Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35754 del 09/06/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35754 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: SETTEMBRE ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI
L’AQUILA
nei confronti di:
RADUCAN EUSEBIU N. IL 23/11/1990
avverso la sentenza n. 961/2014 GIP TRIBUNALE di L’AQUILA, del
07/05/2014
_ __sentita lazelazione_fatta.dal Consigliere Dott. ANTONIO
– SETTEMBRE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 09/06/2015

- Lette le conclusioni del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di
Cassazione, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di L’Aquila, con sentenza del 7/5/2014, ha applicato a Raducan
Eusebiu, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., la pena di anni due e mesi quattro
di reclusione ed € 280 di multa per tre furti commessi in danno di altrettanti

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore
Generale della Repubblica presso la Corte di appello di L’Aquila per violazione di
legge, derivante dal fatto che è stata omessa l’applicazione della misura di
sicurezza personale dell’allontanamento dal territorio dello Stato, ai sensi dell’art.
235 cod. pen., e, in ogni caso, è stata omessa ogni valutazione sul punto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell’art. 235 cod. pen., come novellato dal D.L.23 maggio 2008, n. 92,
convertito con modificazioni nella L. 24 luglio 2008, n. 125, il giudice ordina
l’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente ad uno
Stato membro dell’Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti
dalla legge, “quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato
membro dell’Unione europea sia condannato alla reclusione per un tempo
superiore ai due anni”. L’applicazione della misura costituisce, pertanto, un
obbligo per il giudice, che, ove ne ricorrano le condizioni, a tenuto a disporre
l’allontanamento del cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea, ove si
sia reso responsabile di un reato che ne ha comportato la condanna alla
reclusione per un tempo superiore a due anni. Trattandosi, però, secondo il
prevalente orientamento di questa Corte, di una misura di sicurezza personale,
essa trova la sua disciplina generale negli art. 199 ss cod. pen. e può essere
ordinata dal giudice solo ove, con congrua e logica motivazione, accerti, alla luce
dei criteri posti dall’art. 133 cod. pen., la sussistenza in concreto della
pericolosità sociale del condannato, la quale si può manifestare principalmente
con la reiterazione dei fatti criminosi (Cass., n. 15447 del 14/3/2012.
Conformi: N. 28614 del 2009 Rv. 244882, N. 48937 del 2009 Rv. 245710). E
tanto vale anche in caso di sentenza emessa ai sensi dell’art. 444 cod. proc.
pen., ove la pena irrogata
1

tem superi í due anni (Cass., n. 28614 del 2/7/2009).

esercizio commerciali.

Nella specie, non risulta che l’accertamento della pericolosità sia stato
svolto dal giudicante, per cui si impone l’annullamento della sentenza
limitatamente alla omessa pronuncia in ordine all’applicazione della misura di
sicurezza.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente all’omessa pronuncia sulla misura

L’Aquila.
Così deciso il 9/6/2015

di sicurezza dell’allontanamento dello straniero dallo Stato e rinvia al Tribunale di

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