Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35755 del 09/06/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 35755 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
BUCCOLIERI MASSIMO N. IL 03/04/1975
avverso l’ordinanza n. 54/2014 CORTE APPELLO di LECCE, del
16/07/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor vv.;

Data Udienza: 09/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza deliberata il 19 dicembre 2012 la Corte di Appello di
Lecce, giudice dell’esecuzione, in parziale accoglimento dell’istanza
proposta da Buccolieri Massimo per l’applicazione in sede esecutiva
della continuazione tra i reati indicati nell’istanza stessa, unificava tra
loro i reati giudicati con le sentenze nn. 1, 2, 3 e 4, del certificato del

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi in data 7
giugno 2001 (capo A del provvedimento) quelli giudicati con la
sentenza della Corte di Appello di Lecce in data 8 aprile 2008 (capo
B), nonché gli ulteriori reati commessi fino al settembre 2000 in
Brindisi, già unificati a quelli sub B, giusta ordinanza della stessa
Corte territoriale in data 23 maggio 2005, rideterminando la pena
complessiva in anni venticinque e mesi due di reclusione.
2. Avverso il suddetto provvedimento proponeva ricorso per cassazione
l’interessato, personalmente, chiedendone l’annullamento per avere il
giudice dell’esecuzione errato nella determinazione della pena: avendo individuato quale pena base quella complessiva inflitta con la
sentenza della Corte di Appello di Lecce in data 8 aprile 2008 (capo
B), senza considerare che tale pena includeva anche quella inflitta
per altri reati unificati nel vincolo della continuazione interna; avendo determinato le pene in aumento per gli ulteriori reati ritenuti
in continuazione senza indicare i criteri seguiti per la determinazione
della pena e non considerando, in particolare, che per alcuni di tali
reati le sentenze di condanna erano state deliberate all’esito di
giudizio abbreviato, sicché non era dato comprendere se nella
determinazione della pena era stata operata la riduzione di legge per
la scelta di rito.
3.

Il ricorso veniva accolto nella parte in cui il provvedimento del
giudice dell’esecuzione aveva assunto quale pena base quella di anni
venti di reclusione (inflitta al Buccolieri con la sentenza della Corte di
Appello di Lecce in data 8 aprile 2008), omettendo di considerare che
tale pronuncia aveva già unificato tra loro per continuazione più reati
(quello associativo e diversi singoli episodi di detenzione e cessione
di stupefacenti) e quindi, in ossequio ai criteri dettati dall’art. 187
disp. att. c.p.p., avrebbe dovuto prendere in considerazione quale

1

casellario giudiziario, inclusi nel provvedimento di cumulo della

base di calcolo per pervenire alla pena per il reato continuato quella
inflitta per tale specifico delitto.
4.

La corte rilevava altresì un secondo errore giuridico, ladddove
l’ordinanza indicava la sanzione da applicare in aumento sulla pena
base per ciascuno dei reati satellite, senza specificare il relativo
procedimento di computo, di modo che era inibito comprendere se
fosse o meno già avvenuta, – cosa possibile ma non esplicitata dalle
argomentazioni presenti – l’applicazione della diminuente di un terzo

5.

Per tali motivi annullava l’ordinanza impugnata limitatamente alla
determinazione della pena e rinviava per nuovo esame al riguardo
alla Corte di Appello di Lecce.

6. Il giudice di rinvio, tralasciando la motivazione in ordine ai singoli
aumenti di pena, individuava come reato più grave quello di cui agli
articoli 56, 575 del codice penale, di cui alla sentenza della corte
d’appello di Lecce dell’8 aprile 2008, indicando poi i singoli aumenti
per i fatti giudicati con la stessa sentenza. In ossequio alla seconda
indicazione fornita dalla corte, indicava in modo specifico negli altri
aumenti per gli ulteriori reati già giudicati, la diminuente per il rito
prescelto.
7. Contro l’ordinanza di rinvio propone ricorso per cassazione il
Buccolieri, sostenendo che gli aumenti di pena per le sentenze di cui
al fatto 1 e di cui al fatto 3 dovessero essere ridotti di un terzo per la
scelta del rito premiale; lamenta, inoltre, mancanza di motivazione in
ordine alla determinazione della pena.
8. Il Procuratore generale presso questa suprema corte, dottor Galasso,
ha concluso per il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato; come ha correttamente argomentato il
sostituto Procuratore generale, l’ordinanza di rinvio si è conformata alle
indicazioni della corte di cassazione, da un lato individuando il reato più
grave per il calcolo della pena base, dall’altro individuando i singoli
aumenti (ed all’interno di ognuno di essi specificando se la misura della
pena comprendesse o meno la riduzione per il rito). Così facendo, il
giudice dell’esecuzione ha rispettato il dettato dell’articolo 627, comma
2

per il rito abbreviato per ciascuna porzione di pena.

3, del codice di procedura penale, uniformandosi alle questioni dì diritto
indicate dalla corte regolatrice. Ed invero, sono stati esplicitati i
meccanismi di calcolo della pena, non essendo invece necessario
ripercorrere l’apparato motivazionale sul punto, che già la sentenza di
annullamento aveva ritenuto diffuso, diligente ed analitico quando
affrontava la disamina delle singole fattispecie giudicate.
2. Consegue a quanto esposto il rigetto del ricorso e la condanna del

p.q.m.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Così deciso il 9/06/2015

ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA