Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3575 del 23/09/2014


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3575 Anno 2015
Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA
Relatore: DE BERARDINIS SILVANA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
ZOITI FELICE N. IL 22/02/1958
avverso l’ordinanza n. 280/2014 TRIB. LIBERTA’ di MILANO, del
18/03/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVANA DE
BERARDINIS;
le/sentite le onclus oni del PG Dott.

-91/d

~o

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 23/09/2014

RITENUTO IN FATTO

Con ordinanza in data 18.3.14 il Tribunale di Milano/Sez.Riesanne confermava il provvedimento
della Corte di Appello di Milano che,in data 14.2.14 rigettava l’istanza avanzata dal difensore di
ZOITI Felice per la revoca della custodia cautelare in carcereNella specie l’imputato risultava giudicato per il reato di cui all’art.416 bis CP.essendo accusato
di partecipazione alla associazione denominata “Ndrangheta”nel territorio lombardoLa Corte di Appello aveva parzialmente riformato ,con sentenza del 23-4-13 la sentenza

-La difesa dell’imputato,a sostegno dell’istanza,aveva evidenziato che il periodo di custodia già
sofferto era di anni tre mesi sei e che l’imputato era in precarie condizioni di saluteLa Corte aveva disatteso tale istanza dopo avere acquisito documentazione dalla Casa
circondariale ove l’imputato era ristretto-

Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame proponeva ricorso per cassazione il
difensore,deducendo:
1-inosservanza della legge penale,in relazione agli art.273-274 -275 CPP.
A riguardo rilevava che la Corte di Appello aveva trascurato la verifica delle condizioni di salute
dell’imputato,che avrebbero dovuto essere valutate ponendole in relazione al fenomeno di
sovraffollamento delle carceri.
Rilevava inoltre che tali condizioni si erano aggravate,e censurava l’ordinanza per carenza della
motivazione sul punto,sostenendo che non era stata attivata la cura prescritta dai sanitari per
la patologia respiratoria dalla quale era affetto l’imputato-deduceva altresì che il Tribunale aveva omesso di tener conto delle cause di estinzione della
pena(ritenendo peraltro applicabile la liberazione anticipata)Per tali motivi chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato.

RILEVA IN DIRITTO

Il ricorso risulta inammissibile.
In primo luogo deve ritenersi manifestamente infondata la censura di violazione di
legge,riferita agli arte.273-274-275 CPP.atteso che secondo quanto è dato desumere dal testo
dell’ordinanza impugnata,i1 giudice del riesame ha reso congrua ed esaustiva motivazione ,in
ordine al perdurare delle originarie esigenze cautelari,dopo aver dato conto della esistenza di
risultanze processuali inerenti alla fattispecie associativa nel quadro normativo enunciato
dall’art.416 bis CP,ed il ruolo attribuito all’imputato,e riferendo l’avvenuta definizione del
giudizio di primo grado,conclusosi con sentenza del GUP in data 19.11.11,che a seguito di rito
abbreviato aveva pronunziato la condanna dell’imputato,successivamente riformata dalla Corte
territoriale,

emessa dal GUP,riducendo la pena ad anni 4 mesi 8 di reclusione-

concedendo la riduzione della pena ad anni 4 e mesi otto di reclusione.
Parimenti risultano disattese con specifiche argomentazioni le deduzioni difensive concernenti
le condizioni di salute dell’imputato,rilevando la compatibilità delle stesse con il perdurare dello
stato di detenzione,in base alla nota comunicata dalla Direzione della Casa circondariale
,nonché alla stregua della documentazione addotta dalla difesa.
Tali valutazioni risultano rispondenti ai criteri stabiliti dall’art.273 e segg. per l’applicazione
della misura di maggior rigore,sia in considerazione del titolo di reato che della entità della
pena inflitta.

riguardano la fase esecutiva della condanna,allo stato non definitiva.
Non si ravvisa carenza della motivazione in riferimento alla richiesta di applicazione di
detenzione domiciliare,alla stregua delle specifiche argomentazioni addotte dal giudice
dell’impugnazione,ove evidenzia la permanenza del vincolo associativo(desumendola dalla
assenza di qualsivoglia elemento rivelatore di un distacco dell’imputato dalla associazione nella
quale risultava inserito),e la sussistenza delle condizioni di applicazione della misura ai sensi
dell’art.275 comma terzo CPP.A riguardo la decisione è in sintonia con l’orientamento
giurisprudenziale di questa Corte(v.Sez.II-n.45525 del 15.12.2005-RV232781,secondo cui >in
tema di custodia cautelare in carcere disposta per gravi indizi di colpevolezza in ordine al
delitto di partecipazione ad un’associazione per delinquere di stampo mafioso,la cessazione
delle esigenze cautelari deve essere desunta o dal fatto dell’avvenuto scioglimento del gruppo
associativo criminale o dal fatto dell’avvenuto recesso dal gruppo del soggetto sottoposto ad
indagine.
Sez.II-sentenza n.33221 del 3.7.97-RV208366,e Sez.VI,n.895 del 28.5.96-RV204912,per cui
>qualora sia stata applicata la misura della custodia in carcere per uno dei delitti indicati
dall’art.275 terzo comma CPP(nel testo sostituito dall’art.51.8 agosto 1995,n.322)non è
necessario che l’ordinanza cautelare motivi anche in ordine alla rilevanza del tempo trascorso
dalla commissione del fatto,così come richiesto dall’art.292,secondo comma lett.c) dello stesso
codice,in quanto per tali reati vale la presunzione di adeguatezza di cui al predetto art.275,che
impone di ritenere sussistenti le esigenze cautelari salvo prova contraria>
In conclusione va dunque ritenuta l’inammissibilità del gravame,avendo esso contenuto
meramente ripetitivo delle deduzioni articolate innanzi al Tribunale adito ,senza evidenziare
sostanziali lacune della decisione nella verifica dei presupposti che legittimano il perdurare
dello stato di detenzione.
Va pertanto dichiarata l’inammissibilità del ricorso ed il ricorrente va condannato al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

Non rilevano,inoltre le censure attinenti alla possibilità di applicare misure alternative,che

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94 Disp.Att.CPP.

Il Consigliere relatore

Roma,deciso il 23 settembre 2014.

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