Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35747 del 25/06/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 35747 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARASCO GIUSEPPE N. IL 11/10/1948
avverso la sentenza n. 1701/2012 CORTE APPELLO di REGGIO
CALABRIA, del 21/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 25/06/2014

cc: 25-6-14

FATTO E DIRITTO
1 .-. Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza di cui in epigrafe, che,
decidendo a seguito di annullamento di questa Corte di Cassazione, ha rideterminato
la pena a lui inflitta.
Deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della sua
responsabilità.
2 .-. Il ricorso propone motivi non consentiti, posto che la Corte di Appello di Reggio
Calabria, a seguito di annullamento ad opera di questa Corte di Cassazione
pronunciato in data 28-9-12, era chiamata unicamente a determinare, quale giudice di
rinvio, la pena nei confronti di Marasco Giuseppe.
3 .-. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 (mille), determinata
secondo equità, in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000 (mille) in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso in ma il 25-6-14.

R.G. n. 47296-13

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