Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3576 del 23/09/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3576 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
SQUILLACIOTI COSIMO N. IL 02/12/1961
avverso l’ordinanza n. 293/2014 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del
20/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
l e/se títe le conclusioni del PG Dott.

ekeue,tomv

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 23/09/2014

FATTO E DIRITTO

Con ordinanza in data 20.3.14 il Tribunale di Milano/Sez.Riesame,confermava a carico di
Squillacioti Cosimo il provvedimento emesso dalla Corte di Appello del luogo,in data
18.2.14,che disponeva la sospensione dei termini di custodia cautelare ai sensi dell’art.304
CPP,durante la pendenza del giudizio di appello avverso sentenza emessa dal Tribunale di
Milano in data 6.12.12,per reato di cui all’art.416 bis CP ed altro, fatti per i quali era stata

inflitta la pena di anni tredici di reclusione.
L’imputato era sottoposto al regime detentivo dal 13.7.2010.

Con il provvedimento anzidetto la Corte territoriale aveva accolto la richiesta avanzata dal
PG.,motivata dalla complessità del procedimento,relativo a molti imputati.Era stata disattesa la
richiesta difensiva di rimettere alla Corte di Giustizia Europea il quesito inerente alla
corrispondenza dell’art.304 CPP all’art.5 CEDU(per cui ogni persona in stato di detenzione ha
diritto di essere giudicata in termine congruo)-A riguardo la Corte di Appello aveva menzionato
giurisprudenza di legittimità : SS.UU.23.11.88-RV181288,e 1.10.91,RV188529,con le quali si
era affermato il principio per cui le disposizioniCEDU erano di immediata applicazione a
condizione che il loro contenuto non fosse così generico da non delineare specie
sufficientemente puntualizzate.
Era stata in tal senso rilevata la genericità della disposizione dell’art.5 CEDU ,non ritenendo la
stessa suscettibile di inserimento automatico negli ordinamenti degli Stati membriSi era evidenziata altresì la pronuncia della Corte Costituzionale, n.204 del 2012, che aveva
dichiarato la conformità dell’art.304 comma secondo CPP al dettato costituzionale.
Tanto premesso,avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale del riesame proponeva ricorso per
cassazione il difensore, che deduceva:
1-di applicare la disposizione dell’art.304 CPP alla luce del principio enunciato dalla Corte
Europea dei diritti dell’uomo,secondo cui >non può essere concessa la sospensione dei termini
di custodia cautelare laddove non si provi che il giudizio sia stato gestito con particolare
diligenza>

2-in subordine la difesa chiedeva a questa Corte di pronunziare ordinanza di rimessione alla
Corte di Giustizia Europea ,chiedendo di avvalersi della procedura di urgenza,ex art.267 del
TFUERilevava che,nella specie,vi era stato ritardo nel deposito della sentenza di condanna.

1

Il ricorso è privo di fondamento.
In via preliminare giova precisare che l’ordinanza della Corte di Appello di Milano aveva accolto
le richieste avanzate dal PG,che aveva evidenziato,per tutti gli imputati appellanti,che i reati
per i quali era stata pronunziata condanna rientravano nell’ambito normativo previsto
dall’art.407 comma secondo lett.A) CPP,e che ricorreva la particolare complessità del
giudizio,anche con riferimento agli aspetti logistici ed organizzativi,e in considerazione del
numero elevato degli imputati(41),nonché del numero e della qualità delle imputazioni(relative

n.356/91,e all’art.73 DPR.n.309/90,tutti aggravati ex art.7 D.L. n.152/91)
Orbene,risulta in questa sede riproposta dalla difesa la richiesta di valutare la legittimità del
provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare ,alla luce dell’art.5 par.1 e 3
CEDU.
Premesso che il presupposto in fatto della critica del ricorrente (attinente alla esistenza o meno
di ingiustificati ritardi nello svolgimento della attività da parte del giudice) non è
verificabile,con riferimento alla richiesta principale,va rilevato che la ricostruzione operata dalla
Corte Europea con le decisioni menzionate dal ricorrente (v. ad es. sentenza
17/02/2005,Sardinas c.Italia)concerne la durata complessiva della custodia cautelare (o,in
altre pronunce,la durata del procedimento avente ad oggetto il ricorso per contestare la
regolarità della privazione della libertà),ossia una questione che è in radice estranea al “thema
decidendum ” del presente procedimento,avente ad oggetto la sospensione della durata dei
termini di custodia cautelare.
Ed infatti,siffatta sospensione si inserisce in un quadro normativo caratterizzato da
un’articolata disciplina dei termini di durata,che prevede >termini finali complessivi,in funzione
di limite massimo insuperabile (c.d. massimo dei massimi)>e copre >l’intera durata del
procedimento>,garantendo >un ragionevole limite di durata della custodia >,da un lato,e
l’attribuzione al giudice di una certa >discrezionalità vincolata>nella valutazione della
sussistenza dei presupposti per la sospensione ex art.304 comma 2 cod.proc.pen.,dall’altro(Corte Costituzionale,20 luglio 2012,n.204).
Ne discende che ogni questione sulla ragionevolezza della complessiva durata della privazione
della libertà non investe la specifica normativa in tema di sospensione di cui all’art.304,comma
2 ,cod.proc.pen.

-Quanto alla invocata rimessione alla Corte di Giustizia,è appena il caso di rilevare che la
materia della custodia cautelare e della sua ragionevole durata non rientra nella competenza
dell’Unione Europea,come finisce per ammettere lo stesso ricorrente,quando,dopo avere
valorizzato la natura dei reati oggetto del procedimento(anche reati di criminalità
organizzata),richiamando l’art.83 ,par.2,del TFUE,riconosce che questa fonte impone-anche nei

2

al reato di cui all’art.416 bis-644-629 commi primo e secondo CP e all’art.12 quinquies I.

procedimenti in siffatta materia-il rispetto degli artt.6 e 49 della Carta Europea dei diritti
fondamentali.

In realtà,le questioni prospettate dal ricorrente non hanno alcun legame con la definizione di
norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità
particolarmente grave,di cui al citato par.1 dell’art.83 TFUE.
Va pertanto pronunziato il rigetto del ricorso.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 Disp.Att.CPP.

Roma,deciso il 23 settembre 2014.

Il Consigliere relatore

Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

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