Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35763 del 09/06/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35763 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo
nel procedimento nei confronti di
Dino Koraj, nato in Albania il 21/03/1914

avverso l’ordinanza del 28/11/2014 del Tribunale di Bergamo

visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria depositata
nell’interesse degli imputati;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Maria Giuseppina Fodaroni, che ha concluso per l’annullamento senza
rinvio del provvedimento impugnato;

Data Udienza: 09/06/2015

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato non veniva convalidato l’arresto di Koraj
Dino, eseguito il 27/11/2014 in flagranza del reato di cui all’art. 497-bis cod.
pen., ipotizzato nella detenzione di una falsa carta di identità greca, oltre che di
una falsa patente di guida dello stesso Stato.
Il Procuratore della Repubblica ricorrente deduce violazione di legge sulla
ritenuta mancanza dei presupposti per l’esercizio della facoltà di arresto;

rilevabili nella posizione in cui operava la polizia giudiziaria ed esposti nel verbale
di arresto, e peraltro apoditticamente individuati nella giovane età,
nell’incensuratezza e nell’assenza di collegamenti criminali dell’indagato,
omettendo di valutare la gravità intrinseca del fatto per il possesso di due
documenti di identità contraffatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
Il controllo del giudice sulla legittimità dell’arresto facoltativo in flagranza di
reato, in sede di convalida dello stesso, deve essere effettuato avendo riguardo
alla situazione in cui la polizia giudiziaria operava ed agli elementi dalla stessa a
quel momento conoscibili ai fini della valutazione sulla gravità del fatto o sulla
pericolosità dell’indagato, senza tenere conto di dati successivamente emersi
(Sez. 5, n. 10916 del 12/01/2012, Hraich, Rv. 252949; Sez. 3, n. 35962 del
07/07/2010, Pagano, Rv. 248479).
Nel caso in esame, risulta dal verbale dell’arresto che il provvedimento
precautelare veniva adottato in base allo stato di clandestinità del Dino, alla
mancanza di un lavoro e di stabili vincoli con il territorio italiano ed ai
collegamenti viceversa emergenti con l’ambiente criminale alla luce del
conseguimento di falsi documenti; elementi che il provvedimento impugnato, in
contrasto con i principi enunciati, ometteva di valutare, limitandosi a rilevare la
formale incensuratezza del Dino e a desumerne l’assenza di rapporti con settori
delinquenziali, non confrontandosi su questo aspetto con i diversi dati valutativi
dei quali la polizia giudiziaria disponeva al momento dell’arresto.
L’arresto del Dino, la cui motivazione non veniva per quanto detto
specificamente esaminata e discussa, deve pertanto ritenersi legittimamente
eseguito; il provvedimento impugnato deve di conseguenza essere annullato
senza rinvio.
2

lamenta che tale giudizio sia stato effettuato in base ad elementi diversi da quelli

P. Q. M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l’arresto è stato
legittimamente eseguito.

Così deciso il 09/06/2015

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