Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35758 del 09/06/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35758 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Straccia Giovanni, nato a Teramo il 08/03/1971

avverso l’ordinanza del 17/07/2014 della Corte d’Appello dell’Aquila
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Federico Sorrentino, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato l’appello proposto da Giovanni Straccia
avverso la sentenza del Tribunale di Teramo del 10/12/2009, con la quale lo
Straccia era condannato alla pena di mesi uno e giorni dieci di reclusione per il
reato di cui all’art. 612 cod. pen., commesso in Teramo il 01/04/2008 in danno

1

Data Udienza: 09/06/2015

di Barbara Stipa, veniva dichiarato inammissibile in quanto tardivamente
presentato.
L’imputato ricorrente deduce violazione di legge sulla ritenuta tardività
dell’appello, contestando l’esattezza della data di deposito dell’impugnazione
indicata nel provvedimento impugnato.

Il ricorso è inammissibile per tardività.
Posto che il ricorso avverso l’ordinanza dichiarativa di inammissibilità
dell’appello deve essere proposto nel termine di quindici giorni dalla lettura del
provvedimento in udienza o dalla notificazione dello stesso (Sez. 5, n. 15649 del
12/02/2014, Provenzano, Rv. 260406), quest’ultima risulta eseguita da ultima
nei confronti dell’imputato il 19/08/2014. Il termine per l’impugnazione,
decorrente dalla cessazione del periodo di sospensione feriale, scadeva pertanto
al 30/09/2014; mentre il ricorso risulta depositato il 03/10/2014, pertanto oltre
il termine.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in C 1.000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 09/06/2015

CONSIDERATO IN DIRITTO

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