Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35748 del 09/06/2015


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 35748 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: DEMARCHI ALBENGO PAOLO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
NAPOLI GAETANO N. IL 07/04/1970
PERRE ELISABETTA N. IL 06/06/1972
avverso il decreto n. 45/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del
21/02/2014
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PAOLO GIOVANNI
DEMARCHI ALBENGO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 09/06/2015

RITENUTO IN FATTO

1. Il difensore di Napoli Gaetano e Perre Elisabetta propone ricorso per
cassazione avverso il decreto con il quale la Corte d’Appello di Torino,
in data 21 febbraio 2014, in parziale riforma del decreto del Tribunale
di Torino, del 3 ottobre 2013, appellato dal Pubblico Ministero,
disponeva la confisca di un fabbricato di civile abitazione, sito nel

l’acquisizione del bene stesso e i redditi prodotti dai coniugi ricorrenti
nel periodo di riferimento, rispetto ai quali nessuna indicazione era
stata fornita dagli acquirenti. Con il primo motivo il difensore deduce
violazione del decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 e
dell’art. 6 CEDU, nonché omessa motivazione riguardo alla
produzione documentale della difesa nel procedimento di primo
grado. In particolare, ricorrerebbe il divieto di bis in idem poiché la
richiesta di confisca dei cespiti immobiliari era già stata esaminata e
rigettata dal Tribunale di Reggio Calabria, nell’anno 2006, mentre la
medesima fattispecie è stata diversamente valutata dai giudici di
merito di Torino in assenza di nuovi elementi. L’ordinanza impugnata
non contiene alcuna motivazione riguardo all’accoglimento del
gravame proposto dall’ufficio della Procura, ignorando la assoluzione
del ricorrente Napoli dal reato di cui all’articolo 416 bis codice penale.
Sotto altro profilo lamenta il difetto di motivazione riguardo alla
prova concreta della illiceità della provenienza delle somme utilizzate
per l’acquisto dei beni.
2. Con parere del 19 giugno 2014, il Procuratore generale della Corte di
Cassazione conclude per la dichiarazione di inammissibilità del
ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una
somma in favore della Cassa delle ammende, rilevando che le
censure mosse dai ricorrenti riguardano, sostanzialmente, un vizio di
motivazione, incensurabile in questa sede.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Occorre preliminarmente rilevare che, con ordinanza resa all’udienza
del 16 maggio 2014, un collegio di questa sezione ha sollevato
questione di costituzionalità riguardo alla legge n. 1423/1956 e

1

comune di Platì sulla base della ritenuta sproporzione tra

dell’art. 3 ter, comma 2, della legge n. 575/65 (ora art. 10, comma
3, e art. 27, co. 2, del decreto legislativo n. 159/2011), nella parte in
cui limitano alla sola violazione di legge la proponibilità del ricorso
per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati
nell’ambito dei procedimenti di prevenzione, per contrasto con gli
artt. 3 e 24 della Costituzione, rilevando la irragionevole differenza
rispetto a quanto si verifica nel caso della confisca ex art. 12 sexies
del D.L. n. 306/1992, impugnabile anche per vizio di motivazione.

procedimento era stato rinviato dall’udienza del 12.12.2014. La
questione è stata risolta dalla Corte costituzionale che, con sentenza
depositata in data odierna (n. 106-2015), ha dichiarato non fondata
la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto
dell’art. 4, undicesimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n.
1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose
per la sicurezza e per la pubblica moralità) e dell’art. 3-ter, secondo
comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le
organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
3. La Corte ha osservato che la misura di prevenzione patrimoniale della
confisca è stata concepita, unitamente al sequestro, come strumento
di contrasto nei confronti delle associazioni di tipo mafioso ed è stata
introdotta nel sistema delle misure di prevenzione con l’art. 14 della
legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di
prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alla legge 27
dicembre 1956, n. 1423, alla legge 10 febbraio 1962, n. 57 e alla
legge 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione
parlamentare sul fenomeno della mafia), attraverso l’inserimento
delle relative disposizioni nella legge n. 575 del 1965 sulle misure di
prevenzione antimafia. Con questo inserimento il legislatore aveva
realizzato uno stretto collegamento tra misure personali e misure
patrimoniali, nel senso che il sequestro dei beni poteva essere
disposto solo nell’ambito di un procedimento relativo alle misure
personali, di cui la confisca presupponeva l’applicazione. È vero che,
per effetto di

modificazioni

alcune

legislative

intervenute

successivamente, tale presupposto, oggi, in alcuni casi, può
mancare, ma non è questa una ragione che possa far ritenere mutata
la natura della confisca, la quale continua a costituire una misura di

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2. Per tale motivo, in attesa della pronuncia della Consulta, il

prevenzione e ad essere applicata attraverso il relativo procedimento
(così le sezioni unite penali, 26 giugno 2014, n. 4880/2015).
4. Il procedimento di prevenzione e il procedimento penale, nella cui
cornice viene applicata la confisca dell’art. 12-sexies del d.l. n. 306
del 1992 – continua la Corte – sono dotati di proprie peculiarità, sia
per l’aspetto processuale, sia per quello dei presupposti sostanziali.
Con riferimento all’aspetto processuale, deve ritenersi, tra l’altro, non
concludente l’argomento dell’ordinanza impugnata, che pone a

quello per la misura personale, con il procedimento di esecuzione per
la confisca ex art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, disgiunto dal
processo penale, e rileva che in quest’ultimo procedimento, con il
ricorso per cassazione contro l’ordinanza che dispone la confisca, può
censurarsi la motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lettera
e), cod. proc. pen., mentre nel procedimento di prevenzione ciò non
è consentito. Il giudice rimettente infatti non considera che, mentre
nel procedimento di prevenzione è previsto il «ricorso alla Corte
d’appello, anche per il merito» (art. 4, decimo comma, della legge n.
1423 del 1956), in quello di esecuzione è previsto solo il ricorso per
cassazione. Quindi anche sotto questo aspetto emerge la differenza
tra i due sistemi e, dopo un secondo grado di merito, ben può
giustificarsi la limitazione del sindacato sulla motivazione.
5. Gli altri aspetti, richiamati dall’ordinanza di rimessione, secondo cui
entrambi i provvedimenti vengono adottati nell’ambito di un
procedimento dal carattere giurisdizionale e si concludono con
provvedimenti definitivi, anche se suscettibili di revoca, non sono
apparsi alla Corte costituzionale tali da indurre a superare le rilevanti
diversità tra i due procedimenti, che si riferiscono a situazioni
sostanziali differenti. Al riguardo, la Corte, nell’ordinanza n. 275 del
1996, aveva già avuto occasione di sottolineare «le profonde
differenze, di procedimento e di sostanza, tra le due sedi, penale e di
prevenzione: la prima ricollegata a un determinato fatto-reato
oggetto di verifica nel processo, a seguito dell’esercizio dell’azione
penale; la seconda riferita a una complessiva notazione di
pericolosità, espressa mediante condotte che non necessariamente
costituiscono reato».
6. Né, per sostenere la violazione dell’art. 3 Cost., può farsi utilmente
riferimento, come

tertium comparationis,

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alla confisca prevista

confronto il procedimento per la confisca di prevenzione, disgiunto da

dall’art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, dato che recentemente la
stessa Corte di cassazione, a sezioni unite, ha negato la possibilità di
equiparare le due forme di confisca. Al riguardo, la Corte
costituzionale ha sottolineato, richiamando le sentenze n. 335 del
1996 e n. 21 del 2012, che «Le peculiarità del procedimento di
prevenzione devono […] essere valutate alla luce della specifica ratio
della confisca in esame, una ratio che, come ha affermato questa
Corte, da un lato, “comprende ma eccede quella delle misure di

“circuito economico” di origine, per inserirlo in altro, esente dai
condizionamenti criminali che caratterizzano il primo” e, dall’altro, “a
differenza di quella delle misure di prevenzione in senso proprio, va
al di là dell’esigenza di prevenzione nei confronti di soggetti pericolosi
determinati e sorregge dunque la misura anche oltre la permanenza
in vita del soggetto pericoloso”
7. Il sistema delle misure di prevenzione ha dunque una sua autonomia
e una sua coerenza interna, mirando ad accertare una fattispecie di
pericolosità, che ha rilievo sia per le misure di prevenzione personali,
sia per la confisca di prevenzione, della quale costituisce
«presupposto ineludibile», e, una volta giudicata infondata la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, undicesimo comma,
della legge n. 1423 del 1956 (sentenza n. 321 del 2004) rispetto alle
misure personali, sarebbe irrazionale il sistema che si verrebbe a
delineare ritenendo invece fondata l’analoga questione relativa alla
confisca di prevenzione. Si determinerebbe, infatti, una diversa
estensione del sindacato della Corte di cassazione sul provvedimento
impugnato, anche in relazione al medesimo presupposto della
pericolosità del proposto, a seconda che venga in rilievo una misura
personale o una misura patrimoniale, e l’irrazionalità sarebbe
evidente qualora le due misure fossero adottate con lo stesso
provvedimento, come appunto è avvenuto nel giudizio a quo. Non
vale osservare che, in taluni casi, la confisca può essere disgiunta
dall’applicazione della misura di prevenzione personale, perché non è
su questi casi particolari che può costruirsi un sistema nel quale, fin
dalla loro introduzione con l’inserimento nella legge n. 575 del 1965,
le misure patrimoniali sono state collegate a quelle personali.
8. Sulla base delle predette considerazioni, la Corte costituzionale ha
ritenuto che la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla

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prevenzione consistendo nel sottrarre definitivamente il bene al

Corte di cassazione fosse priva di fondamento. Ne consegue che
continua ad applicarsi il principio secondo cui contro il decreto della
Corte d’Appello, che decide sulla impugnazione avverso il
provvedimento con cui il Tribunale applica la misura di sicurezza
patrimoniale della confisca dei beni (o del sequestro), è ammesso
ricorso in cassazione solo per violazione di legge.
9. Ciò premesso, occorre rilevare che è inammissibile il ricorso per
cassazione proposto, avverso il decreto che dispone la misura di

munito di procura speciale, ex art. 100, cod. proc. pen.; né, in tal
caso, può trovare applicazione la disposizione di cui all’art. 182,
comma secondo, cod. proc. civ., per la regolarizzazione del difetto di
rappresentanza (Sez. U, n. 47239 del 30/10/2014, Borrelli, Rv.
260894). Per quanto riguarda la Perre, terza interessata, il ricorso è
allora inammissibile perché non risulta agli atti la procura speciale,
essendosi l’avv. Araniti qualificato come semplice difensore, e non
essendo stato rinvenuto nel fascicolo a disposizione di questa Corte per le necessarie verifiche – l’atto di nomina (atto che, per il principio
di autosufficienza del ricorso, avrebbe comunque dovuto essere
allegato od indicato in modo specifico dalla ricorrente).
10.In ogni caso, entrambi i ricorsi sono altresì inammissibili perché le
censure, ad eccezione delle due questioni relative alla operatività
dell’articolo 649 codice penale e della prova della provenienza illecita
dei cespiti oggetto della misura reale, sono tutte relative ad un vizio
di motivazione, sotto il profilo della contraddittorietà
dell’inadeguatezza della valutazione del materiale probatorio in atti.
11 Quanto alle due questioni preliminari va rilevato che la Corte
territoriale ha correttamente applicato i principi consolidati della
giurisprudenza secondo cui, ai fini dell’applicazione della misura di
prevenzione, non è necessario che i beni di cui sia accertata la
disponibilità in capo al proposto siano frutto dell’attività illecita,
essendo sufficiente che l’acquisizione risulti sproporzionata ai redditi
leciti. Sotto tale profilo la motivazione della Corte è certamente
sussistente e ben argomentata.
12. Quanto alla lamentata violazione divieto di bis in idem, la questione è
stata adeguatamente valutata dai giudici di merito sulla base
dell’indirizzo giurisprudenziale, assolutamente condivisibile, secondo
cui la decisione di prevenzione non accerta la sussistenza di un fatto

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prevenzione della confisca, dal difensore del terzo interessato non

di reato e la responsabilità di una persona, sicché elementi non presi
in considerazione nei passaggi argomentativi dei presupposti di fatto
della decisione sfuggono alla preclusione, ponendosi in una relazione
di novità (Cass. Sez 1, 21 settembre 2006, n. 33077). Sotto tale
profilo, il provvedimento impugnato prende in esame la rilevata
sproporzione tra i beni acquisiti e i redditi prodotti e documentati,
evidenziando che tali elementi di fatto non erano stati
adeguatamente presi in considerazione nei precedenti del 2006

violazione di legge.
13 Quanto al vizio di motivazione va puntualizzato a riguardo che ai
sensi dell’art. 4, comma 11, I. 27 dicembre 1956, n. 1423, avverso il
decreto della Corte d’Appello, che decide sulla impugnazione avverso
il provvedimento con cui il Tribunale applica una delle misure di
prevenzione previste dall’art. 3, I. 27 dicembre 1956, n. 1423, è
ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del
Pubblico Ministero e dell’interessato.
14.11 sistema delle impugnazioni avverso i provvedimenti dell’autorità
giudiziaria di applicazione delle misure di prevenzione personali
previste dall’art. 3, I. 27 dicembre 1956, n. 1423, è stato esteso,
dall’art. 3 ter, comma 2, I. 31 maggio 1965, n. 575, anche al
provvedimento con cui il Tribunale dispone, tra l’altro, la confisca dei
beni sequestrati, ai sensi dell’art. 2 ter, I. 31 maggio 1965, n. 575.
15. Ne consegue che anche nei confronti del decreto con cui la Corte
d’Appello decide sulla

impugnazione

proposta avverso

il

provvedimento con cui il Tribunale applica la misura di sicurezza
patrimoniale della confisca dei beni (o del sequestro) è ammesso
ricorso per cassazione solo per violazione di legge.
16. Orbene proprio questa limitazione del vizio denunciabile attraverso il
ricorso per cassazione è rimasta invariata anche dopo l’intervenuta
abrogazione della I. 27 dicembre 1956, n. 1423 e della I. 31 maggio
1965, n. 575 da parte dell’art. 120, comma 1, lettera a) e lettera b),
del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
17. Ed invero, attualmente, l’art. 10, comma 3, d. Igs. 6 settembre 2011,
n. 159, riproduce il contenuto dell’art. 4, comma 11, I. 27 dicembre
1956, n. 1423, mentre l’art. 27, co. 2, d. Igs. 6 settembre 2011, n.
159, al pari dell’art. art. 3 ter, comma 2, I. 31 maggio 1965, n. 575,

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richiamati dai ricorrenti e ciò consente di escludere ogni ipotesi di

nel rimandare alle disposizioni contenute nel citato art. 10, comma 3,
d. Igs. 6 settembre 2011, n. 159, ribadisce il principio secondo cui
avverso il decreto con cui la Corte d’Appello decide sulla
impugnazione del provvedimento con cui il Tribunale ha disposto la
confisca dei beni sequestrati, può essere proposto ricorso per
cassazione solo per violazione di legge.
18. Nel definire la nozione di “violazione di legge”, in tutti i casi in cui
essa rappresenta l’unico vizio che può essere dedotto con il ricorso

attestata sul principio secondo cui non rientra nel concetto di
violazione di legge, come indicato negli art. 111 cost. e 606, lett. b) e
c), c.p.p., la contraddittorietà o la manifesta illogicità della
motivazione, in quanto separatamente previste come motivo di
ricorso dall’art. 606, lett. e), stesso codice (cfr. Cass., sez. I,
27/10/2010, n. 40827, rv. 248468; Cass., sez. V, 8/5/1998, n. 2879,
rv. 210934; Cass., sez. I, 09/05/2006, n. 19093, rv. 234179; Cass.,
sez. IV, 27/02/2004, n. 20191; Cass., sez. un., 28/01/2004, n.
5876, rv. 226710; Cass., sez. un., 29/05/2008, n. 25932, rv.
239692.)
19.A tale chiaro indirizzo occorre affiancare l’opinione, reiteratamente
affermata in giurisprudenza di legittimità, secondo cui, essendo
ammesso, in materia di misure di prevenzione, personali e
patrimoniali, il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge,
giusto il disposto dell’art. 4, I. 27 dicembre 1956 n. 1423, richiamato
dall’art. 3 ter, comma 2, I. 31 maggio 1965 n. 575, il vizio della
motivazione del decreto può essere dedotto solo qualora se ne
contesti l’inesistenza o la mera apparenza, qualificabili come forme di
violazione dell’obbligo di provvedere con decreto motivato, imposto
al giudice d’appello dal nono comma del predetto art. 4, I. n.1423 del
1956 (oggi comma secondo dell’art. 10, d. Igs. 6 settembre 2011, n.
159), non potendosi estendere il ricorso al controllo dell’iter
giustificativo della decisione, sicché è inammissibile l’impugnazione
con cui vengano denunciati i vizi di contraddittorietà o di illogicità
manifesta della motivazione (cfr., ex plurimis, Cass., sez. VI,
27/06/2013, n. 35240, rv. 256263; Cass., sez. VI, 28/02/2013, n.
20816, rv. 257007; Cass., sez. VI, 15/01/2013, n. 24272, rv.
256805; Cass., sez. V, 08/04/2010, n. 19598, rv. 247514).

7

per cassazione, la giurisprudenza del Supremo Collegio è da tempo

20. La posizione su cui si è attestata la giurisprudenza di legittimità in
tema di sindacato sulla motivazione del decreto adottato dalla Corte
d’Appello nel procedimento di prevenzione, dunque, esclude dal
novero dei vizi deducibili in sede di legittimità le ipotesi previste
dall’art. 606 comma 1, lett. e), c.p.p., potendosi esclusivamente
denunciare con il ricorso il caso di motivazione inesistente o
meramente apparente.
21. Ne deriva, pertanto, come è stato evidenziato, che, oltre ai casi di

decreti emessi in materia di misure di prevenzione, la motivazione
deve ritenersi censurabile soltanto quando sia priva dei requisiti
minimi di coerenza, di completezza e di logicità, al punto da risultare
meramente apparente, o sia assolutamente inidonea a rendere
comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito ovvero,
ancora, quando le linee argomentative del provvedimento siano
talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare
risultare oscure le ragioni che hanno giustificato l’applicazione della
misura (cfr. Cass., sez. I, 21/1/1999, n. 544, rv. 212946; Cass., sez.
VI, 10/03/2008, n. 25795).1
22.A riguardo va rilevato come la difesa non abbia neppure prospettato
l’ipotesi di inesistenza o la mera apparenza della motivazione,
qualificabili come forme di violazione dell’obbligo di provvedere con
decreto motivato, mentre va escluso che, prescindendo delle
(inammissibili) doglianze espressamente qualificate (già) dalla stessa
difesa in termini di contraddittorietà o inadeguatezza della
motivazione, sia rinvenibile nella decisione impugnata una
argomentazione priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza
e di logicità, al punto da risultare meramente apparente.
23. Così, non ricorre in alcun modo l’ipotesi di inesistenza della
motivazione, neppure lì dove la difesa rileva la carenza di
motivazione con riferimento ai due profili, dei quali si è già dato
adeguatamente conto in premessa, della violazione del principio ne
bis in idem e della presunta insussistenza della prova della
provenienza illecita dei beni oggetto della misura.
24.

Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod.

proc. pen, la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle

8

mancanza assoluta di motivazione, col ricorso per cassazione contro i

ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare
equo determinare in euro 1.000,00.

p.q.m.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 a
favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9/06/2015

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