Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35751 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35751 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI STEFANO SALVATORE N. IL 23/12/1962
avverso la sentenza n. 2870/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
10/07/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 25/06/2014

c. c.: 25-6-14

FATTO E DIRITTO
1 .-. Si Stefano Salvatore ricorre per cassazione avverso la sentenza di cui in epigrafe,
deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della
sua responsabilità. Denuncia altresì gli stessi vizi in ordine al diniego della sospensione
condizionale della pena.
2 .-. Il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto basato
su doglianze non consentite in sede di giudizio di legittimità. Le censure del ricorrente
attengono invero alla valutazione della prova, che rientra nella facoltà esclusiva del
giudice di merito e non può essere posta in questione in sede di giudizio di legittimità
quando fondata su motivazione congrua e non manifestamente illogica. Nel caso di
specie, i giudici di appello hanno preso in esame tutte le deduzioni difensive e sono
pervenuti alla conferma della sentenza di primo grado attraverso un esame completo ed
approfondito delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile sotto il profilo
della congruità e della correttezza logica.
I rilievi relativi al diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena sono
inammissibili, in quanto censurano un punto della decisione che è rimesso alla
valutazione discrezionale del giudice di merito, come tale sottratta al sindacato di
legittimità, ove — come appunto nel caso di specie (v. il richiamo alla impossibilità di
formulare una prognosi favorevole in ordine alla futura astensione da reati, in
considerazione delle modalità del fatto contestato per la reiterazione dei comportamenti
violenti che denotava una sua tendenza in tal senso) — sia corredata di una motivazione
idonea a far emergere la ragione della concreta scelta operata.
3 .-. Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa
delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in
euro mille, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 (mille) in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in Roijia, in data 25-6-14.

R.G. n. 47381-13

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