Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35757 del 09/06/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35757 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: ZAZA CARLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Zanda Bruno, nato a Desulo il 20/02/1950

avverso l’ordinanza del 20/10/2014 del Giudice per le indagini preliminari presso
il Tribunale di Bergamo

visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria depositata dal
ricorrente;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato veniva rigettato l’incidente proposto da
Bruno Zanda avverso il provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso
1

Data Udienza: 09/06/2015

dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo il 22/03/2013,
diretto ad ottenere la determinazione della data di espiazione della pena al
26/04/2014 anziché al 01/08/2019.
L’ordinanza veniva pronunciata a seguito di annullamento con rinvio della
precedente ordinanza di accoglimento dell’incidente del 12/11/2013, disposto
con sentenza di questa Corte del 11/07/2014, con la quale si osservava come la
decisione presupponesse l’applicabilità della diminuzione per l’indulto sulla
misura risultante dal cumulo giuridico delle pene, determinato secondo il criterio

all’art. 78 cod. pen., in contrasto con il principio costantemente affermato dalla
giurisprudenza di legittimità nel senso della necessità di operare la diminuzione
per l’indulto sulla misura risultante dal cumulo materiale della pene concorrenti,
solo successivamente potendosi procedere al raffronto fra la pena in tal modo
determinata e i limiti di cui al citato art. 78.
Il condannato ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale; il
principio, per il quale l’indulto dovrebbe essere applicato sulla pena risultante dal
cumulo materiale, sarebbe in contrasto con la previsione di cui all’art. 174,
comma secondo, cod. pen., secondo la quale l’indulto si applica una sola volta
dopo il cumulo delle pene secondo le norme sul concorso dei reati, e
determinerebbe una situazione nella quale l’indulto sarebbe reso sostanzialmente
inoperante; solleva in subordine eccezione di illegittimità costituzionale del citato
art. 174 nell’interpretazione accolta dal provvedimento impugnato, in quanto
contrastante con gli artt. 3 e 13 Cost., laddove i condannati a pene superiori ai
limiti di cui all’art. 78 cod. pen. si vedrebbero totalmente o parzialmente privati
del diritto di godere effettivamente dell’indulto; chiede in ulteriore subordine che
la questione sia sottoposta alle Sezioni Unite di questa Corte in presenza di
contrasto con la sentenza di dette Sezioni Unite n. 36837 del 15/07/2010 in
tema di applicabilità dell’indulto sulle sole pene suscettibili di esecuzione.
Il ricorrente ha depositato memoria a sostegno dell’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.
L’impugnazione è proposta per motivi non consentiti, nel momento in cui le
censure del ricorrente su risolvono nella riproposizione della tesi superata dal
contrario principio di diritto stabilito con la sentenza di annullamento con rinvio,
del quale il provvedimento impugnato non poteva che fare applicazione. Non
senza considerare, comunque, la manifesta infondatezza della doglianza a fronte
2

moderatore del limite del quintuplo della più grave delle pene concorrenti di cui

della costante affermazione del criterio per il quale l’indulto deve essere
applicato sul cumulo materiale delle pene, procedendo solo successivamente
all’eventuale diminuzione per effetto del criterio moderatore di cui all’art. 78 cod.
pen. (Sez. 1, n. 32017 del 17/05/2013, Giuliano, Rv. 256296; Sez. 1, n. 8552
del 23/01/2013, Piccolo, Rv. 254929; Sez. 1, n. 12709 del 06/03/2008, Di
Giovanni, Rv. 239377; Sez. 1, n. 19339 del 11/05/2006, Nirta, Rv. 234181).
Questo indirizzo giurisprudenziale non è smentito dalla pronuncia
menzionata dal ricorrente (Sez. U, n. 36837 del 15/07/2010, Bracco, Rv.

sospesa. Il principio posto a fondamento di detta decisione, come del resto
rammentato nello stesso ricorso, è quello per il quale l’indulto può essere
applicato solo su pene eseguibili, tale non essendo quella oggetto di sospensione
condizionale; mentre le pene ricomprese nel cumulo materiale sono di per sé
eseguibili, né cessano di essere tali per l’eventualità che esse non siano in
concreto applicate in quanto sovrabbondanti rispetto ai limiti di cui al citato art.
78. Tanto escludendo le condizioni per la rimessione del procedimento alle
Sezioni Unite sollecitata dal ricorrente.
Le considerazioni che precedono evidenziano altresì la manifesta
infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale. Per i
condannati a pene cumulativamente superiori ai limiti di cui sopra, l’indulto viene
comunque applicato con la riduzione di pene per quanto detto eseguibili; non
senza considerare che in questa fase l’indulto incide peraltro ai fini
dell’individuazione della più grave delle pene concorrenti, da assumere quale
riferimento per la determinazione del limite massimo della pena espianda (Sez.
1, n. 8115 del 11/02/2010, Di Rocco, Rv. 246386).
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
Cassa delle Ammende che, valutata l’entità della vicenda processuale, appare
equo determinare in C 1.000.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
3

247940) in tema di inapplicabilità dell’indulto sulla pena condizionalmente

Così deciso il 09/06/2015

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