Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35766 del 10/06/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35766 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: CAPUTO ANGELO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
GABRIELLI ANNA N. IL 11/05/1958
avverso l’ordinanza n. 483/2014 TRIB. LIBERTA’ di SANTA MARIA
CAPUA VETERE, del 30/12/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO;

Data Udienza: 10/06/2015

Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte
di cassazione dott. G. Izzo, che ha concluso per l’annullamento con rinvio
limitatamente al sequestro di macchinari, materie prime e prodotti semilavorati e
rigetto nel resto.

RITENUTO IN FATTO

Con provvedimento in data 24/09/2014, il Giudice delle indagini preliminari

preventivo avanzata dal P.M. nel procedimento nei confronti, tra gli altri, di
Gabrielli Anna, sottoposta ad indagini preliminari per i reati di cui agli artt. 473,
474 e 517 cod. pen. – disponeva la convalida del sequestro preventivo d’urgenza
e il sequestro preventivo di una serie di macchinari, materiali per il
confezionamento e capi di abbigliamento rinvenuti presso l’opificio di proprietà
dell’indagata, rigettando le richieste del P.M. in relazione all’opificio stesso.
Pronunciandosi sulla richiesta di riesame proposta nell’interesse di Gabrielli
Anna, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ordinanza deliberata il
30/12/2014, ha annullato il provvedimento impugnato limitatamente a una serie
di prodotti (capi di abbigliamento, bandiere, visiere, etc.), confermandolo nel
resto.
Avverso l’indicata ordinanza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha
proposto ricorso per cassazione Gabrielli Anna, attraverso il difensore avv. G.
Ceci, denunciando – nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all’art. 173,
comma 1, disp. att. cod. proc. pen. – inosservanza ed erronea applicazione della
legge penale sotto il profilo dell’omessa, abnorme, arbitraria, contraddittoria ed
apparente motivazione. Il decreto di convalida del G.I.P. non può considerarsi
motivato, nemmeno per relationem, in assenza di qualsiasi richiamo ad un capo
di imputazione, agli elementi materiali dell’ipotizzata contraffazione e delle
condotta costituente reato, laddove la totale mancanza dell’enunciazione dei
termini e dei contenuti dell’accusa impedisce qualsiasi difesa in ordine al fumus
commissi delicti e al periculum in mora. Il giudice del riesame non può superare
tali contestazioni affermando che i fatti contestati sono riconducibili ai reati di cui
agli artt. 473, 474 e 517 cod. pen., trattandosi di fattispecie assolutamente
diverse e in alcuni casi incompatibili tra loro. Né il provvedimento del G.I.P., né
quello dì riesame fanno riferimento agli elementi materiali del reato ipotizzato e,
a fronte di un imponente sequestro di articoli sportivi, non vengono enunciati il
capo di imputazione e l’ipotesi di reato nella sua materialità, né vengono citati gli
estremi della registrazione del marchio contraffatto. Il provvedimento impugnato
è abnorme laddove, a fronte del dissequestro di un cospicuo numero di articoli

del Tribunale di Napoli Nord – investito della richiesta di convalida e di sequestro

sportivi la cui produzione è stata ritenuta lecita, ha confermato il sequestro di
tutti i macchinari, dei materiali e dei semilavorati c.d. neutri necessari alla loro
produzione.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato, nei termini di seguito indicati.
Secondo l’insegnamento della Sezioni unite di questa Corte, condiviso dal

sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale
nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia
quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo
posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti
minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere
comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del
29/05/2008 – dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692; conf. S.U., 29 maggio
2008 n. 25933, Malgioglio, non massimata sul punto).
Non è immune da siffatti vizi il provvedimento impugnato, che ha fatto
riferimento in modo del tutto generico ai reati di cui agli artt. 473, 474 e 517
cod. pen., ossia ad una «serie di reati» in modo tale da non rendere possibile la
comprensione dell’iter logico seguito dal giudice del riesame (Sez. 6, n. 6589 del
10/01/2013 – dep. 11/02/2013, Gabriele, Rv. 254893). Né in senso contrario
può argomentarsi sulla base del decreto del G.I.P. del 24/09/2014, che si
limitava a richiamare i «reati in contestazione», ossia, in buona sostanza, la
richiesta del P.M., che, a sua volta, richiamava genericamente le tre fattispecie
incriminatrici sopra indicate. Nei termini indicati, sussiste la denunciata
violazione di legge (restando assorbite le ulteriori censure), tanto più che, ai fini
dell’emissione del sequestro preventivo funzionale alla confisca (così come nel
caso di specie, in cui, quanto al requisito del periculum il provvedimento
impugnato ha fatto riferimento alla confiscabilità dei beni ex art. 474 bis cod.
pen.) il giudice deve valutare la sussistenza del

fumus delicti in concreto,

verificando in modo puntuale e coerente gli elementi in base ai quali desumere
l’esistenza del reato configurato, in quanto la “serietà degli indizi” costituisce
presupposto per l’applicazione delle misure (Sez. 6, n. 45591 del 24/10/2013 dep. 12/11/2013, Ferro, Rv. 257816).
Pertanto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo
esame al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

3

Collegio, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di

P.Q.M.

Annulla la ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere per nuovo esame.

Così deciso il 10/06/2015.

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