Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35764 del 25/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35764 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
IACOPETTA FELICE
avverso il decreto n. 1843/2011 GIP TRIBUNALE di CATANZARO,
del 09/10/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 25/06/2014
47588/13 RG 1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso il decreto con il quale il gip di Catanzaro ha archiviato per
intervenuta prescrizione l’ipotesi di reato di truffa ascritta a Iacopetta Felice, in
Iacopetta lamentando che il decreto di archiviazione non sia stato deliberato con
formula pienamente liberatoria.
2. Il ricorso è originariamente inammissibile.
Il decreto di archiviazione è impugnabile solo per violazione del
contraddittorio e non per il suo contenuto di merito, ma nel caso di specie difetta
anche l’interesse all’impugnazione, atteso che la presa d’atto dell’intervenuto
decorso del tempo, ostativo a qualunque valutazione di merito ancora nella fase
preliminare delle indagini, non reca all’indagato alcun pregiudizio, giuridicamente
rilevante. Oltretutto, nel caso di specie, proprio alla sollecitazione della difesa ad
una valutazione di ponderoso materiale probatorio che si assume versato in atti
evidenzia l’incompatibilità di alcuna ipotizzabile applicazione ‘analogica’
dell’articolo 129 CPP.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 25.6.2014
concorso con Tallarico Raffaele, ricorre a mezzo del difensore lo stesso indagato