Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35768 del 07/07/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35768 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: GUARDIANO ALFREDO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da
Scaranello Pasqua, nata a Bari il 12.7.1957, e da Pino Angela
Stefania, nata a Bari il 4.8.1986, avverso l’ordinanza emessa dal
tribunale del riesame di Lecce in data 27.2.2015;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Alfredo Guardiano;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore
generale dott. Roberto Aiello, che ha concluso per l’annullamento
con rinvio dell’impugnata ordinanza.

Data Udienza: 07/07/2015

FATTO E DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 27.2.2015 il tribunale del riesame di
Lecce confermava il decreto di sequestro conservativo emesso dal

27.10.2014, su istanza della curatela del fallimento della “Domai
di De Lorenzis Maria & C. s.a.s., nonché di De Lorenzis Donata”,
parte civile costituita nell’ambito del procedimento penale sorto a
carico di Pino Pasquale, De Lorenzis Donata, Scaranello Pasqua e
Pino Angela Stefania, in relazione ai delitti di bancarotta
fraudolenta patrimoniale per distrazione e documentale.
2. Avverso il provvedimento del tribunale del riesame, di cui
chiedono l’annullamento, hanno proposto tempestivo ricorso per
cassazione, con un unico atto, a firma del loro difensore di fiducia,
avv. Giuseppe Corleto, del Foro di Lecce, Scaranello Pasqua e Pino
Angela Stefania, proprietarie dei beni oggetto del provvedimento
impositivo del vincolo reale innanzi indicato, deducendo violazione
di legge sotto il profilo della mancata sussistenza di motivazione in
ordine sia al requisito del “periculum in mora”, sia all’osservanza
dei principi di adeguatezza e proporzionalità della misura adottata.
3. Con memoria depositata in Cancelleria in data 1.7.2015, la
parte civile costituita, a mezzo del suo difensore di fiducia, avv.
Giuseppe Bonsegna, del Foro di Lecce, chiede che il ricorso di cui
si discute venga dichiarato inammissibile o rigettato, essendo
dotata l’impugnata ordinanza di un solido impianto motivazionale
in ordine a tutte le condizioni richieste dall’art. 316, c.p.p., per
disporre il sequestro conservativo.
4. Il ricorso è fondato.

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giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Lecce il

5. Ed invero, come chiarito dal Supremo Collegio nella sua
espressione più autorevole, per l’adozione del sequestro
conservativo è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere
che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del

obbligazioni di cui all’art. 316, co. 1 e 2, c.p.p., non occorrendo
invece che sia simultaneamente configurabile un futuro
depauperamento del debitore (cfr. Cass, sez. U., 25.9.2014, n.
51660, rv. 261118), in tal modo confermando un orientamento da
tempo sostenuto in diversi, condivisibili, arresti della
giurisprudenza di legittimità (cfr.,

ex plurimis, Cass., sez. V,

27.1.2011, n. 7481, rv. 249607).
Nell’affermare il suddetto principio di diritto, le Sezioni Unite del
Supremo Collegio hanno evidenziato come la legittimità
dell’esercizio del potere cautelare sia affidata ad una prognosi di
perdita della garanzia rappresentata dal patrimonio dell’imputatodebitore, incentrata sulla consistenza e sulla situazione
patrimoniale di quest’ultimo, che prescinde dal concreto pericolo
di dispersione.
Ne consegue che, ai fini dell’adozione di un provvedimento di
sequestro conservativo, occorre, da un lato, preliminarmente
verificare se la consistenza del patrimonio dell’imputato-debitore
sia tale, rispetto all’entità del credito, da non consentirne il
soddisfacimento; dall’altro, ove tale verifica dia esito positivo nel
senso della capienza del suddetto patrimonio, se sussistono
ragioni su cui fondare il concreto pericolo della dispersione della
garanzia patrimoniale.

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debitore sia attualmente insufficiente per l’adempimento delle

Orbene, entrambi i profili sono stati negletti dal tribunale del
riesame, pur in presenza di specifiche doglianze difensive
riguardanti proprio la configurabilità del “periculum in mora”.
Il provvedimento impugnato risulta, infatti, del tutto carente di

creditorie nel danno direttamente procurato dalle ricorrenti, con
riferimento alle condotte distrattive di cui al capo B)
dell’imputazione, non indica, pur affermandolo, perché il
patrimonio delle imputate non appare di consistenza tale da
garantire l’adempimento delle obbligazioni ex art. 316, c.p.p.
In questo contesto anche il riferimento alla circostanza che alcuni
beni di proprietà delle ricorrenti sono già gravati da
pignoramento, circostanza astrattamente rilevante ai fini della
dimostrazione della inidoneità del patrimonio a soddisfare le
obbligazioni civili nascenti dal reato, non assume rilievo decisivo,
in mancanza di una stima sul valore dei beni che compongono il
loro patrimonio e dei crediti che ne hanno giustificato il
pignoramento.
Carente, infine, è anche il passaggio motivazionale in cui si
desume il “periculum in mora” da indizi in ordine al concorso delle
ricorrenti con il Pino Pasquale nella spoliazione delle garanzie
patrimoniali della società fallita, dovendosi, invece, fondare il
pericolo della dispersione delle garanzie del credito su elementi
concretamente incidenti in senso dispersivo sul patrimonio
dell’imputato-debitore.
6. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in
premessa va, dunque, accolto, essendo fondato su motivi che, ai
sensi dell’art. 325, co. 1, c.p.p., legittimano il ricorso per

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motivazione nella parte in cui, individuata l’entità delle pretese

cassazione avverso le ordinanze emesse a norma dell’art. 324,
c.p.p.
Ed invero contro le ordinanze emesse a norma dell’art. 324 c.p.p.
in materia di sequestro preventivo (ma per effetto del rinvio

vale anche per il sequestro conservativo), come affermato dalla
Corte di Cassazione nella sua espressione più autorevole, il ricorso
è ammesso solo per “violazione di legge” (art. 325 c.p.p., comma
1), per censurare, cioè, “errores in iudicando” o gli “errores in
procedendo”, di cui all’art. 606, co. 1, lett. b) e c), c.p.p.,
commessi dal giudice di merito, la cui decisione risulti di
conseguenza radicalmente viziata (cfr. Cass., sez. U., n. 25932
del 29.5.2008; rv. 239692).
Orbene, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il
difetto di motivazione integra gli estremi della violazione di legge
quando, come nel caso in esame, l’apparato argomentativo che
dovrebbe giustificare il provvedimento manchi del tutto o risulti
privo dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di
ragionevolezza, in guisa da apparire assolutamente inidoneo a
rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dall’organo
investito del procedimento (ex plurimis: S.U. 13.2.2004, F.; S.U.
28.5.2003, P.).
Ne consegue l’annullamento dell’ordinanza impugnata con rinvio
per nuovo esame al tribunale del riesame di Lecce, che
provvederà a colmare le evidenziate lacune motivazionali
conformandosi ai principi di diritto innanzi affermati.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio al tribunale di
Lecce per nuovo esame.

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operato dall’art. 318 c.p.p. alla disposizione anzidetta, il discorso

Così deciso in Roma il 7.7.2015

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