Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35757 del 04/06/2013


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 35757 Anno 2013
Presidente: BARDOVAGNI PAOLO
Relatore: ROMBOLA’ MARCELLO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PIZZATA GIOVANNI N. IL 02/07/1962
avverso l’ordinanza n. 7207/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 23/11/2012
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO
ROMBOLA’;
lette/seatite le conclusioni del PG Dott. C. ,„1A uo
,

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 04/06/2013

Ritenuto in fatto

In data 5/11/12 il Pizzata era controllato su un’autovettura condotta da Gobetti Alessandro,
pregiudicato per violazione della legge sugli stupefacenti. Il Pizzata era trovato nel possesso di
3.000 euro di cui non sapeva giustificare la provenienza. Sotto il sedile lato viaggiatore ulteriori
15.000 euro, di cui neppure il Gobetti sapeva giustificare la provenienza. Di qui la sospensione
prima e la revoca poi della misura. Non creduta la giustificazione, resa in udienza con memoria
difensiva, secondo cui i 3.000 euro erano un prestito della sorella (documentato il movimento
bancario e asseverata la circostanza dalla congiunta) per l’affitto di un appartamento a Roma
dove il Pizzata intendeva trasferirsi con la famiglia, mentre il Gobetti sarebbe stato solo un
conoscente dal quale aveva accettato un passaggio per recarsi presso la comunità alloggio ove
egli doveva essere reperibile secondo il programma di trattamento.
Ricorreva per cassazione il Pizzata con atto a sua firma. Circa la ritenuta inverosimiglianza
della documentazione depositata dalla difesa, deduceva: 1) vizio di motivazione dove (per un
fatto di reato espunto dal codice penale per l’incostituzionalità dell’art. 708 che lo prevedeva)
era stato ignorato il principio della libertà delle forme nella conclusione dei contratti attinenti la
materia civile (depositata avanti al Tribunale anche la dichiarazione della locatrice Marcotulli
Maria Cristina in ordine all’appartamento di via Collatina 343 di Roma); 2) violazione di legge
per l’utilizzazione di dichiarazioni rese ai verbalizzanti da soggetto che aveva acquistato la
qualifica di indagato (per ricettazione). Circa la frequentazione con il Gobetti, deduceva con
unico motivo vizio di motivazione e violazione di legge, non essendovi elemento alcuno da cui
trarre la consapevolezza del Pizzata dei precedenti penali del Gobetti. Chiedeva l’annullamento
dell’ordinanza impugnata.
Nel suo parere scritto il PG presso la S.C., osservato che l’episodio, pur non costituente reato,
era stato autonomamente valutato dal giudice di merito con motivazione logica e corretta,
chiedeva il rigetto del ricorso.
Con motivi aggiunti (dep. il 6/5/13) la difesa del Pizzata deduceva l’illegittimità dell’ordinanza
di revoca in assenza di comportamenti illeciti ovvero inidonei alla prosecuzione della misura:
ciò era tanto vero che, come preconizzato dallo stesso PG concludente, la notizia di reato
(ricettazione) era stata archiviata dal Gip del Tribunale di Roma con decreto del 20/3/13 sulla
base della stessa documentazione (riscontrata da accertamenti di Pg) prodotta dalla difesa in
sede di giudizio di sorveglianza. Insisteva per l’annullamento.
Con memoria depositata il 23/5/13 la stessa difesa replicava alle deduzioni del PG (del 4/3/13)
circa l’autonomia della valutazione del Tribunale di Sorveglianza rispetto a quella del giudice
dell’archiviazione.
Considerato in diritto
Il ricorso, manifestamente infondato, è inammissibile. Non è dubbio che la concessione di una
misura alternativa alla detenzione risponda a criteri di logica interna al sistema penitenziario: a
parte le condizioni minime di legittimità (titolo di carcerazione e misura della pena residua,
buona condotta intramoenia e quant’altro), è comunque un atto di fiducia per chi la dispone e
l’assunzione di una responsabilità per chi ne beneficia. Ciò che può non costituire illecito penale
1

Con ordinanza 23/11/12 il Tribunale di Sorveglianza di Roma revocava nei confronti di Pizzata
Giovanni (in espiazione di un cumulo di pene per violazione della legge sulle armi, ricettazione,
evasione, violazione della legge sugli stupefacenti e violazione delle misure di prevenzione con
fine pena 25/8/17) la misura alternativa della semilibertà, concessa al detenuto con ordinanza
5/10/12 dello stesso Tribunale (cautelativamente sospesa il 6/11/12 dal MdS di Roma).

Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese del processo e di una congrua sanzione pecuniaria (art. 616 cpp).
Pqm
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del processo
e della somma di euro 1.000 alla Cassa delle ammende.
Roma, 4/6/13
Il

al vaglio del giudice della cognizione ben può costituire per il giudice di sorveglianza il segno di
un’incapacità di prudente e matura autogestione da parte del condannato in espiazione di pena
fuori dall’ambiente carcerario. E’ quanto avvenuto nel caso in esame, dove l’assoluzione del
Pizzata dall’imputazione di ricettazione seguita al suo controllo in auto in possesso di denaro
non immediatamente giustificato (e di ritenuta provenienza delittuosa, visti i suoi trascorsi per
droga e quelli analoghi di chi gli sedeva accanto in macchina) non toglie che, per il giudice di
sorveglianza, l’episodio possa esser tale da mostrare come il soggetto non sia idoneo (art. 51,
primo comma, op) al trattamento proprio del regime di semilibertà. In tal senso l’ordinanza è
correttamente motivata.

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