Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35762 del 09/06/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35762 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI BERGAMO
nei confronti di:
ALLAJ ALDO N. IL 14/07/1991
avverso l’ordinanza n. 6/2014 TRIBUNALE di BERGAMO, del
28/11/2014
sentitala relazione fatta datConsigliere Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 09/06/2015

- Lette le conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Cassazione, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale monocratico di Bergamo, con provvedimento reso all’udienza del
28/11/2014, non ha convalidato l’arresto operato dalla polizia giudiziaria di Allaj
Aldo per il reato di cui all’art. 497/bis, commi 1 e 2, cod. pen., per essere stato

Chondrogiannis Ioannis, su sui era stata apposta una fotografia che lo ritraeva,
ed ha rigettato la contestuale richiesta di applicazione di misura cautelare
avanzata dal Pubblico Ministero.
Osserva il giudicante che, in base alle dichiarazioni dell’imputato, vi è stata “una
caduta del tutto occasionale ittel reato…finalizzata a procurare attività lavorativa”
e che, pertanto, “la privazione, anche temporanea, della libertà personale appare
del tutto ingiustificata”, con la conseguenza che l’arresto deve ritenersi effettuato
fuori dei casi consentiti dall’art. 381 cod. proc. pen..

2. Contro l’ordinanza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo per erronea applicazione dell’art.
381 cod. proc. pen. Deduce che il Giudice, nel decidere sulla convalida
dell’arresto in flagranza da parte della polizia giudiziaria, deve tener conto, con
giudizio ex ante, di tutte le circostanze e degli elementi conosciuti e conoscibili
da parte di coloro che hanno operato l’arresto, al fine di giudicare della sua
legalità, e che non deve estendere l’indagine alla gravità indiziaria e alle esigenze
cautelari. La legalità dell’arresto – continua il ricorrente – è legata ad uno dei
presupposti indicati dall’art. 381 cod. proc. pen.: la gravità del fatto ovvero la
pericolosità del soggetto, desunta dalla sua personalità e dalle circostanze del
fatto. In considerazione di ciò l’arresto deve ritenersi legittimo, in quanto l’Allaj
fu trovato in possesso di ben due documenti falsi (l’uno confezionato ed esibito
allo scopo di avvalorare la genuinità dell’altro), il che esclude l’occasionalità della
condotta; inoltre, che il fine di procurarsi un lavoro non giustifica né diminuisce
la gravità del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
In tema di arresto facoltativo in flagranza, il giudice della convalida deve operare
un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha
1

trovato in possesso di una carta di identità greca, valida per l’espatrio, a nome di

operato l’ arresto per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti,
se la valutazione di procedere all’arresto rimanga nei limiti della discrezionalità
della polizia giudiziaria e trovi ragionevole motivo nella gravità del fatto o nella
pericolosità del soggetto, senza, evidentemente, estendere il predetto controllo
alla verifica dei presupposti per l’affermazione di responsabilità. Peraltro, ai fini
della legittimità dell’ arresto facoltativo in flagranza, non è necessaria la
presenza congiunta della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto,
essendo sufficiente che ricorra almeno uno dei due parametri (Cass., n. 10916

indicare le ragioni che l’hanno indotta a esercitare il proprio potere di privare
della libertà – in relazione alla gravità del fatto e alla pericolosità dell’arrestato con una apposita motivazione, essendo sufficiente che tali ragioni emergano dal
contesto descrittivo del verbale d’arresto o dagli atti complementari, in modo da
consentire al giudice della convalida di prenderne conoscenza e di sindacarle
(Cass., n. 31281 del 6/5/2009).
Alla stregua di tanto merita censura il provvedimento impugnato, che ha
denegato la convalida dell’arresto di un soggetto appartenente ad uno stato
membro dell’Unione Europea che utilizzava un documento, valido per l’espatrio,
sapientemente contraffatto, e ne esibiva un altro (una patente greca) per
convalidare la genuinità del documento principale, a nulla rilevando che teneva le
suddette condotte “per procurarsi un lavoro”: sia perché la suddetta circostanza
era assertiva e non verificabile dalla polizia operante, sia perché il fine di
procurarsi un lavoro non giustifica né svilisce la gravità delle condotte che gli
vengono addebitate.
La situazione presentatasi alla polizia il 28 novembre 2014 era, pertanto,
conforme al modello normativo e tale da giustificare, per la sua gravità, il
provvedimento restrittivo concretamente adottato. Di conseguenza, il
provvedimento impugnato va annullato senza rinvio, versandosi in una ipotesi di
arresto legittimo da parte della polizia giudiziaria.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché l’arresto è stato
legittimamente eseguito.
Così deciso il 9/6/2015

del 12/1/2012; Cass, n. 6878 del 5/2/2009. Ne’ la polizia giudiziaria è tenuta a

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