Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35772 del 20/08/2015


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Penale Sent. Sez. F Num. 35772 Anno 2015
Presidente: FIANDANESE FRANCO
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BUONAURIO NICOLA FRANCESCO N. IL 29/11/1991
avverso la sentenza n. 4094/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
09/10/2014
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/08/2015 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO

Data Udienza: 20/08/2015

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott.ssa P. Filippi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza del 07/03/2014, il G.i.p. del Tribunale di Napoli, all’esito del
giudizio abbreviato, dichiarava Buonaurio Nicola Francesco colpevole dei reati di
detenzione illecita di sostanza stupefacente del tipo cocaina (capo A), di tentato

D’Alteri° (capo B), di resistenza a pubblico ufficiale (capi C e D) e di guida senza
patente (capo E) e lo condannava alla pena di giustizia. Con sentenza deliberata
in data 09/10/2014, la Corte di appello di Napoli ha rideterminato in melius la
pena per i reati sub A), B), C) e D), confermando nel resto la sentenza di primo
grado.
Avverso l’indicata sentenza della Corte di appello di Napoli ha proposto
ricorso per cassazione Buonaurio Nicola Francesco, attraverso il difensore avv. C.
Ercolino, denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art.
173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – vizi di motivazione in ordine
all’imputazione di tentato omicidio. Il comportamento dell’imputato, finalizzato
ad evitare l’arresto per l’attività di spaccio che stava compiendo, non era diretto
a causare la morte della persona offesa, evento non previsto quale
alternativamente verificabile rispetto a quello delle lesioni personali, laddove la
volontà principale dell’imputato era quella di sottrarsi alla cattura. Sebbene
idonea a cagionare l’evento morte, l’azione dell’imputato non era finalisticamente
orientata ad esso, risultando pacifico che l’essere partito con la propria
autovettura trascinando l’agente D’Alteri° (che tentava di impossessarsi delle
chiavi, con la parte superiore del corpo, era all’interno dell’abitacolo dal lato del
finestrino del passeggero, mentre l’altra metà era fuori dall’auto) rappresentava
una condotta realizzata istintivamente al solo fine di evitare l’arresto in
flagranza: l’imputato poteva prospettarsi che la persona offesa cadesse
riportando lesioni personali, ma non era prevedibile la morte quale evento
potenzialmente realizzabile. Erroneamente l’attribuzione al ricorrente del dolo
indiretto in ordine al reato di tentato omicidio si basa sulla prevedibilità
dell’evento e sulla conseguente accettazione del rischio. La relazione del
consulente del P.M. ha evidenziato che D’Alteri° avrebbe potuto riportare lesioni
traumatiche (in particolare, da schiacciamento contro i grossi tabelloni metallici,
pubblicitari e contro il muro dove l’auto si arrestò) tali da poterne determinare il
decesso, ma, come rivela l’esame della cartella clinica, non fu mai in pericolo di
vita: la condotta dell’imputato, così come ricostruita dal c.t., non ha mai messo
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omicidio aggravato in danno dell’assistente della Polizia di Stato Vincenzo

in pericolo la vita della persona offesa, sicché egli non poteva prospettarsi
l’evento letale neppure in via alternativa all’evento di lesioni.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento In premessa, rileva il Collegio che
l’impugnazione ha investito solo il capo della sentenza impugnata relativo
all’imputazione di tentato omicidio e che, rispetto a tale capo, le censure

rileva come l’azione dell’imputato fosse idonea a cagionare l’evento mortale). La
Corte di merito ha ritenuto configurabile, nel caso di specie, almeno il dolo
indiretto o alternativo, richiamando la condotta concretamente tenuta
dall’imputato (che lo stesso ricorso descrive, attraverso il riferimento alla
condivisa ricostruzione operata dal consulente del P.M., come potenzialmente
mortale, in considerazione soprattutto dello schiacciamento contro i grossi
tabelloni metallici, pubblicitari e contro il muro dove l’auto si arrestò) e, in
particolare, la circostanza che, al momento del fatto, era in atto un flusso di
automobili in senso inverso alla posizione della persona offesa; a sua volta, la
sentenza di primo grado, che si integra con quella, sul punto, conforme di
secondo grado (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997 – dep. 05/12/1997, Ambrosino,
Rv. 209145), ha evidenziato che, quando l’imputato iniziò la corsa alla guida
dell’autovettura, D’Alteri° era rimasto aggrappato pericolosamente al veicolo con
metà corpo al di fuori dell’abitacolo: consapevole della pericolosità della propria
azione, Buonaurio aveva attraversato la strada, scavalcando lo spartitraffico e
invadendo la corsia di marcia opposta (così creando alla persona offesa l’ulteriore
pericolo di impattare con le auto provenienti in senso opposto) e,
deliberatamente (come si desume dagli atti), aveva urtato contro alcuni tabelloni
pubblicitari, con violenza tale da farli divellere da terra, mettendo sempre in
pericolo la vita di D’Alteri°. Le doglianze difensive incentrate, come già rilevato
dalla sentenza impugnata, sul movente dell’azione (la sottrazione all’arresto) non
inficiano la prova dell’elemento psicologico congruamente desunta dalla Corte di
merito da elementi del fatto – oggetto di ricostruzione incontestata – ritenuti
dimostrativi del dolo alternativo, ravvisabile, come affermato dalla
giurisprudenza di questa Corte, quando il soggetto attivo prevede e vuole, con
scelta sostanzialmente equipollente, l’uno o l’altro degli eventi (nella specie,
morte o grave ferimento della vittima) causalmente ricollegabili alla sua condotta
cosciente e volontaria (Sez. 1, n. 27620 del 24/05/2007 – dep. 12/07/2007,
Mastrovito, Rv. 237022). Né in senso contrario può argomentarsi sulla base della
risultanze peritali in ordine all’assenza, in concreto, di pericolo di vita per la

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investono l’accertamento dell’elemento psicologico (posto che la stessa difesa

persona offesa, poiché assume valore determinante l’idoneità dell’azione, non
condizionata dagli effetti realmente raggiunti (Sez. 1, n. 39293 del 23/09/2008 dep. 21/10/2008, Di Salvo, Rv. 241339). Inconferenti sono le ulteriori deduzioni
che attribuiscono alla Corte di merito una configurazione dell’elemento
psicologico quale dolo eventuale, configurazione esclusa dalla sentenza
impugnata.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 20/08/2015.

condannato al pagamento delle spese processuali.

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