Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35761 del 09/06/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35761 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI TEMPIO PAUSANIA
nei confronti di:
MASALA EUGENIO N. IL 11/10/1981
avverso l’ordinanza n. 100/2013 TRIB.SEZ.DIST. di OLBIA, del
13/06/2013
entitaAa re1azionedatta4ateansigliere_Dott. ANTONIO
SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 09/06/2015

- Lette le conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Cassazione, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Tempio Pausania, investito del giudizio nei confronti di Masala
Eugenio nell’ambito del proc. n. 1671/09 R.G.N.R., ha ritenuto che l’avviso di
conclusione delle indagini preliminari non fosse stato correttamente notificato al

degli atti al Pubblico Ministero. Tanto perché il rapporto di trasmissione
dell’avviso in questione, inviato a mezzo fax, non riportava il numero di telefax
corrispondente al destinatario.

2. Contro l’ordinanza suddetta ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania per violazione di legge.
Deduce che la restituzione degli atti al Pubblico Ministero – disposta per il motivo
sopra detto – comporta una indebita regressione del procedimento, che dà luogo
ad abnormità dell’atto che l’ha disposta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è manifestamente infondato.
Deve rilevarsi, preliminarmente, che la giurisprudenza di questa Corte ha
esplorato, in più pronunce, la categoria dell’abnormità, per chiarire che è
abnorme non solo il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del
contenuto, risulti avulso dall’intero ordinamento processuale, ma anche quello
che, pur essendo in astratto espressione di un legittimo potere, si esplichi, al di
là di ogni ragionevole limite, al di fuori dei casi consentiti o delle ipotesi previste
(v. Cass., sez. un., 24 novembre 1999 n. 26, Magnani, rv. 215094 e 10 dicembre
1997 n. 17, rv.209603). Peraltro, l’abnormità dell’atto può riguardare tanto il
profilo strutturale, che attiene al caso in cui l’atto si pone al di fuori del sistema
normativo, quanto il profilo funzionale, che concerne l’ipotesi in cui, pur non
ponendosi al di fuori del sistema, determini comunque una stasi del processo,
con impossibilità di proseguirlo (Sez. un., 21 gennaio 2010, n. 12822,
Marcanbno; Sez. un., 20 dicembre 2007 n. 5307, Battistella). Va anche detto che
la giurisprudenza di legittimità ha, cautamente, fatto uso di questa categoria nel
tentativo di rimuovere, con il rimedio del ricorso immediato per Cassazione,
situazioni processuali extra ordinem, altrimenti non eliminabili, conseguenti ad
atti del giudice geneticamente o funzionalmente anomali, non inquadrabili nei
tipici schemi normativi ovvero incompatibili con le linee fondanti del sistema.
1

difensore dell’imputato ed ha, con l’ordinanza impugnata, disposto la restituzione

Giammai, però, ha fatto uso della categoria per sanzionare errori di
interpretazione delle norme giuridiche e porre nel nulla gli atti da essi scaturiti.
E’ evidente, alla luce dei principi indicati, che il provvedimento impugnato non
può essere ritenuto abnorme. Deve, infatti, escludersi che l’atto in esame – pur
se discutibile – provochi una stasi del processo non altrimenti superabile,
potendo in ogni momento il Pubblico Ministero procedere alla rinnovazione
dell’avviso di conclusione delle indagini, ma anche che sia totalmente fuori dal
sistema normativo, in quanto appartiene al Giudice il potere di sindacare gli atti

alla violazione delle garanzie difensive, sia per rimuovere vizi destinati a
ripercuotersi negativamente sullo sviluppo del procedimento.
In sostanza, sotto nessun profilo è riscontrabile il carattere abnorme
dell’ordinanza in oggetto. Invero, il ricorrente ha sostenuto che la motivazione
dell’ordinanza fosse talmente incongrua e singolare da poter essere considerata
abnorme, citando al riguardo due decisioni di questa Corte (Sez. 3, 20/1/2011,
n. 17807; sez. 5, n. 16512 del 21/4/2006), le quali, però, non paiono adattarsi
alla fattispecie. In entrambi i casi richiamati dal ricorrente l’abnormità è stata
ravvisata, infatti, nella pretesa del giudicante di ancorare la legittimità della
notifica a mezzo telefax a presupposti normativi inesistenti, quali la “urgenza” o
un “decreto motivato del P.M.”, i quali ponevano effettivamente l’atto al di fuori
del sistema ordinamentale. Nella specie, invece, la nullità è stata ravvisata in
una anomalia del sistema di trasmissione, che non evidenziava il numero
dell’utenza telefonica chiamata. Trattasi di una valutazione che impinge l’efficacia
dimostrativa dell’atto, la quale può essere legittimamente valutata dal
giudicante.
In questo caso invocare l’abnormità dell’atto è del tutto fuorviante, in quanto il
ricorso alla categoria dell’abnormità finisce per essere solo strumentale ad
ottenere un inammissibile controllo sulla motivazione del provvedimento.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 9/6/2015

di esercizio dell’azione penale e quelli ad essi prodromici, sia per porre rimedio

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