Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 35747 del 09/06/2015
Penale Sent. Sez. 5 Num. 35747 Anno 2015
Presidente: LAPALORCIA GRAZIA
Relatore: DE MARZO GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da: ?IAD
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L Co,A4
–
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avverso la sentenza n. 3131/2013 TRIBUNALE di VERONA, del
09/11/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
lette/seixtiíe le conclusioni del PG Dott.
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Udit i d nsor Avv.;
Uditi
–
Data Udienza: 09/06/2015
Ritenuto in fatto
1. Il Procuratore generale presso la Corte d’appello di Venezia propone ricorso
per cassazione, deducendo violazione dell’art. 163 cod. pen., avverso la sentenza
del 09/11/2013, con la quale il Tribunale di Verona applicato, ai sensi dell’art.
444 cod. proc. pen., a Milanka Koleva la pena di anni due di reclusione ed euro
600,00 di multa, con sospensione condizionale della pena.
Considerato in diritto
1. Il ricorso è fondato, dal momento che, in effetti, il doveroso controllo sulla
della pena, imposto dall’art. 444, comma 3, cod. proc. pen., non risulta essere
stato esercitato coerentemente con il chiaro disposto dell’art. 163, comma primo,
cod. pen.
Infatti, ove, come nella specie, la sentenza rechi condanna a pena pecuniaria
congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e la pena nel suo
complesso, previo ragguaglio eseguito ai sensi dell’art. 135 cod. pen., superi i
due anni, il giudice può disporre esclusivamente la sospensione della sola pena
detentiva.
Poiché l’accordo delle parti prevedeva la sospensione condizionale della pena
determinata, senz’altra specificazione, la sentenza impugnata va annullata senza
rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Verona, per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al
Tribunale di Verona per il corso ulteriore.
Così deciso in Roma il 09/06/2015
Il Componente estensore
Il Presidente
sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale