospettato in maniera specifica per la
prima volta in sede di ricorso per cassazione, in violazione del disposto
di cui all’art. 606, co. 3, c.p.p.

3

VI, 13.1.2011, n. 2248, rv. 249209).

Il generico riferimento alla non prevedibilità del danno arrecato alla
persona offesa da parte dell’imputato, contenuto nell’atto di appello, ma
con riferimento alla doglianza relativa alla mancata concessione delle
attenuanti generiche, rendeva il gravame sul punto inammissibile, per
genericità, ab origine, non richiedendo, pertanto, una specifica risposta
del giudice di secondo grado, sul versante della responsabilità del reo

Come è noto, infatti, l’art. 581, lett. c), c.p.p., nel dettare, in generale,
le regole cui bisogna attenersi nel proporre l’impugnazione, stabilisce
che nel relativo atto scritto debbano essere enunciati, tra gli altri, “i

motivi, con l’indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi
di fatto che sorreggono ogni richiesta”; violazione che, ai sensi dell’art.
591, co. 1, lett. c), c.p.p., determina, per l’appunto, l’inammissibilità
dell’impugnazione stessa.
Si tratta, peraltro, di un motivo generico e di natura meramente
fattuale, anche sotto un diverso profilo, in quanto il ricorrente si limita a
dubitare che la riferibilità della contesta aggravante A.A. sotto il
profilo soggettivo, possa desumersi dalla gravità delle lesioni (la rottura
della milza), non essendo stata accertata, a suo dire, attraverso un
accertamento tecnico, la potenzialità lesiva del colpo, laddove, invece,
come affermato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di
legittimità, in tema di lesioni volontarie, tra gli indici rivelatori della
previsione o della prevedibilità dell’evento integrante una delle
circostanze aggravanti di cui all’art. 583, c.p., si colloca la violenza
dell’aggressione portata all’integrità psico-fisica della vittima (cfr. Cass.,
Sez. V, 14.11.2012, n. 18490, rv. 256239), nel caso in esame
evidenziata proprio dalla natura del danno riportato dalla persona offesa,
che la documentazione medica acquisita agli atti, come rileva la corte
territoriale, ha ricondotto ad “un trauma violentissimo”.
6.2. Quanto all’ultimo motivo di ricorso, si osserva che la corte
territoriale, da un lato, ha correttamente individuato nella presenza a
carico dell’imputato di precedenti penali, l’ostacolo alla concessione delle
invocate circostanze ex art. 62 bis, c.p., facendo, pertanto, corretto uso

4

per il reato di lesioni personali gravissime.

dei criteri fissati dall’art. 133, c.p., conformemente all’orientamento
dominante nella giurisprudenza di legittimità, che giustifica il diniego
delle attenuanti generiche anche solo sulla base dell’esistenza di
precedenti penali (cfr.,

ex plurimis,

Cassazione penale, sez. IV,

28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv.
256172), dall’altro, ha evidenziato la mancanza di elementi da valutare

c.p., la cui presenza è sempre necessaria, posto che la meritevolezza del
relativo adeguamento, in senso più favorevole all’imputato, della
sanzione prevista dalla legge, non può mai essere data per scontata o
per presunta, sì da dar luogo all’obbligo, per il giudice, ove questi
ritenga di escluderla, di giustificarne sotto ogni possibile profilo
l’affermata insussistenza (cfr., ex plurimis, Cassazione penale, sez. IV,
28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv.
256172).
A fronte di tale coerente percorso motivazionale le doglianze difensive, si
presentano, oltre che manifestamente infondate, anche incentrate su
profili di merito, nella parte in cui espongono le ragioni per cui il
beneficio andava concesso, non scrutinabili in questa sede.
La non completa soccombenza del ricorrente implica che lo stesso non
sia condannato al pagamento né delle spese processuali, né di una
sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente al reato sub
B) perché estinto per remissione di querela ed elimina la relativa pena di
mesi tre di reclusione.
Annulla la stessa sentenza relativamente alle statuizioni civili che
revoca.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma il 27.4.2018.

positivamente ai fini della concessione delle attenuanti ex art. 62 bis,

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA