Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35772 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35772 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PERROTTI LUCA N. IL 08/03/1989
avverso la sentenza n. 2435/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
15/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 25/06/2014

R.G. n. 47686-13

cc: 25-6-14

1 .-. Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza di cui in epigrafe, che ne ha
confermato la condanna alla pena di mesi sei di reclusione, inflittagli in primo grado
per il reato di evasione dagli arresti domiciliari.
Si duole della omessa applicazione dell’art. 54 c.p., quanto meno a livello putativo, e
deduce altresì vizio di motivazione sul punto.
2 .-. Il ricorso è inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza. La Corte
di Appello ha, infatti, già adeguatamente esaminato le odierne censure e ha
correttamente ritenuto, con ricchezza di argomenti e di considerazioni in punto di
fatto, che da nessun elemento poteva desumersi lo stato di necessità, neppure a livello
putativo. Tale motivazione non presenta affatto quella carenza o macroscopica
illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua dei principi
affermati da questa Corte (v. da ultimo: S.U., 24-9-2003, Petrella, rv.226074), può
indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all’art.606, lettera e), c.p.p., mentre non
rientra nei poteri di questa Corte quello di compiere, come sostanzialmente si chiede
da parte del ricorrente, una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della
decisione.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro 1.000,00, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in ma addì 25-6-2014.

FATTO E DIRITTO

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