Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35751 del 09/06/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35751 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: ZAZA CARLO

Data Udienza: 09/06/2015

visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria depositata
nell’interesse degli imputati;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Piero Gaeta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

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RITENUTO IN FATTO

Con il provvedimento impugnato, all’esito dell’istruttoria dibattimentale nel
procedimento nei confronti di Paolo Franco Cirillo, Massaer Diop e Pathe Ndiaye
per il reato di rissa, rilevata la sussistenza del diverso fatto di lesioni in danno
del Cirillo, veniva disposta la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Il Procuratore della Repubblica ricorrente deduce abnormità del
provvedimento; lo stesso esorbiterebbe dai poteri consentiti al Tribunale e

un ulteriore reato di lesioni in ipotesi concorrente con quello di rissa, e d’altra
parte essendo stata pronunciata per quest’ultimo una decisione sostanzialmente
assolutoria in assenza di una sentenza di proscioglimento.
Gli imputati hanno depositato memoria a sostegno della richiesta di
declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile con riguardo alle posizioni del Diop e dello
Ndiaye.
Nei confronti di questi ultimi, contrariamente a quanto sostenuto dl
ricorrente, il reato di lesioni non si pone, nella prospettazione adottata dal
Tribunale, come reato che si aggiungerebbe a quello di rissa, ma come fatto che
costituirebbe il risultato di una diversa lettura dell’intera vicenda, e tale pertanto
da apparire incompatibile con la fattispecie della rissa; si osservava infatti nel
provvedimento impugnato come dalla deposizione della teste De Santis fosse
emerso che l’episodio si era sviluppato con un’aggressione del Cirillo ad opera
dei due imputati senegalesi, scenario confermato dalla circostanza per la quale
solo il Cirillo aveva riportato lesioni. In questo senso, l’ordinanza costituiva
legittima espressione del potere del Tribunale di individuare un fatto diverso da
quello contestato e disporre la trasmissione degli atti, per le conseguenti
determinazioni, al pubblico ministero; nella posizione del quale non è ravvisabile
la lamentata stasi processuale, potendo l’ufficio della pubblica accusa procedere
per il fatto diversamente configurato. La denunciata abnormità del
provvedimento, presupposto per l’impugnazione dello stesso, è quindi
insussistente.

2. Il ricorso è invece fondato per la posizione del Cirillo.

2

determinerebbe stasi processuale, essendosi ravvisato non un fatto diverso, ma

Quest’ultimo, nella diversa prospettiva accolta dal Tribunale, assumerebbe
infatti la veste non solo di persona offesa del reato di lesioni, ma di vittima di
un’unilaterale aggressione da parte dei coimputati; il che escluderebbe nei suoi
confronti la configurabilità del contestato reato di partecipazione ad una rissa.
Difetta tuttavia, per detta imputazione, una specifica ed a questo punto
necessaria pronuncia assolutoria; rimanendo irrisolta la situazione creatasi con il
rinvio a giudizio del Cirillo per il reato di cui all’art. 588 cod. pen., al quale non
ha fatto seguito alcuna risposta giudiziaria. Per questo aspetto sussistono

come abnorme, in quanto senz’altro determinativo di stasi processuale con
riguardo all’azione penale esercitata nei confronti del Cirillo.
L’ordinanza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio sul punto,
con trasmissione degli atti al Tribunale di Pescara.

P. Q. M.

Annulla l’ordinanza impugnata senza rinvio limitatamente a Cirillo Paolo Franco e
dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pescara per il corso ulteriore.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.
Così deciso il 09/06/2015

pertanto le condizioni che consentono di qualificare il provvedimento impugnato

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