Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35769 del 05/07/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 35769 Anno 2013
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAPOZZI RAFFAELE

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PETRACHE MARGARETA N. IL 02/02/1978
avverso l’ordinanza n. 188/2012 TRIBUNALE di TORINO, del
30/10/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. RAFFAELE CAPOZZI;
lette/gestite le conclusioni del PG Dott.
^-1

LI

Data Udienza: 05/07/2013

N.2504/13-RUOLO N. 13 C.C.N.P.(2282)

RITENUTO IN FATTO
1.Con ordinanza del 30 ottobre 2012 il Tribunale di Torino, quale giudice
dell’esecuzione, ha respinto l’istanza proposta da PETRACHE Margareta, intesa ad
ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione fra i reati giudicati con
le cinque sentenze irrevocabili, descritte nel provvedimento impugnato,
concernenti la prima il reato di tentata rapina commesso il 30 ottobre 2002; la

di tentato furto aggravato commesso in Roma nel luglio 2003; la quarta il reato
di rapina commesso nel settembre 2004 e la quinta il reato di furto aggravato
commesso nel luglio 2004.

2.11 Tribunale di Torino ha escluso la sussistenza dell’unicità del disegno
criminoso fra i reati anzidetti, avendo ritenuto che le relative condotte non
fossero riconducibili ad un’iniziale ideazione complessiva, costituente un unico
programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, anche per il
rilevante lasso di tempo intercorso fra i fatti giudicati con le sentenze menzionate
in istanza.

3.Avverso detto provvedimento ricorre per cassazione PETRACHE Margareta per il
tramite del suo difensore, che ha dedotto motivazione illogica e contraddittoria,
in quanto il Tribunale di Torino avrebbe omesso di valutare in concreto i fatti e
gli atti richiamati, dai quali avrebbe potuto viceversa desumersi l’identità del
disegno criminoso, tenuto conto che si trattava di reati della stessa indole e
commessi a distanza di pochi mesi l’uno dall’altro.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto da PETRACHE Margareta è infondato.

2.Con esso la ricorrente sostiene che erroneamente il provvedimento impugnato
ha escluso il vincolo della continuazione fra i fatti giudicati con le cinque
sentenze descritte nel provvedimento impugnato, ritenendo viceversa la
sussistenza della dedotta continuazione solo perché trattavasi di reati similari
commessi a distanza di pochi mesi l’uno dall’altro.

3.Come correttamente rilevato dal provvedimento impugnato, l’unicità del
disegno criminoso, necessaria per l’applicazione della continuazione nella fase
esecutiva, non può identificarsi con la generale tendenza a porre in essere
1

seconda il reato di furto aggravato commesso nel gennaio 2003; la terza il reato

determinati reati, ovvero con una scelta di vita che comporta la reiterazione di
condotte criminose ricorrenti nel tempo quanto a modalità di esecuzione ed a
beni giuridici violati, atteso che, per aversi continuazione fra reati ai sensi
dell’art. 81 c.p., è necessario che i singoli reati costituiscano parte integrante di
un unico programma deliberato, almeno nelle sue linee essenziali, fin dalla
commissione del primo di essi e realizzato poi con la commissione di tutti i
restanti altri.
Deve quindi escludersi che tale progettazione possa essere presunta sulla sola

che tutti gli episodi siano effettivamente frutto di un’originaria ed unica ideazione
e determinazione volitiva (cfr., in termini, Cass.2^, 7.3.04 n. 18037).

4.Applicando tali principi al caso in esame, si rileva che la ricorrente non ha
fornito alcun elemento, dal quale potersi fondatamente desumere che i plurimi
reati contro il patrimonio, da lei commessi in un arco di tempo ricompreso fra il
2002 ed il 2004 ed a non trascurabile distanza di tempo l’uno dall’altro siano
state commessi nell’ambito di un unico disegno criminoso.
Non è invero ravvisabile fra di essi alcun filo unitario che li leghi in un unico
programma, ritenendosi che, piuttosto, si sia trattato di reati di volta in volta
commessi per conseguire il danaro necessario a fronteggiare contingenti
esigenze di vita.

5.11 ricorso proposto da PETRACHE Margareta va pertanto respinto, con sua
condanna al pagamento delle spese processuali.

P.O.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 5 luglio 2013.

base dell’identità o dell’analogia dei singoli reati, essendo altresì indispensabile

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA