Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35771 del 07/07/2015


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 35771 Anno 2015
Presidente: AGRO’ ANTONIO
Relatore: PETRUZZELLIS ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto dal
P.m. presso il Tribunale di Ravenna
avverso la sentenza del 16/05/2013 del Tribunale di Ravenna emesso nel
procedimento a carico di
1. Frisina Cinzia, nata a Giarre il 02/02/1973
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Anna Petruzzellis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Alberto
Cardino, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata, con trasmissione atti al P.m.;
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Ravenna, giudicando all’esito del giudizio abbreviato, ha
assolto Frisina Cinzia dall’imputazione ascrittale ai sensi dell’art. 334 cod. pen.,
nella quale le veniva contestata la condotta di deterioramento del mezzo
sottoposto a sequestro preventivo, a lei affidato quale custode, per sottrazione
degli accessori amovibili, perché il fatto non sussiste, non ravvisando il
giudicante l’elemento costitutivo della fattispecie, individuato nella finalità di
agevolazione del proprietario.
2. Ha proposto ricorso il P.m. con il quale, preso atto degli elementi di
fatto accertati nel procedimento, lamenta che il giudice non abbia esercitato i
poteri di cui all’art. 521 cod. pen. e, ravvisati nella condotta tenuta gli estremi
del peculato, non abbia trasmesso gli atti al P.m. secondo quanto previsto dagli
artt. 521 comma 1 e 33 septies comma 2 cod. proc. pen.

Data Udienza: 07/07/2015

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
2. Va premesso che nella specie non è chiaro se il P.m. impugnante
lamenti la mancata applicazione dell’art. 521 cod. proc. pen. comma 1 o del
comma 2, in quanto il peculato, per i suoi peculiari elementi costitutivi, è fatto
diverso rispetto al reato di cui all’art. 334 cod. pen.
In ogni caso la determinazione che si intende sollecitare con il ricorso

qualificazione giuridica del fatto oggetto dell’accusa, sia in quella del comma 2;
ne consegue che il mancato esercizio della facoltà, che per la sua natura
discrezionale non impone la giustificazione di tale inattività, non può costituire
oggetto di censura.
Si deve inoltre ricordare che il provvedimento sottoposto a gravame deve
essere valutato attraverso il mezzo di impugnazione sulla base del suo
contenuto, quanto alla congruenza tra gli elementi di fatto in esso esposti e
l’ipotesi di accusa formulata, ed alle eccezioni e richieste eventualmente svolte
nel corso del giudizio di merito. Nel contesto oggetto del presente procedimento
nessuno spazio al contraddittorio è invece stato offerto quanto al possibile, ed
alternativo, inquadramento della fattispecie oggetto del procedimento nel
peculato, stante la mancanza di conclusioni delle parti in tal senso, sicché la
devoluzione contenuta nel ricorso riguarda un oggetto del tutto estraneo
all’ambito di cognizione rimesso al giudicante, in relazione al quale avrebbe
potuto configurarsi il suo obbligo di provvedere o di argomentare il rigetto
dell’istanza proposta.
Rispetto all’ambito dell’analisi rimessa al giudice dalle richieste delle parti,
nel ricorso non si contesta che sia stata svolta una corretta disamina di fatto e di
diritto della fattispecie. Ciò impone la determinazione di inammissibilità del
ricorso nei termini riferiti.
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 07/07/2015

riguarda una valutazione potestativa rimessa al giudice sia nell’ipotesi di diversa

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