Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35768 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35768 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NAPPI VINCENZA N. IL 27/04/1968
avverso la sentenza n. 9976/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
25/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 25/06/2014

47633/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli in data
25/1/2013, che confermava la sua condanna per reati di rissa, resistenza e

violazione di legge in relazione alle ritenute circostanze di cui all’articolo 588
comma secondo e 339 codice penale, erronea applicazione dell’articolo 588
codice penale e vizi della motivazione sul capo, medesimi vizi in relazione ai reati
di resistenza e lesioni.
2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché i motivi sono
manifestamente infondati e diversi da quelli consentiti, prospettando – a fronte
di un duplice conforme specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del
merito, sorretto da motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta
illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E
c.p.p. – deduzioni difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una
diversa valutazione del materiale probatorio, del tutto preclusa in questa sede di
legittimità. Corte d’appello ha spiegato come dalla deposizione dei testi di polizia
giudiziaria risultasse evidente la piena e consapevole partecipazione attiva
dell’odierna ricorrente nelle varie fasi della vicenda e in relazione ai diversi reati
contestati e come ogni aspetto in fatto risultasse indicato nei capi d’imputazione
e sia stato oggetto di specifiche difese.
Consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 25.6.2014

lesioni, ricorre per cassazione l’imputata Vincenza Nappi, enunciando motivi di

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