Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35758 del 20/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35758 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
COSTANTINO VINCENZO N. IL 15/06/1972
avverso l’ordinanza n. 12/2013 TRIB. LIBERTA’ di L’AQUILA, del
24/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
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conclusioni del PG Dott.
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dì^-411-1.4-(<\, - Data Udienza: 20/06/2013 Con ordinanza 24/1/13 il Tribunale dì L'Aquila, giudice del riesame, escluso ogni bis in idem tra i provvedimenti cautelar' assunti da due differenti Gip (dei Tribunali di Campobasso e di Vasto) ex art. 27 cpp, rigettava la richiesta di riesame depositata dalla difesa di Costantino Vincenzo, indagato per la rapina armata a un portavalori avvenuta il 14/12/12 (intorno alle ore 8) tra i caselli autostradali di Vasto Nord e Vasto Sud, avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere 4/1/13 del Gip del Tribunale di Vasto. Osservava il Tribunale del riesame come i segni di una fuga nei campi del Costantino, rinvenuto intorno alle 19,30 a vagare lungo una strada in territorio di Bojano (CB) a 30 km e circa 11 ore dai fatti - dopo che a un'ora dalla rapina i CC di Montefalcone del Sannio (CB) avevano fermato un furgone Fiat Scudo (al cui interno sarebbero state trovate armi e parte della refurtiva), i cui tre occupanti si erano dati alla fuga - fossero compatibili con la sua partecipazione ai fatti medesimi, mentre prive di riscontro risultavano le sue giustificazioni circa la pretesa ricerca di un mezzo agricolo rubato e l'avvenuto furto anche del mezzo con il quale egli si era posto alla detta ricerca. Fortemente indiziante, invece (oltre all'uso per l'azione di commando, tra le altre autovetture, anche di un'Audi A8 poi data alle fiamme e la descrizione del suo conducente come somigliante al Costantino fornita da un teste appartenente alla PS), il possesso di un guanto destro (in realtà sinistro) in pelle di colore nero trovato nel giubbotto del detto indagato del tutto corrispondente a quello rinvenuto sul furgone fermato a Bojano. Conseguenti le esigenze cautelari. Ricorreva per cassazione la difesa. Premesso che all'ordinanza di custodia cautelare ex art. 27 cpp del Gip del Tribunale di Campobasso per rapina era seguita quella del Gip del Tribunale di L'Aquila anche per tentato omicidio, violazione della legge sulle armi, incendio e attentato alla sicurezza dei trasporti senza che nulla di nuovo fosse stato sottoposto all'esame del secondo giudice, deduceva la mancanza di gravi indizi di colpevolezza circa la pretesa presenza del Costantino sulla scena dei delitti, tale non potendo intendersi la semplice compatibilità di alcuni elementi con l'ipotesi di accusa, quali i graffi trovati sul viso e il corpo dell'indagato a tante ore e tanti chilometri di distanza, la mancanza di riscontro alle giustificazioni da lui addotte, la non collimante descrizione con Costantino Vincenzo e non piuttosto col somigliante fratello Maurizio dell'uomo con barba incolta nera (e non brizzolata), copricapo nero di lana (che Costantino non aveva) e giubbetto nero (e non marrone) visto dal testimone Salvatore Domenico alla guida dell'Audi A8 usata per la rapina. Non vi era prova che i guanti di cui si era fatta questione appartenessero allo stesso paio, quello trovato indosso al Costantino essendo indicato come di pelle nera e quello trovato sul furgone Fiat Scudo come nero e imbottito e senza specificazione del materiale. Chiedeva l'annullamento (con allegazioni). All'udienza camerale fissata per la discussione il PG chiedeva la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, la difesa il suo accoglimento. Considerato in diritto Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile. Premessa la completa autonomia della ordinanza emessa dal giudice competente rispetto a quella emessa ex art. 27 cpp dal giudice incompetente, produttiva di meri effetti interinali (principio pacifico: da ultimo v. anche Cass., sez. II, sent. n. 4045 del 10/1/13, rv. 254306), il provvedimento impugnato, sia pure nella sua sommarietà, non merita censura. Dagli atti (in parte forniti dallo stesso ricorrente) risulta con la massima evidenza la gravità indiziaria a carico di Vincenzo Costantino: non solo e non tanto la sua somiglianza col conducente di una delle auto (l'Audi A8) usate per la rapina (le altre due una Porsche Cayenne ed un'Alfa Romeo 159), quanto il suo rinvenimento (assai sospetto e non plausibilmente giustificato) nelle campagne molisane dove, diverse ore prima, i CC avevano fermato un furgone, i cui occupanti si erano dati precipitosamente alla fuga (nel furgone, una 1 C Ritenuto in fatto Fiat Scudo, armi e parte del bottino provento della rapina avvenuta un'ora prima tra i caselli autostradali di Vasto Nord e Vasto Sud). L'uomo (di Cerignola), sporco, graffiato e soprattutto stremato (tanto da segnalare egli stesso la sua presenza dal bordo della strada), era ritenuto uno di coloro che, circa nove ore prima, si era dato alla fuga all'ALT imposto al furgone dai CC. L'indizio decisivo un guanto trovato nella tasca del giubbotto del Costantino del tutto appaiabile a uno analogo trovato all'interno della Fiat Scudo con le armi e parte del bottino della rapina. Il ricorrente si è valso di alcune incompletezze descrittive che si rinvengono negli atti, ma non ha dato conto delle fotografie accostate, parimenti in atti, dei due guanti, di cui è inequivocabile l'appartenenza al medesimo paio. Se, infatti, nel decreto di convalida del Pm figura, tra le cose sequestrate al Costantino a seguito di perquisizione personale, "un guanto in pelle di colore nero (sinistro)", nel verbale dei CC di sequestro in flagranza a carico di ignoti, relativo alla Fiat Scudo dei tre rapinatori fuggiti nei campi, si legge (oltre di quattro paia di guanti di color nero o grigio di tessuto sintetico di marche varie) di un "guanto di colore nero imbottito". Di talché, mentre nell'un atto non si specifica se il guanto in pelle di colore nero (sinistro) sia imbottito, nell'altro non si specifica se il guanto di colore nero imbottito sia in pelle e di qual mano sia. La fotografia dei due reperti appaiati (del pari in atti) fuga ogni possibile dubbio. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di un'adeguata sanzione pecuniaria (art. 616 cpp). Trattandosi di soggetto in custodia cautelare in carcere, va disposto ai sensi dell'art. 94, co. Iter, n. att. cpp_ Pqm dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo e della somma di euro 1.000 (mille) alla Cassa delle ammende. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, co. 1-ter, n. att. cpp_ Roma, 20/6/13 Trasmessa copia ex art. 2à• n. i lcr L. 8-0-95 n. 332 :i 2 A60,2013

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