Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35759 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35759 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PEPE ROBERTO N. IL 10/05/1975
avverso la sentenza n. 3235/2008 CORTE APPELLO di CATANIA, del
14/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 25/06/2014

c. c.: 25-6-14

FATTO E DIRITTO
1 .-. Pepe Roberto ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della
sua responsabilità, sostenendo che nel caso di specie non sussisterebbe il contestato
reato di evasione per la perdita di efficacia ope legis per scadenza dei termini di fase
della misura degli arresti domiciliari a lui applicata.
2 .-. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
Infatti in tema di evasione, la sussistenza del presupposto della legalità dell’arresto o
della detenzione va verificata con esclusivo riferimento al momento della esecuzione
della misura limitativa della libertà personale. (v. da ultimo: Sez. 6, Sentenza n. 34083
del 25/06/2013, Rv. 256554, Louri Mohamed).
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro mille, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 (mille) alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in ma, in data 25-6-14.

R.G. n. 47500-13

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