Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35770 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35770 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
HUTNIK SVETLANA N. IL 06/04/1967
avverso la sentenza n. 10593/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
16/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 25/06/2014

c.c.: 25-6-14

FATTO E DIRITTO
Hutnik Svetlana ricorre per cassazione avverso la sentenza indicata in
1
epigrafe, con la quale è stata confermata la condanna pronunciata nei suoi
confronti in primo grado per il reato di evasione.
La ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di
affermazione della sua responsabilità in riferimento alla ritenuta sussistenza
del dolo di evadere. Lamenta altresì lo stesso vizio in ordine al mancato
riconoscimento della attenuante di cui all’art. 385. comma quarto, c.p.
2 .-. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, in quanto, contrariamente alla
giurisprudenza consolidata di questa Corte, presuppone che il reato in esame
richieda un dolo diverso da quello generico. A parte il fatto che si tratta di
censura che attiene alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà
esclusiva del giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di
giudizio di legittimità quando fondata su motivazione congrua e non
manifestamente illogica. Nel caso di specie, i giudici di appello hanno preso in
esame tutte le deduzioni difensive e sono pervenuti alla decisione impugnata
attraverso un esame completo ed approfondito delle risultanze processuali, in
nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza
logica.
Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto la Corte di
merito ha correttamente rilevato in punto di fatto che l’imputata si era limitata
a rientrare in casa, ma non si era presentata presso l’istituto carcerario o presso
un’autorità con l’obbligo di tradurla in carcere.
3 .-. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille,
determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
così deciso in oma, all’udienza del 25-6-2014.

R.G. 47659-13

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