Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35753 del 25/06/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35753 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TRUSHI EDMOND N. IL 09/07/1985
avverso la sentenza n. 2697/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
08/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;
Data Udienza: 25/06/2014
47395/13 RG
1
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia in data
8/7/2013, che confermava la sua responsabilità per reati di tentata evasione,
TRUSHI EDMOND a mezzo del difensore avv. Furio Faranda, enunciando motivo
di erronea applicazione della legge penale e di quella processuale penale in
relazione alla quantificazione della pena, nonché di mancanza di motivazione sul
punto.
2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è
diverso da quelli consentiti, prospettando – a fronte di specifica motivazione del
Giudice d ragioni della concreta quantificazione del trattamento sanzionatorio , in
riduzione da quello deliberato dal primo Giudice, motivazione non apparente ed
immune dai vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà che, soli, rilevano ai
sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. – deduzioni difensive che si risolvono nella
mera sollecitazione ad una diversa valutazione, del tutto preclusa in questa sede
di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25.6.2014
resistenza e lesioni, solo riducendo la pena, ricorre per cassazione l’imputato