Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35764 del 10/06/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35764 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
DI NARDO GIOVANNI N. IL 04/11/1978
avverso l’ordinanza n. 7255/2014 TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI, del
17/02/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GE
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

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Uditi difensor Avv.;

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Data Udienza: 10/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza del 17 febbraio 2015,
ha rigettato l’appello proposto da Di Nardo Giovanni, persona sottoposta alla
misura custodiale personale detentiva e nei cui confronti era intervenuta
condanna in primo grado per associazione a delinquere di stampo mafioso,

la quale era stata rigettata la richiesta di sostituzione della custodia in carcere
con quella degli arresti domiciliari.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a
mezzo del proprio difensore, lamentando una violazione della legge per carenza
ovvero apparente motivazione in merito alla sussistenza delle condizioni di cui
all’articolo 3 della legge 8 marzo 2001 n. 40 e cioè di esigenze familiari idonee a
determinare la chiesta conversione della misura cautelare.
CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il Giudice a
quo ha espressamente motivato in merito alla richiesta di conversione della
custodia cautelare in carcere in quella della detenzione domiciliare ai sensi
dell’articolo 3 della Legge 8 marzo 2001 n. 40.
La motivazione di rigetto è pienamente condivisibile in quanto l’indicata
normativa attiene all’esecuzione della pena a seguito di condanna definitiva e
non alla custodia cautelare in pendenza di giudizio.
3. In ogni caso, nello stesso provvedimento impugnato si affronta, altresì,
in maniera esplicita il problema dell’eventuale qualificazione dell’istanza come
richiesta valutabile, in sede cautelare per l’appunto, ai fini e per gli effetti di cui
all’articolo 275 comma 4 cod.proc.pen. giungendo, anche in questo caso, a
rigettarla in conformità alla pacifica giurisprudenza di questa Corte.
La motivazione, corretta in punto di diritto, (v. oltre le citate decisioni più
di recente Cass. Sez. VI 30 aprile 2014 n. 29355) appare confortata, in punto di
fatto, dalla evidenziata insufficienza della documentazione prodotta dalla difesa,
inidonea a dimostrare l’impossibilità di avere assistenza familiare in altro modo.
La ratio della norma è individuabile nella necessità di salvaguardare
l’integrità psicofisica di soggetti in tenera età, dando prevalenza alle esigenze
genitoriali ed educative su quelle cautelari e garantendo così ai figli l’assistenza

1

avverso l’ordinanza del 20 ottobre 2014 del GIP presso il Tribunale di Napoli con

familiare, in un momento particolarmente significativo e qualificante della loro
formazione fisica e psichica.
In quest’ottica, certamente il ruolo paterno risulta ancora circoscritto
all’ambito di una mera supplenza, onde l’incompatibilità con il carcere sorge, per
il padre, soltanto ove la madre sia in condizioni fisiche, psicologiche od
esistenziali tali da non poter prestare assistenza ai minori.

carcere nei confronti dell’imputato, padre di prole di età inferiore a sei anni,
opera anche nel caso in cui i minori possano essere affidati a congiunti disponibili
o a strutture pubbliche (v. Cass. Sez. Il 11 novembre 2004 n. 47473).
Una volta infatti che sia stata accertata l’assoluta impossibilità della
madre a dare assistenza alla prole e sia stato escluso il ricorrere di esigenze
cautelari di eccezionale rilevanza, il Giudice non può giustificare il mantenimento
della misura intramurale prendendo in esame l’eventuale presenza di altri
familiari, in quanto ad essi il legislatore non riconosce alcuna funzione
sostitutiva, considerato che la formazione del bambino può essere gravemente
pregiudicata dall’assenza di una figura genitoriale, la cui infungibilità deve,
pertanto, fin dove possibile, essere assicurata, trovando fondamento nella
garanzia che l’articolo 31 della Costituzione accorda all’infanzia (v. Cass. Sez. V 9
novembre 2007 n. 41626).
4. Il ricorso va, in definitiva, dichiarato inammissibile e il ricorrente
condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro in
favore della Cassa delle Ammende.
Deve mandarsi, infine, alla Cancelleria per le comunicazioni di cui
all’articolo 94 disp.att. cod.proc.pen.
P.T.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore
della Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 comma 1 ter
disp.att. c.p.p.
Così deciso il 10 giugno 2015.

Allorché però si verifichi tale situazione, il divieto di custodia cautelare in

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