Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35763 del 25/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35763 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CANNATA MASSIMILIANO N. IL 10/04/1983
avverso la sentenza n. 10705/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
20/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 25/06/2014
47585/13 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza di applicazione della pena,
deliberata dal Tribunale di Milano in data 209.2013 per reato di
evasione, ricorre l’imputato Massimiliano Cannata, enunciando
CPP e alla quantificazione della pena.
2.
Il ricorso è inammissibile, perché il motivo è
diverso da quelli consentiti.
Infatti, in sede di patteggiamento tutte le statuizioni
non illegittime, concordate dalle parti e recepite in sentenza,
in quanto manifestazione di un generale potere dispositivo che la
legge riconosce con questo istituto alle parti e che il giudice
ratifica, non possono essere dalle stesse parti rimesse in
discussione con il ricorso per cassazione. Ne consegue che la
parte che abbia prestato il proprio consenso all’applicazione di
un determinato trattamento sanzionatorio non può poi dolersi
della successiva ratifica del patto da parte del giudice, neppure
sotto il profilo del difetto o del vizio di motivazione, in
quanto ha implicitamente esonerato quest’ultimo dell’obbligo di
rendere conto dei punti non controversi della decisione
sent.
42910 del 29.9 – 11.11.2009).
(Sez. 3,
D’altronde il ricorso è del
tutto generico in ordine alle ragioni che avrebbero imposto
l’applicazione dell’articolo 129 CPP.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500 alla Cassa delle
ammende, equa al caso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 1500 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25.6.2014
vizi di motivazione in ordine all’applicazione dell’articolo 129