Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35759 del 09/06/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35759 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo
nel procedimento nei confronti di
Gjoka Gezim, nato a Rubik Mirdite (Albania) il 19/07/1986

avverso l’ordinanza del 27/11/2014 del Giudice per le indagini preliminari presso
il Tribunale di Bergamo

visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria depositata
nell’interesse degli imputati;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Massimo Galli, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio del
provvedimento impugnato;

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Data Udienza: 09/06/2015

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato, pronunciato all’udienza preliminare nel
procedimento nei confronti di Gezim Gjoka per i reati di cui agli artt. 497-bis e
648 cod. pen., si rilevavano l’invalidità dell’elezione di domicilio dell’imputato
presso il difensore d’ufficio, in quanto non tradotto nella lingua parlata dal Gjoka,
e la conseguente nullità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini
preliminari presso detto domicilio, e si disponeva la trasmissione degli atti al

Il Procuratore della Repubblica ricorrente deduce abnormità del
provvedimento; il giudizio di invalidità dell’elezione di domicilio sarebbe stato
formulato in base ad un’applicazione retroattiva del novellato art. 143 cod. proc.
pen. ad una situazione nella quale la normativa all’epoca vigente non prevedeva
la traduzione dell’atto, ed il rispetto dei diritti della difesa era garantito dalla
nomina dell’interprete di cui gli ufficiali di polizia giudiziaria si avvalevano nel
raccogliere la dichiarazione dell’indagato; si sarebbe di conseguenza realizzata
un’indebita regressione del procedimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
L’abnormità dell’ordinanza, presupposto di ammissibilità del ricorso avvero
un provvedimento non altrimenti impugnabile quale quello in oggetto, si
configura, secondo i principi stabiliti da questa Corte (Sez. U, n. 25957 del
26/03/2009, Toni, Rv. 243590; Sez. 6, n. 36635 del 03/06/2014, Grossi, Rv.
260254) anche con specifico riferimento al caso della disposizione di
trasmissione degli atti al pubblico ministero a seguito della ritenuta nullità della
notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari (Sez. 2, n. 3738
del 13/01/2015, Besio, Rv. 262374; Sez. 6, n. 25810 del 08/05/2014, D.M., Rv.
260069; Sez. 4, n. 14579 del 25/03/2010, Gulino, Rv. 247030), allorché il
provvedimento sia avulso dal sistema processuale, esorbiti dai poteri riconosciuti
al giudice e determini stasi processuale.
Orbene, nessuno di tali caratteri è ravvisabile nel provvedimento impugnato.
Lo stesso veniva emesso nell’esercizio di poteri riconosciuti dall’ordinamento al
giudice con riguardo alla verifica della validità dell’elezione di domicilio
dell’imputato ai fini del giudizio sulla regolarità della notifica, presso detto
domicilio, dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari, e sulla
conseguente legittimità del decreto dispositivo del giudizio. Né, peraltro, la
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pubblico ministero.

predetta verifica veniva condotta, come sostenuto dal ricorrente, in base ad una
non consentita applicazione retroattiva della nuova formulazione dell’art. 143
cod. proc. pen.; rilevandosi invece in concreto l’incertezza, tenuto conto delle
difficoltà linguistiche, sulla piena comprensione da parte dell’imputato del
significato e degli effetti dell’elezione di domicilio presso un difensore d’ufficio. E
neppure il provvedimento dava luogo a stasi processuale, potendo il pubblico
ministero provvedere a nuova emissione dell’avviso di conclusione delle indagini

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso il 09/06/2015

preliminari e del decreto dispositivo del giudizio.

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