Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3575 del 13/10/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 3575 Anno 2016
Presidente: MARASCA GENNARO
Relatore: VESSICHELLI MARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE
DI VERBANIA
nei confronti di:
GIROLAMI ALBERTO N. IL 19/04/1945
avverso l’ordinanza n. 204/2014 GIUDICE DI PACE di VERBANIA,
del 27/01/2015
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSJCHELLI;
lette/s tite le conclusioni del PG Dott.
uL

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 13/10/2015

Fatto e diritto
Propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Verbania
avverso l’ordinanza emessa in data 27 gennaio 2015 dal Giudice di pace della stessa città, nel
procedimento per il reato di diffamazione iscritto a carico di Girolamo Alberto.
Con tale ordinanza il giudice ha dichiarato la nullità dell’atto di citazione per mancanza
dell’avvertimento all’imputato secondo la legge numero 67 del 2014.

1) il difetto assoluto di motivazione del provvedimento nel quale la violazione della legge sopra
citata è enunciata senza specificazione;
2) la inosservanza della legge penale ed in particolare l’inosservanza dell’articolo 20 comma
due lettera di del decreto legislativo numero 274 del 2000 il quale, essendo rimasto
immodificato dalla legge numero 67 del 2014 che ha introdotto l’istituto della “assenza”,
prevede ancor oggi l’emissione del decreto di citazione a giudizio con l’indicazione che, se
l’imputato non compare, sarà giudicato in contumacia.
In ogni caso, il decreto di citazione conforme a tale norma non può ritenersi nullo, senza
contare che anche la semplice mancanza dell’avviso di procedere in contumacia, è stato
ritenuto ripetutamente dalla cassazione non motivo di nullità della citazione;
3) la abnormità della decisione del giudice di dichiarare, da un lato, la nullità del decreto di
citazione e, dall’altro di non disporre la restituzione degli atti al PM, invece fissando una
nuova udienza di rinvio.
Il Procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
Il ricorso è inammissibile.
Invero sono inammissibili il primo ed il secondo motivo, dal momento che il tema fondante
della impugnazione avverso una ordinanza dibattimentale, di regola non autonomamente
impugnabile, non è quello relativo alla completezza della relativa motivazione e nemmeno
quello della eventuale illegittimità della decisione, ma soltanto quello, posto nel terzo e
decisivo motivo, della esistenza o meno della possibilità di affermare la ricorribilità della
ordinanza in sè: tema che presuppone la soluzione affermativa del quesito relativo al se il
provvedimento impugnato possa dirsi abnorme.
Infatti, stante il principio di tassatività delle impugnazioni, la ordinanza dibattimentale
soggiace alla regola della impugnabilità soltanto unitamente alla sentenza che definisce il
grado, secondo quanto disposto con l’art. 586 cpp, ovvero a quella che dipende dalla possibilità
di definirla “fuori sistema” e capace comunque di determinare uno stallo ingiustificato del
procedimento.
Nel caso di specie non è il controllo di legittimità sulla citazione a risultare fuori sistema.
Invero l’art. 20 del d. Igs. n. 274 del 2000 , al comma 6, prevede il potere del giudictdi pace di
dichiarare la nullità della citazione a giudizio e la prevede con specifico riferimento alla
mancanza o insufficienza anche del requisito dato dall’avvertimento all’imputato che, non
comparendo senza giustificazione, è destinato ugualmente ad essere processato.
Non rileva, in questa sede, direttamente, se sia corretta la tesi del PM secondo cui la modifica
del processo contumaciale non avrebbe intaccato il procedimento dinanzi al giudice di pace (
per quanto una( implicito superamento della norma che lo prevede possa desumersi dal
richiamo, contenuto nell’art. 2 d. cit., alle norme del codice di rito, comprese dunque quelle
che hanno modificato radicalmente il processo in contumacia), posto che anche la rilevazione

Deduce

PQM
Dichiara inammissibile il ricorso del PM,
,c34-0.2fuz- 2015
Così deciso in Roma il

di una nullità non esistente dell’atto di citazione, da parte del giudice procedente, non varrebbe
a configurare la abnormità della sua ordinanza: questa dipenderebbe infatti dalla radicale
inesistenza del potere esercitato e non già dall’uso illegittimo o errato di esso.
Non rileva nemmeno , nel senso della abnormità, il fatto che il giudice non abbia restituito gli
atti al PM dopo avere rilevato la asserita nullità dell’atto introduttivo del giudizio .
Come affermato dalle SSUU nella sentenza n. 28807 del 29/05/2002 Cc. (dep. 26/07/2002 )
Rv. 221999, nel caso di nullità della notificazione del decreto di citazione o di inosservanza del
termine stabilito dall’art. 552, comma 3, cod. proc. pen., il giudice del dibattimento deve
provvedere egli stesso a rinnovare la notifica, e non può disporre la restituzione degli atti al
pubblico ministero con un provvedimento che, determinando una indebita regressione del
processo, si configurerebbe come abnorme.

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