Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35749 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35749 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LEVACOVIG MANOLO N. IL 15/05/1991
avverso la sentenza n. 366/2011 CORTE APPELLO di TRIESTE, del
06/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 25/06/2014

47353/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza della Corte d’appello di Trieste che in data
6.5.2013 confermava la sua condanna per delitti di furto e resistenza, ricorre per

enunciando motivo di violazione della legge penale in relazione al solo reato di
resistenza.

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è
diverso da quelli consentiti, prospettando – a fronte di un duplice conforme
specifico apprezzamento in fatto dei due Giudici del merito, sorretto da
motivazione non apparente ed immune dai vizi di manifesta illogicità e
contraddittorietà che, soli, rilevano ai sensi dell’art. 606.1 lett. E c.p.p. deduzioni difensive che si risolvono nella mera sollecitazione ad una diversa
valutazione, del tutto preclusa in questa sede di legittimità, oltretutto senza
confronto specifico con la motivazione d’appello.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, equa al caso, di euro 1000 alla Cassa delle
ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1000 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25.6.2014

cassazione l’imputato MANOLO LEVACOVIG a mezzo del difensore avv. P.F.CREA,

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